Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28896 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12470/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.RAGIONE_SOCIALE SEZ.DIST. MESSINA n. 6016/2019 depositata il 22/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA recante l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della complessiva somma di € 38.643,72 dovuta da NOME COGNOME in forza dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO a fini IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2005, la CTR della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente ravvisando vizi afferenti alla notificazione dell’avviso di accertamento presupposto.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con cinque motivi e resiste il contribuente con controricorso. RAGIONE_SOCIALE ha proposto ‘controricorso adesivo’, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale.
Il contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE hanno quindi depositato memorie difensive ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità, per tardiva proposizione, del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, sollevata dal controricorrente NOME COGNOME.
A fronte di sentenza di appello pubblicata in data 22 ottobre 2019, non notificata, il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., originariamente in scadenza alli 22 aprile 2020, non era ancora consumato alla data iniziale del periodo di sospensione dei termini complessivamente disposto dal 9 marzo all’11 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid19, dapprima in base all’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, quindi per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche intervenute con l’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, conv. con modif. dalla legge n. 40 del 2020 e pertanto la notifica del ricorso in data 7 maggio 2020 è da ritenersi tempestiva.
L’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ha infatti disposto la sospensione, per l’indicato periodo, dei «termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» nonché, allo specifico fine che qui occupa, quella dei termini «per le impugnazioni», ivi compreso, per quanto qui rileva, il ricorso per cassazione, che segue le regole del processo civile e non di quello tributario, rendendo ultronea ogni altra valutazione in merito alle argomentazioni del contribuente.
Ancora, con riferimento alle ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso opposte dal contribuente, si osserva che il rispetto dei requisiti di autonomia e autosufficienza, questionato con ampia argomentazione, sarà oggetto, ove necessario, di autonoma valutazione in relazione ai singoli motivi di impugnazione e analogamente deve procedersi con riguardo alla cumulativa eccezione di inammissibilità dei motivi per erronea indicazione del vizio per essi denunciato.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del controricorso di RAGIONE_SOCIALE, quale Agente della riscossione, sollevata dal contribuente nella memoria difensiva ex art. 380.1bis cod. proc. civ.
Il controricorso è stato infatti notificato in data 15/06/2020, e dunque anteriormente al 30 settembre 2021, data di decorrenza dello scioglimento della società RAGIONE_SOCIALE con trasferimento, a partire dal 1º ottobre 2021, dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni dell’attività di riscossione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, come previsto dal decreto c.d. ‘Sostegni -bis ‘ (D.L. n. 73/2021), che ha disposto lo scioglimento di RAGIONE_SOCIALE ed il relativo passaggio RAGIONE_SOCIALE funzioni all’ente pubblico nazionale.
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Osserva la Difesa erariale che la sentenza della CTR sarebbe, innanzitutto,
censurabile nella parte in cui ha affermato la «(. …) nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata, il 19.5.2011, a mezzo del servizio di posta privata RAGIONE_SOCIALE, della cui licenza speciale non è dato sapere (…)».
Osserva la ricorrente che nel ricorso introduttivo, integralmente trascritto, nel ricorso per cassazione, il contribuente non aveva eccepito la nullità della notifica della notifica della cartella di pagamento perché effettuata a mezzo del servizio di posta privata; né tale doglianza era stata mai formulata dal contribuente in grado di appello.
4.1. Il motivo, ammissibile in quanto correttamente formulato in relazione al vizio denunciato, è peraltro infondato.
Come si evince dal contenuto del ricorso introduttivo, riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE, il contribuente aveva censurato, in generale, la mancata notificazione dell’avviso di accertamento, dovendosi ritenere in detta censura ricompresa anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalità di notificazione.
Sul punto è stato sostenuto, invero, che il rilievo sulla validità della notificazione, quand’anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l’introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova (cfr. Cass. n. 14285 del 25/5/2021; Cass. n. 36305 del 28/12/2023).
La contestazione della nullità della notificazione perché effettuata a mezzo del servizio di posta privata non integrava dunque un nuovo motivo di appello rispetto alla già dedotta irregolarità della notificazione, e pertanto la CTR non è incorsa nel vizio di ultrapetizione.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 4 cod. proc. civ., la «Violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 60 d.p.r. 600/1973 e degli artt. 156 e 160 c.p.c.». In via subordinata rispetto al mezzo che precede, si censura il capo della sentenza della CTR che ha statuito la nullità della notifica della cartella di pagamento perché effettuata nel 2011 a mezzo del servizio di posta privata, in quanto non conforme al diritto.
Osserva l’Amministrazione ricorrente che, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. sent. n. 299/20), la notificazione eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017 non è inesistente, ma affetta da nullità.
5.1. Il motivo è ammissibile, nonostante le imperfezioni della titolazione censurate dal contribuente, essendo palese il contenuto della censura, che denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge ivi indicate.
Va ricordato al riguardo che questa Corte può riqualificare il motivo di impugnazione, quando, dal corpus motivazionale dello stesso, si evince chiaramente quale sia il vizio lamentato, in applicazione del principio di diritto ai sensi del quale «l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass. 10 settembre 2020, n. 18770).
5.2. Il motivo è, inoltre, fondato, nei termini che seguono.
Va rilevato che il D.Lvo. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare «regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».
Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lvo. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 stabilendo che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201»
L’evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell’attribuzione in esclusiva alla società RAGIONE_SOCIALE, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni RAGIONE_SOCIALE violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.
La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della legge n. 124/2017.
Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione RAGIONE_SOCIALE violazioni al codice della strada questa Corte con la sentenza n. 8416/2019, resa a Sezioni Unite, ha affermato in motivazione che «A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva
della notifica a mezzo posta all’RAGIONE_SOCIALE (poi società RAGIONE_SOCIALE), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) RAGIONE_SOCIALE notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta RAGIONE_SOCIALE violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi». In sostanza si è riconosciuta la validità RAGIONE_SOCIALE notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011, data di entrata del d.lvo 58/2011
La giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguata a tale orientamento (cfr. Cass. 15360/2020 e 25521/2020).
La decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Suprema Corte (Cass. SU 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017», non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto impositivo a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017,
notifica pienamente consentita dalla normativa ratione temporis vigente. Quanto osservato rende superfluo esaminare la questione dibattuta tra le parti, in merito alla sussistenza e tempestiva evocazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di una eventuale fattispecie sanatoria.
5.3. La CTR, quindi, non si è conformata ai richiamati principi laddove ha ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata con le descritte modalità.
Con il terzo strumento di impugnazione, l’Amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del D.Lgs 546/1992. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione».
6.1. Il motivo è fondato.
Va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art.36 , comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di
carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. 22949 del 2018; n. 19215 del 15 giugno 2022). Come precisato da questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020).
6.2. Il giudice di appello non ha fatto buon governo dei principi richiamati. In particolare, a fronte della analitica produzione della appellata RAGIONE_SOCIALE, intesa a documentare la corrispondenza tra l’atto di accertamento impugnato e l’atto effettivamente notificato, nonché il corretto compimento degli adempimenti di notifica, la CTR si è limitata, laconicamente, a rilevare la mancanza «agli atti, la prova dell’esistenza stessa di un avviso di accertamento, oltre che RAGIONE_SOCIALE tre fasi del procedimento notificatorio, ai sensi dell’art. 140 cpc», in quanto, ad avviso dei giudici di appello, l’Ufficio si sarebbe limitato a produrre «(. …) un anodino avviso di ricevimento della raccomandata con cui il contribuente verrebbe notiziato del deposito, non si comprende bene se presso la casa comunale o l’ufficio postale, dell’avviso di accertamento, di cui non può esservi traccia in quella cartolina di ritorno».
In conclusione, accolti il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/10/2024.