Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5485 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5485 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
MILITI NOME
– intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 4370/05/2020 depositata in data 28/07/2020;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto: processo tributario – tempestività notifica atto di appello
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6460/2021 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente – contro
Rilevato che:
–NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento ex art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 notificatole per i periodi d’imposta 2008 e 2009 emesso a seguito di mancata risposta a questionario;
la CTP di Catania accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
con la pronuncia qui gravata la CTR della Sicilia sez. staccata di Catania rigettava l’appello ritenendolo inammissibile in quanto tardivamente proposto;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo di doglianza; la contribuente è rimasta intimata in questa sede di Legittimità;
con ordinanza n. 32893/2022 resa all’esito dell’adunanza camerale del 15 settembre 2022 questa Corte disponeva l’acquisizione dei fascicoli di merito dovendo, alla luce del ricorso per cassazione, esaminarsi gli atti per verificare la tempestività nella proposizione dell’appello;
Considerato che:
il solo motivo di ricorso dedotto denuncia, infatti, la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 5, 22 e 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto tardivo l’appello dell’Ufficio, in quanto presentato in data 13 giugno 2016 con spedizione dello stesso a mezzo raccomandata postale a fronte del deposito della sentenza di primo grado avvenuto in data 10 dicembre 2015; secondo parte ricorrente nell’operare la propria valutazione sulla tempestività dell’impugnazione, la CTR avrebbe preso in esame le risultanze del sito web di poste italiane e non la c.d. ‘distinta’ presentata dall’Ufficio al servizio postale all’atto della spedizione dell’atto di appello, in data congrua rispetto alla scadenza del termine;
il motivo è fondato;
invero, dall’esame degli atti dei gradi di merito si evince che effettivamente in data 10 giugno 2016, quindi tempestivamente rispetto alla scadenza del termine per l’appello, essendo tale data l’ultimo giorno
utile, l’Ufficio ha consegnato all’ente poste per la spedizione l’atto di impugnazione in argomento;
-in diritto, questa Corte ritiene da tempo con giurisprudenza consolidata, inequivoca e robustamente motivata (tra molte si vedano Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19547 del 19/07/2019 ma anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14163 del 04/06/2018) che quanto alla prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello nel processo tributario, essa è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione;
-ancora più specificamente, si è precisato che la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale. In applicazione di tale principio, (in termini Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22878 del 29/09/2017) si è ritenuta la piena equiparabilità, ai fini della prova della regolarità della notifica delle impugnazioni, della produzione, in luogo delle singole ricevute di spedizione delle raccomandate, di una c.d. ‘distinta’ di spedizione degli appelli (l’elenco di cui si è appena sopra detto) recante gli estremi delle stesse, valendo l’indicazione in essa di destinatario, data e spese ad attribuire al timbro postale il significato di attestazione della consegna, pur in assenza di dicitura di avvenuta ricezione (conf. Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 4151 del 18/02/2020);
pertanto, nel ritenere in concreto priva di rilevanza la consegna all’ufficio postale dell’atto di appello, avvenuta tempestivamente il 10 giugno 2016, e limitando quindi la propria indagine alla data di materiale invio della stessa con inoltro del plico al destinatario, avvenuta
tardivamente rispetto al termine semestrale per l’appello il 13 giugno 2016, effettivamente la CTR ha commesso l’errore di diritto di cui al motivo di ricorso;
in accoglimento del l’impugnazione qui proposta la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice di appello che esaminerà il merito della controversia e provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.