Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32591 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5700/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in TERNI INDIRIZZODOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
E
RISCOSSIONE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 517/2021 depositata il 29/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo avverso l’intimazione di pagamento
n°12520169002169204/000, notificatagli in data 04.10.2016 a mezzo servizio postale, per una complessiva somma di € 3.295.339,48 di cui € 842.876,00 per IRPEF, ILOR, IVA ed altre imposte, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora sugli interessi e compensi di riscossione; il ricorso veniva contestualmente indirizzato avverso tutte le cartelle di pagamento correlate all’intimazione in parola. Il contribuente adduceva la carenza la mancata e/o errata notifica di tutte le cartelle di pagamento richiamate dall’intimazione, nonché la prescrizione del relativo credito. Con sentenza n. 572/17 la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando l’intervenuta prescrizione avuto riguardo alle cartelle recanti i nn. da 1 a 23 del ricorso. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Ader contestando che la notifica delle cartelle di pagamento fosse stata irrituale. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione relativamente alle cartelle indicate progressivamente dal n. 1 al n. 18, respingendolo per le cartelle elencate dal n. 19 al n. 23. Il ricorso per cassazione del contribuente è affidato a due motivi.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo si contesta la violazione dell’art. 54 D. Lgs. 546/92 e dell’art. 23, comma 3, D. Lgs. 546/92, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che le ‘ contestazioni mosse dall’appellato riguardano le modalità della notifica e non sono mosse in questo grado di giudizio tramite appello incidentale ‘, in tal guisa considerando essenziale che le contestazioni in parola fossero formalmente veicolate con un appello incidentale. Il motivo è fondato.
La CTR, a fronte di una sentenza di primo grado favorevole al contribuente, testualmente ha ritenuto che ‘ ‘Nel caso di specie le contestazioni mosse dall’appellato riguardano le modalità della notifica – e non sono mosse in questo grado di giudizio tramite appello incidentale -residenza del figlio che ha ricevuto la notifica risiedendo altrove ad esempio, e non vi sono invece specifici rilievi sull’autenticità del documento’.
In realtà, nella specie l’appello dell’Ader investe il procedimento notificatorio già al centro della disamina condotta dal giudice di primo grado. In ragione dell’accoglimento della censura concernente l’intervenuta prescrizione del credito e della conseguente connotazione del contribuente quale parte vittoriosa, il contribuente ben poteva limitarsi a richiamare la statuizione sul punto, corroborandola nel corpo delle proprie controdeduzioni, non avendo interesse alcuno ad impugnare a sua volta la decisione emessa in prime cure.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 26 D.P.R. 602/73, comma 1 e comma 4, nonché dell’art. 60 D.P.R. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Commissione Tributaria Regionale considerato che il procedimento notificatorio esigesse ai fini del perfezionamento la ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Il secondo motivo è fondato.
Giova al riguardo richiamare l’orientamento condiviso delle Sezioni Unite di questa Corte, dal quale il giudice regionale si è disallineato:
‘ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre
persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa ‘ (Cass. n. 10012 del 2021).
Il ricorso va, in definitiva, accolto con riferimento ad entrambi i mezzi di censura; la sentenza d’appello va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono suscettibili di compensazione; quelle della fase di legittimità vanno poste a carico della parte intimata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese giudiziali dei gradi di merito; condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in favore della ricorrente delle spese della presente fase di legittimità, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge .
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.