Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31822 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31822 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente –
contro
NOME NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME – controricorrente – e nei confronti di
Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore protempore ;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 189/2020, depositata il 16 gennaio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Amministrazione notificava intimazione di pagamento susseguente a precedente avviso di accertamento. Trattavasi in particolare di IRPEF, IRAP e IVA anno d’imposta 2008, mentre
PERFEZ NOTIFICA
l’avviso di accertamento sarebbe stato notificato in data 15 dicembre 2012 e l’intimazione in data 24 gennaio 2017.
Il contribuente eccepiva la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, e quindi la decadenza dalla potestà impositiva, la prescrizione e comunque la non debenza di IRAP ed interessi.
La CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR accoglieva il gravame del contribuente sull’assunto della mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata di avviso, essendo stata la notifica dello stesso effettuata in situazione di irreperibilità relativa (c.d. temporanea assenza) e susseguente compiuta giacenza.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia affidandosi a un solo motivo.
Il contribuente ha poi depositato controricorso e successiva memoria illustrativa.
L’Agenzia della Riscossione rimaneva invece intimata.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 8 l. 890/1982, dell’art. 2699 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., affermandosi da parte della difesa erariale che erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto, ai fini della dimostrazione del perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento, la necessità di produrre in giudizio non solo la prova dell’invio, ma anche del ricevimento della raccomandata informativa (CAD), laddove solo il primo adempimento sarebbe stato all’uopo necessario.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, anche a sezioni unite, ha già chiarito che ‘ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad
un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa ‘ (Cass. Sez. U. 10012/2021).
Alla luce di ciò il ricorso dev’essere respinto, posto che pacificamente l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito in cassetta non risulta essere stato prodotto in giudizio.
3. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione, mentre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore della controricorrente in € 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, iv.a. e c.p.a., ed oltre ad esborsi per € 200,00 .
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024