Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30956 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30956 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 16417-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente alla quale è elett.te dom.ta in ROMA, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
(EMAIL);
– controricorrente / ricorrente incidentale condizionata –
avverso la sentenza n. 1682/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò ad NOME COGNOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, a propria volta ex socio accomandatario nonché liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, un avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all’anno di imposta 2013, conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione fiscale Mod. Un. Anno 2014 della detta società;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 12043/2019, dichiarò il ricorso inammissibile;
che avverso tale decisione, tanto NOME COGNOME, quanto l’ RAGIONE_SOCIALE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 1682/2021, depositata il 25.2.2021, accolse il gravame della contribuente, con rigetto di quello dell’Ufficio, ritenendo per quanto in questa sede ancora rileva -l’avviso di accertamento viziato in punto di motivazione, siccome: a) contenente una relatio a documenti (in specie, alcune fatture emesse dalla società cancellata e che questa non avrebbe riportato nella propria dichiarazione fiscale) reperiti in sede di verifica fiscale presso un soggetto terzo (tale RAGIONE_SOCIALE) e che avrebbero dovuto essere allegati o, quantomeno, riprodotti nell’avviso di accertamento, ‘ onde consentire alla destinataria di poter avere riscontro dell’effettivo andamento delle operazioni di verifica svolte in altra sede ‘ (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultima p., prime cinque righe); b) mancante, altresì, di ‘ copia
dei diversi processi verbali relativi alla verifica svolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (cfr. ivi, penultimo cpv.) ;
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi ed illustrato da memoria ex art. 380bis cod. proc. civ., NOME COGNOME;
che la P.G., nella persona del sostituto P.G., dott. NOME COGNOME, ha depositato, in data 29.9.2023, memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ., instando anzitutto per il rinvio della causa alla pubblica udienza, stante la valenza nomofilattica delle questioni introdotte con il ricorso incidentale condizionato e, in subordine, concludendo per l’accoglimento tanto del ricorso principale, quanto del ricorso incidentale condizionato;
che fissata originariamente l’adunanza camerale per il 24.5.2022 innanzi alla sesta sezione civile, sottosezione tributaria, con ordinanza interlocutoria del 17.6.2022, n. 19570, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo alla odierna udienza per la trattazione congiunta ai procedimenti iscritti ai nn. 16336/2021, 16347/2021 e 16640/2021 r.g., sussistendo, tra gli stessi, ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
che con l’unico motivo parte ricorrente principale si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l’atto impugnato dalla COGNOME viziato sotto il profilo motivazionale, per non essere stati allegati allo stesso o, quantomeno, ivi riprodotti (a) gli esiti della verifica condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, nonché (b) le fatture emesse nel corso del 2013 dalla RAGIONE_SOCIALE, per prestazioni rese in favore di quella nel corso del 2007, benché (1) ‘ l’avviso di accertamento si fonda su un solo dato
acquisito in sede di verifica fiscale eseguita nei confronti di un soggetto terzo nell’emissione nel corso dell’anno 2013 di n. 5 fatture…Di tali fatture vengono indicati i dati essenziali (numero protocollo, soggetto nei cui confronti è stata emessa la fattura, imponibile ed iva applicata) ‘ (cfr. ricorso, p. 19) e (2) di tali fatture non possa che esistere copia -nella disponibilità della contribuente – presso la RAGIONE_SOCIALE, ex art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972;
che con il primo motivo di ricorso incidentale la difesa della COGNOME si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), della ‘ illegittimità della sentenza…per violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, dell’art. 78 c.p.c., dell’art. 8 D.P.R. 22/07/1998, n. 322, dell’art. 57, commi 1 e 2, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e dell’art. 156 c.p.c. ‘ (cfr. controricorso, p. 24), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sanata la notifica dell’avviso di accertamento, benché eseguita nei confronti di essa erede dell’ex socio accomandatario e liquidatore, anziché della società, per effetto della relativa impugnazione;
che con il secondo motivo di ricorso incidentale la difesa della COGNOME si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ illegittimità della sentenza…per falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 e dell’art. 2495 c.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2312, secondo comma, c.c. (richiamato dall’art. 2315 c.c.) e dell’art. 65 D.P.R. 29/09/1973, n. 600 ‘, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valida la notifica ad essa contribuente, quale erede dell’ex socio accomandatario defunto, nonostante l’applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs.n. 175 del 2014 imponesse la notifica dell’atto impositivo alla società;
che, stante la rilevanza nomofilattica delle questioni in evidenza, si rende opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione nella pubblica udienza;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione nella pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione