Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15856 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15856 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8050-2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, da ll’ avv. NOME COGNOME (pecEMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pecEMAIL);
– intimata –
Oggetto: TRIBUTI -notifica atto impositivo -irreperibilità relativa -CAD -prova ricezione necessità
avverso la sentenza n. 765/08/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della SARDEGNA, depositata in data 17 ottobre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 marzo 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Considerato che:
L a controversia ha ad oggetto all’impugnazione di una cartella di pagamento fondata su avviso di accertamento che il contribuente sostiene non essergli stato mai notificato.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo regolare la notifica dell’atto impositivo. Sosteneva, infatti, che dalla documentazione acquisita risultava che, non essendo stato reperito il contribuente al momento della consegna del plico ed in mancanza di persone idonee al ritiro dell’atto, l’ufficiale postale aveva provveduto al deposito del plico presso l’Ufficio postale, lasciando il prescritto avviso nella cassetta della corrispondenza postale ed aveva, quindi, provveduto alla spedizione della CAD tramite raccomandata n. 76368326240-8 del 08 giugno 2009.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui non replica per iscritto l’intimata.
Rilevato che:
Con il motivo di ricorso viene dedotta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della legge 890 del 1982.
1.1. Sostiene il ricorrente che la pronuncia impugnata si poneva in contrasto con le disposizioni censurate e l’interpretazione fornitane da questa Corte, secondo cui, in caso di atto impositivo
spedito per posta e di assenza del destinatario al momento della consegna, non è sufficiente la prova della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’amministrazione finanziaria dia prova dell’avven uta consegna della raccomandata informativa.
Il motivo è fondato e va accolto, alla stregua di Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021, cui ha fatto espresso riferimento anche il ricorrente.
2.1. Invero, in tale pronuncia le Sezioni unite, esaminando un caso analogo, ha affermato il principio, ribadito da numerose successive pronunce conformi della Sezione ordinaria (da ultimo, Cass. n. 26593/2024), che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».
Nel caso di specie la CTR non si è attenuta a detto principio ritenendo sufficiente la prova, risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica dell’atto impositivo, della spedizione della CAD.
In accoglimento del motivo di ricorso, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che
provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2025