Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11831 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
Avviso accertamento catastale – Inammissibilità appello – Atto di appello eseguita da soggetto privato
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da mandato rilasciato su foglio allegato al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1343/16/2018 emessa dalla CTR Lazio in data 28/02/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
NOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso di accertamento catastale con il quale il Comune di Roma, dopo il riclassamento operato ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, aveva attribuito all’unità immobiliare di sua proprietà situata nella microzona INDIRIZZOParioliINDIRIZZO la categoria A/1, classe 4.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo il riclassamento per microzone ed immotivato l’avviso di accertamento catastale per quanto concerneva i presupposti del riclassamento.
Sull’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale Lazio dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che la notifica dell’atto di appello era stata eseguita da soggetto privato (RAGIONE_SOCIALE), all’epoca non autorizzato ad eseguirl a, invece che da quelli abilitati all’adempimento (ufficiale giudiziario, messo speciale, servizio postale ordinario universale), rivelandosi, per l’effetto, inesistente e, come tale, non suscettibile di poter essere sanata dalla costituzione in giudizio della controparte.
Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. NOME NOME ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58 del 31.3.2011, 16, comma 3, e 38, comma 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la raccomandata ‘ordinaria’ con avviso di ricevimento è una modalità di notifica equiparata alle altre modalità previste dall’art. 16 d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, anche alle not ifiche eseguite a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ..
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la costituzione in giudizio dell’appellato aveva dimostrato come l’atto avesse raggiunto lo scopo al quale era destinato.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.
La questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato prima del 10 settembre 2017, data di entrata in vigore del regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017, nonché quella della possibilità di attribuire certezza legale anche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 299 del 10 gennaio 2020. La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: <>.
Pur avendo ritenuto che la violazione di specifici vincoli normativi configuri una mera nullità dell’attività notificatoria in questione, che l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo escluda che si possa parlare di inesistenza, che in quanto nulla, la notificazione è sanabile per effetto della costituzione della controparte, il Giudice della
nomofilachia ha, tuttavia, precisato che la mancanza della licenza, e del correlativo status , non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perché l’operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi. Perché l’indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell’atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all’accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza RAGIONE_SOCIALE attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass., Sez. U, nn. 13452 e 13453 del 2017). Rileva inoltre che il soggetto destinatario della notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore, in modo da poterne contestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicché necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile.
Poste in sequenza la questione della nullità della notifica e quella dell’ammissibilità del ricorso, secondo le Sezioni Unite di questa Corte la sanatoria della nullità della notifica di un atto processuale per raggiungimento dello scopo, che consegue alla costituzione della parte convenuta, consente di procedere alla successiva verifica dell’ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazione; in tal caso, tuttavia, ai fini della tempestività del ricorso non potrà mai riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell’atto da parte del notificante all’operatore di posta privata, privo di poteri certificativi, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, ma potrà assumere rilevanza solo il momento della consegna dell’atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all’atto della costituzione in giudizio. La mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di posta privata dell’atto da notificare comporta quindi l’impossibilità di ancorare la proposizione del ricorso «…al momento della
spedizione nelle forme sopra indicate» (giusta l’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546/92). All’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore si contrappone solo la sicura ricezione dell’atto da parte del destinatario, nella data dallo stesso dichiarata o comunque desumibile dalla data rilevante ai fini della sua tempestiva costituzione nel giudizio in cui è stato convenuto; ed è solo a questo momento che è possibile, dunque, fare riferimento per verificare, con certezza legale, il rispetto dei termini di decadenza da parte del notificante ai fini della tempestività dell’impugnazione.
Invero, la mancanza di certezza legale in ordine alla data di consegna dell’atto all’operatore di posta privata, non può che caratterizzare anche le successive attività del procedimento notificatorio, finalizzate ad attestare le modalità e la data di consegna al destinatario da parte dello stesso operatore privato, privo di poteri certificativi. Ne consegue che, in presenza di una notifica nulla non sanata dalla costituzione della parte convenuta, all’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore da parte del notificante si unisce anche quella dell’impossibile valorizzazione del momento del pervenimento e della consegna dell’atto al destinatario, non essendo possibile riconoscere efficacia fidefacente all’attestazione dell’incaricato di un’agenzia di recapito privata rispetto a nessuno degli adempimenti da cui discende la certezza che l’atto sia giunto a conoscenza, o nella sfera di conoscibilità, del destinatario. Ne consegue che rispetto a tale notifica non si potrà mai effettuare una verifica con esito positivo della tempestività del ricorso, in quanto risulterà sempre priva di certezza legale non solo la data di consegna dell’atto da parte del notificante ma anche quella di consegna dell’atto al destinatario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19019 del 06/07/2021).
3.1. Tanto premesso, sebbene nel caso in esame si sia in presenza di una notifica nulla, in quanto effettuata da un operatore di un’agenzia di recapito privata senza il relativo titolo abilitativo, in difformità dalla concreta regolazione interna vigente ratione temporis , la detta nullità è rimasta sanata dal raggiungimento dello scopo, in quanto la parte convenuta risulta
costituita nel giudizio di appello.
Tuttavia, tenuto presente che il termine per proporre appello (essendo stata la sentenza di primo grado depositata in data 22.9.2016) scadeva in data 22.3.2017 e che l’appellata si è costituita con controdeduzioni depositate in data 26.5.2017, il termine semestrale di decadenza per impugnare era già scaduto.
A tal proposito è opportuno ricordare che la costituzione in giudizio ha efficacia sanante ex nunc e, pertanto, l’inammissibilità del ricorso non è esclusa ove questa sia avvenuta oltre il termine previsto per l’impugnazione (cfr. Cass. nn. 3000/2021, 9201/1999 e 1123/2009).
Il ricorso va quindi rigettato, perché, nel momento in cui si è prodotto l’effetto sanante dovuto al raggiungimento dello scopo dell’atto, era maturata la decadenza della contribuente dal diritto d’impugnazione dell’avviso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 9.4.2024.