Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29077 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29077 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12392/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, con l’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Catania n. 874/2018 depositata il 26/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 3 novembre 2011, con riferimento a maggiori redditi da lavoro dipendente per l’anno 2004, deducendo la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento, per violazione dell’art. 140 c.p.с.
Le ragioni del contribuente trovavano positivo riscontro nei giudizi di merito.
Il sig. COGNOME ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe, che , rigettando l’appello dell’Amministrazion e ha compensato le spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi, contrastato da controricorso del contribuente, che ha, in prossimità dell’adunanza, depositato altresì memoria ex art. 380bis.1 c.p.с., di mero richiamo alle difese già formulate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale NOME COGNOME denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.с., la violazione de gli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.с., per avere la CTR compensato le spese senza alcuna motivazione.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.с., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.с. 118 d isp. a tt. c.p.с., 36 D.Lgs. n. 546/1992, 111, comma 6, Cost., deducendo la nullità della sentenza di appello in quanto sorretta da motivazione apparente perché formulata per relationem alla pronuncia di primo grado.
Con il secondo strumento di impugnazione incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione dell’art. 140 c.p.с. Deduce l’Amministrazione che la Commissione regionale, a fronte RAGIONE_SOCIALE precise contestazioni sollevate d all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a sostegno della tesi della validità della notificazione, avrebbe altresì fondato il proprio contrario convincimento su un elemento irrilevante e mai sollevato in precedenza, ovverosia la circostanza che l’affissione fosse avvenuta con esposizione di un nominativo erroneo (NOME anziché NOME COGNOME).
È opportuno premettere, per ragioni di pregiudizialità logica, l’esame del ricorso incidentale, con il quale si contesta il merito della decisione di appello.
Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.
5.1. Questa Corte ritiene che nel processo tributario la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica.
5.2. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
5.3. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni, condivisibili o no, per cui hanno confermato il rilievo di nullità operato dalla CTP, osservando che «la notificazione in questione è avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con deposito del plico “nella casa del comune” e affissione all’albo pretorio. Ciò posto, risulta incontroverso tra le parti, e dirimente della controversia, la circostanza che l’affissione è avvenuta con esposizione di nominativo erroneo (NOME anziché NOME COGNOME). Siffatta indicazione
sbagliata, tenuto conto del sistema di rigorose formalità che vanno seguite perché possa nascere la presunzione di conoscenza ex lege, determina ad avviso del collegio la nullità della notificazione.» 6. Il secondo motivo di ricorso incidentale è fondato.
6.1. Va rammentato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, Rv. 660953 – 01) Anche ove la notifica, come si assume nel caso di specie, sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 258 del 2012, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento RAGIONE_SOCIALE formalità previste dall’indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE pronunce additive della Corte costituzionale (da ultimo v. Cass. Sez. T, 08/08/2025, n. 22912).
6.2. La Commissione regionale non si è attenuta ai principi superiormente richiamati, in quanto nella specie non ha proceduto al corretto esame della procedura notificatoria, omettendo la verifica della produzione dell’avviso di ricevimento della ‘CAD’ e dando rilievo ad un elemento marginale, ossia che l’affissione riportasse una non corretta trascrizione (limitata ad una sola lettera) del nome di battesimo del contribuente.
L’accoglimento del superiore motivo di ricorso incidentale determina l’assorbimento del ricorso principale.
In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso incidentale e rigettato il primo, ed assorbito il ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e rigetta il primo, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME