Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31822 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente – contro
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO; – controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore protempore ;
– intimata –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Calabria, n. 189/2020, depositata il 16 gennaio 2020.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’Amministrazione notificava intimazione di pagamento susseguente a precedente avviso di accertamento. Trattavasi in particolare di IRPEF, IRAP e IVA anno d’imposta 2008, mentre
PERFEZ NOTIFICA
l’avviso di accertamento sarebbe stato notificato in data 15 dicembre 2012 e l’intimazione in data 24 gennaio 2017.
Il contribuente eccepiva la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, e quindi la decadenza dalla potestà impositiva, la prescrizione e comunque la non debenza di IRAP ed interessi.
La CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR accoglieva il gravame del contribuente sull’assunto RAGIONE_SOCIALE mancata produzione dell’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandata di avviso, essendo stata la notifica dello stesso effettuata in situazione di irreperibilità relativa (c.d. temporanea assenza) e susseguente compiuta giacenza.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE affidandosi a un solo motivo.
Il contribuente ha poi depositato controricorso e successiva memoria illustrativa.
L’RAGIONE_SOCIALE rimaneva invece intimata.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 8 l. 890/1982, dell’art. 2699 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., affermandosi da parte RAGIONE_SOCIALE difesa erariale che erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto, ai fini RAGIONE_SOCIALE dimostrazione del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE notifica dell’avviso di accertamento, la necessità di produrre in giudizio non solo la prova dell’invio, ma anche del ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa (CAD), laddove solo il primo adempimento sarebbe stato all’uopo necessario.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, anche a sezioni unite, ha già chiarito che ‘ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad
un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione RAGIONE_SOCIALE suddetta raccomandata informativa ‘ (Cass. Sez. U. 10012/2021).
Alla luce di ciò il ricorso dev’essere respinto, posto che pacificamente l’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE comunicazione di avvenuto deposito in cassetta non risulta essere stato prodotto in giudizio.
3. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione, mentre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente in € 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, iv.a. e c.p.a., ed oltre ad esborsi per € 200,00 .
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024