Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24705 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/09/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 6667-2018, proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE , cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato –
Ricorrente
CONTRO
COGNOME NOME da sé medesimo –
, c.f. CODICE_FISCALE rappresentato e difeso
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 2739/06/2017 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 19.07.2017; .04.2025
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L ‘Agenzia delle entrate notificò a COGNOME Salvatore l’ atto, relativo a iva per l’anno d’imposta 2005, d’irrogazione di sanzione per omessa regolarizzazione di acquisti soggetti al tributo.
Accertamento – Notifica –
Domicilio
–
Mutamento
–
Tempestività
L’a tto, fondato sulla verifica delle movimentazioni bancarie relative ai conti correnti intestati al contribuente, esercente la libera professione di avvocato, fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che con sentenza n. 259/09/2012 ne rigettò le ragioni . L’appello con cui il contribuente denunciava l’erroneità delle statuizioni di primo grado, fu accolto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 2739/06/2017.
Il giudice regionale, esaminando in via prioritaria il terzo motivo del ricorso d’appello, con cui il contribuente si doleva della tardività della notifica dell’att o , con conseguente decadenza dell’amministrazione finanziaria dal relativo potere, ha accolto la censura e, previo assorbimento di tutti i restanti motivi, ha annullato l’a tto.
L’Ufficio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a un unico motivo, cui il COGNOME ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Nell’adunanza camerale dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 58 e 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La commissione regionale avrebbe erroneamente ritenuto che l’ufficio fosse decaduto dal potere di emettere l’atto.
Rileva la difesa erariale che il giudice non avrebbe tenuto conto che la notifica dell’att o era stata tempestivamente inoltrata all’ufficio postale il 23.12.2010, dunque anteriormente alla scadenza del termine di decadenza del 31.12.2010, ma, pur correttamente indirizzata al domicilio fiscale eletto nelle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2007/2009 (Catania-INDIRIZZO -e corrispondente peraltro, ancora alla data del 28 gennaio 2011, a quella certificata dal Comune di residenza-, non era andata a buon fine, per essere nelle more intervenuto un trasferimento del contribuente al civico INDIRIZZO della medesima via, della cui variazione nulla era stato comunicato.
La notifica si era dunque compiuta il 4.03.2011 all’indirizzo di INDIRIZZO (nelle more, per variazione di toponomastica, divenuta INDIRIZZO), all’esito di più solleciti d’informazione rivolti al Comune di Catania.
Nonostante la solerzia con cui l’ufficio aveva proceduto ad acquisire notizie sulla nuova residenza anagrafica del contribuente, il collegio d’appello ha tuttavia ritenuto tardiva la notifica. La Commissione regionale, nello specifico, ha rilevato che la giurisprudenza richiamata dal giudice di primo grado a sostegno del rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, secondo cui la notificazione dell’atto processuale , non conclusasi positivamente nel termine perentorio per circostanze non imputabili al richiedente, può essere fatta salva a condizione della ripresa del procedimento notificatorio e del suo perfezionamento entro un termine ragionevolmente contenuto, che tenga conto dei tempi di assunzione delle informazione utili alla sua reiterazione, non trovava applicazione in materia di notifica di atti tributari impositivi, per afferire questa ad una attività amministrativa e non processuale. Ha inoltre ritenuto che comunque i tempi impiegati per il definitivo compimento della notifica, il 4.03.2011, non potevano considerarsi contenuti.
Il motivo è fondato per le ragioni appresso chiarite.
Deve innanzitutto confermarsi il principio di diritto, secondo il quale, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, gli effetti della variazione dell’indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall’Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento (Cass., 22 dicembre 2021, n. 41137; 5 maggio 2017, n. 10967).
Ciò trova conferma anche per le notifiche dell’avviso d’accertamento a mezzo posta, ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 (Cass., 7 novembre 2024, n. 28733).
RGN 6667/2018 Consigliere rel. NOME Si è inoltre affermato che ai fini dell’ accertamento, ai sensi dell’art. 58, d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale, non corrisponde l’obbligo
dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto, sicché in caso di originaria difformità – non importa se per errore o per malizia – tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione dei redditi, la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso quest’ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) deve ritenersi valida (Cass., 20 maggio 2021, n. 13843; 14 dicembre 2016, n. 25680; 28 dicembre 2016, n. 27129; 24 settembre 2015, n. 18934; 21 luglio 2015, n. 15258).
La Commissione regionale nel decidere la causa non ha tenuto conto dei principi sopra enunciati, allegando peraltro anche motivazioni di per sé già erronee.
Nello specifico, rilevando che il giudice di primo grado aveva a suo dire erroneamente richiamato giurisprudenza non applicabile alle notifiche di atti tributari, per avere questi natura amministrativa e non processuale, e in ogni caso perché comunque i tempi impiegati per il definitivo compimento della notifica, il 4.03.2011, non potevano considerarsi contenuti, la Commissione regionale è incorsa in un duplice errore interpretativo.
Il primo perché, pur volendo prescindere dalla specifica disciplina già sopra richiamata, ha ignorato che la giurisprudenza di legittimità ha in ogni caso affermato che in tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (e dunque di atti anche non processuali), trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (cfr., al riguardo, Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543, sull’applicabilità del principio in tema di notificazione degli atti tributari) , sicché dall’applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, per la conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria questi deve riattivare il processo notificatorio per il suo perfezionamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto o, se impiegato un tempo più lungo, dare prova delle circostanze eccezionali a giustificazione del maggior termine (Cass., 28 novembre 2017, n. 28388; 29 settembre 2020, n. 20515).
Il secondo errore perché , nell’affermare che il termine entro in quale la notificazione si era infine regolarmente compiuta (4.03.2011) non potesse
considerarsi congruo, non ha tenuto conto del principio, dispensato da questa Corte in tema di notificazioni tardive non imputabili al notificante, secondo cui per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria il tempo è predeterminato nel limite della metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali a giustificazione di un lasso temporale ancora più lungo, di cui sia data prova rigorosa (Sez. U, 15 luglio 2016, n. 14594, 21 agosto 2020, n. 17577). Nel caso di specie il giudice regionale ha fatto erroneo utilizzo del principio, non compiendo alcuna valutazione sulla circostanze eccezionali, pur rappresentate e allegate dal l’Amministrazione finanziaria a giustificazione del tempo utilizzato (immediata ripresa dell’attività notificatoria, previ e tempestive e reiterate richieste al Comune di Catania del nuovo indirizzo del contribuente, che il 28 gennaio 2011 rispondeva confermando ancora il vecchio indirizzo, con certificazione di ‘cambio indirizzo in corso’ ; comunicazione del nuovo indirizzo ricevuta dall’ente territoriale solo dopo numerosi solleciti, quando la notifica era nelle more finalmente giunta a buon fine per acquisizione di informazioni a mezzo dello stesso contribuente).
In conclusione, il giudice d’appello ha commesso una molteplicità di errori di interpretazione della disciplina sulle notifiche, sia per non aver tenuto conto delle regole relative all’ipotesi di variazione di residenza del contribuente, sia per non essersi adeguato ai principi in tema di tempestiva reiterazione della notifica non andata a buon fine.
Né, ai fini della valutazione sulla erroneità della decisione del giudice d’appello, assume ril evanza la circostanza, evidenziata dal contribuente nel controricorso, secondo la quale in tutte le pregresse dichiarazioni aveva sempre indicato l’indirizzo di INDIRIZZO mentre non sarebbero genuini i documenti allegati al processo dall’Ufficio, in particolare le dichiarazioni dei redditi 2007 /2009, in cui sarebbe riportato l’indirizzo anagrafico (o domicilio fiscale) di INDIRIZZO, indirizzo presso il quale l’Agenzia ha tentato la prima notifica non andata a buon fine.
Il fatto che nel controricorso il contribuente abbia riprodotto la certificazione relativa alla proposizione di un giudizio per querela di falso avverso quella documentazione, da cui risulterebbe che il proprio domicilio fiscale fosse in INDIRIZZO e non INDIRIZZO come lui assume, è questione che dovrà essere certamente affrontata dal giudice del rinvio, ma ciò proprio al
fine di comprendere cosa effettivamente emergesse, al momento della notificazion e dell’atto impositivo, dalla documentazione amministrativa del Comune o da quella fiscale.
In ogni caso si tratta di questioni che non intaccano i principi di diritto enunciati, a cui il giudice regionale non si è attenuto, decidendo erroneamente la controversia con la declaratoria di tardività della notifica.
Il ricorso in definitiva va accolto, la sentenza va cassata, e il giudizio rinviato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, che in diversa composizione provvederà, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità, a decidere il ricorso d’ appello, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del giorno 11