Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33809 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33809 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
Oggetto: cartella di paga- mento – IRPEF – partecipa- zione sociale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18462/2018 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL e dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dei difensori;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO costituita ai soli fini
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ.;
-resistente –
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza n.7749/7/2017 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio depositata il 19.12.2017, non notificata. novembre
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 18063/19/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui veniva contestato al contribuente maggiore reddito di partecipazione IRPEF per l’anno di imposta 2006.
Il contribuente contestava di aver ricevuto la notifica dell’avviso sottostante alla cartella, mentre sia il giudice di prime cure sia il giudice di appello ritenevano che la notifica fosse stata correttamente eseguita e che l’Amministrazione finanziaria non fosse decaduta dal potere di accertamento.
Propone ricorso il contribuente, affidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ.. L’agente della riscossione è rimasto intimato.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello, per violazione de ll’ art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992, per essersi la Commissione Regionale del Lazio limitata a riconoscere apoditticamente la validità della notifica dell’accertamento senza dare conto delle ragioni per le quali fosse stata affermata la nullità della predetta notifica.
Con il secondo motivo il ricorrente, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 e 60 del d.P.R. 600/73 e dell’art. 140 cod. proc. civ. per avere i giudici della Commissione Tributaria Regionale ritenuto legittimo il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento – atto presupposto – effettuato ai sensi dell’art. 140 cit. e la cui raccomandata informativa, con la quale veniva data comunicazione al destinatario del deposito dell’atto presso la Casa comunale, non era stata ricevuta dal medesimo.
Il terzo motivo, ex art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 legge del 27 luglio 2000 n. 212 per aver la CTR ritenuto, ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione, l’invio della raccomandata a/r senza tenere conto che l’avviso di ricevimento recante la dicitura “trasferito” riferita al destinatario veniva restituita al mittente.
I tre motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Premesso che la relata di notifica non è riprodotta in ricorso, il ricorso è comunque sufficientemente preciso nella descrizione degli adempimenti compiuti in sede di notifica e nella localizzazione degli atti pertinenti prodotti nei due gradi di merito, a fronte di una sentenza molto generica nell’affermare la legittimità della notificazione dell’avviso di accertamento sottostante la cartella impugnata.
In tema di notifica dell’atto impositivo, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25079 del 26/11/2014).
Infatti, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 9782 del 19/04/2018; conf. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 27825 del 31/10/2018). Il giudice nella sentenza impugnata non compie alcun accertamento a riguardo, adempimento che dev’essere compiuto in sede di rinvio.
5. Dall’accoglimento dei primi tre motivi discende l’assorbimento del quarto con il quale, ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 e dell’a rt. 2964 cod. civ. Infatti, la prospettata decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento dipende strettamente dall’eventuale vizio
della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto della cartella esattoriale impugnata e, dunque, la questione dovrà essere riesaminata in sede di giudizio rescissorio.
6. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.11.2024