Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21469 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18468/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RONCATO
NOME
-intimato-
avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 220/2016 depositata il 10/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ( hinc: CTR), con sentenza n. 220/5/16 depositata in data 10/02/2016, ha respinto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 578/2014, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Padova aveva accolto il ricorso proposto dal sig. NOME COGNOME contro gli avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativi all’anno 2007.
La CTR ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado, favorevole al contribuente e fondata sulla nullità della notificazione degli atti impositivi, in conseguenza dell’omessa indicazione della data sulla relata di notificazione consegnata al destinatario.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione, con un motivo.
La parte resistente, regolarmente intimata, non si è costituita.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso proposto la ricorrente ha contestato la violazione degli artt. 148 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. Ha evidenziato che è pacifico che la copia consegnata al contribuente sia priva dell’indicazione della data che, tuttavia, risultava apposta nell’originale della notificazione sottoscritto dal destinatario e prodotto in giudizio. La CTR ha, quindi, errato nel
ritenere che la data potesse essere rilevata solamente dalla copia consegnata al contribuente. La relata della notificazione fa piena prova, quale atto pubblico, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE parti e degli atri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti. Nella specie il contribuente non ha proposto querela di falso contro la relata apposta sull’originale in po ssesso del notificante che assume, pertanto, valore di piena prova.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Questa Corte ha affermato che: « In caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull’atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l’inesattezza di una RAGIONE_SOCIALE due date; in mancanza, per stabilire se si sia verificata una decadenza, deve aversi riguardo all’originale restituito al notificante, ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il controricorrente, che aveva contestato la tardività del deposito del ricorso sulla base della data risultante dalla relata di notifica apposta sulla copia notificatagli, fosse tenuto a proporre querela di falso per accertare la falsità, “in parte qua”, della relata unita all’originale dell’atto restituito al ricorrente).» (Cass., 14/06/2017, n. 14781).
2.2. Dal principio contenuto nella massima appena richiamata viene confermato che la divergenza sulle date apposte sulle relate di notifica di un medesimo atto non comporta alcuna nullità della
notificazione, anche nell’ipotesi in cui la copia consegnata al destinatario sia priva dell’indicazione della data.
Tanto più che nella specie si è realizzata non tanto una situazione di conoscibilità (legale) del destinatario (conseguente al regolare svolgimento del procedimento notificatorio nelle forme stabilite dalla legge), ma una vera e propria conoscenza effettiva dell’atto che è stato consegnato direttamente a mani del notificatario, consentendogli le difese che sono state esperite, in concreto, con l’impugnazione dell’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova.
Nessuna invalidità si verifica, quindi, nell’ipotesi in cui la relata di notificazione apposta sull’atto consegnato al destinatario non riporti la data di consegna che sia, invece, inserita sull’originale in possesso del notificante. La mancata indicazione di tale data potrebbe, semmai, porre una questione relativa o all’esercizio dei diritti e facoltà consequenziali alla conoscenza dell’atto notificato o al compimento di una determinata attività da svolgere entro un determinato termine decadenziale.
Nel caso di specie, con riferimento al notificatario, viene in rilievo il termine di decadenza per proporre impugnazione contro l’ avviso di accertamento notificato (e la prova dell’eventuale eccezione sollevata dall’amministrazione finanziaria su tale profilo), mentre la mancata indicazione della data nella relata di notifica non può comportare ex se l’annullamento dell’atto notificato .
L ‘indicazione della data nell’originale in possesso del notificante consentirà, invece, all’amministrazione finanziaria l’eventuale prova in ordine al rispetto dei termini di legge per l’esercizio dell’attività impositiva , senza che quest’ultima possa essere travolta per il solo fatto della mancata indicazione della data nella relata della copia consegnata al contribuente.
Deve essere, quindi, affermato il seguente principio: « L’avviso di accertamento che sia stato notificato correttamente al contribuente, pervenendo nella sua sfera di conoscenza o conoscibilità legale, non può essere annullato per il solo fatto che la data di perfezionamento della notificazione sia indicata nella relata contenuta nell’originale dell’atto notificato e non in quella inserita nella copia consegnata la al notificatario. In tale ipotesi, infatti, l’amministrazione finanziaria è in grado di provare l’esercizio dell’attività impositiva nei termini di legge e il contribuente, attraverso la conoscenza o conoscibilità dell’atto impositivo, può esercitare il proprio diritto di difesa, proponendo ricorso ex art. 19 d.lgs. 31/12/1992, n. 546. »
Il ricorso è, pertanto, fondato, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 04/07/2024.