Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5485 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5485  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
MILITI NOME
– intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 4370/05/2020 depositata in data 28/07/2020;
Udita la relazione della  causa  svolta nell’adunanza camerale  del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Oggetto: processo tributario – tempestività notifica atto di appello
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6460/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  Direttore pro  tempore rappresentata  e  difesa dall’RAGIONE_SOCIALE  (PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
Rilevato che:
–NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento ex art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 notificatole per i periodi d’imposta 2008 e 2009 emesso a seguito di mancata risposta a questionario;
la CTP di Catania accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
con la pronuncia qui gravata la CTR della Sicilia sez. staccata di Catania rigettava l’appello ritenendolo  inammissibile  in  quanto  tardivamente proposto;
ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo di doglianza; la contribuente è rimasta intimata in questa sede di Legittimità;
con ordinanza n. 32893/2022 resa all’esito dell’adunanza camerale del 15 settembre 2022 questa Corte disponeva l’acquisizione dei fascicoli di merito dovendo, alla luce del ricorso per cassazione, esaminarsi gli atti per verificare la tempestività nella proposizione dell’appello;
Considerato che:
il solo motivo di ricorso dedotto denuncia, infatti, la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 5, 22 e 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto tardivo l’appello dell’Ufficio, in quanto presentato in data 13 giugno 2016 con spedizione RAGIONE_SOCIALE stesso a mezzo raccomandata postale a fronte del deposito della sentenza di primo grado avvenuto in data 10 dicembre 2015; secondo parte ricorrente nell’operare la propria valutazione sulla tempestività dell’impugnazione, la CTR avrebbe preso in esame le risultanze del sito web di poste RAGIONE_SOCIALE e non la c.d. ‘distinta’ presentata dall’Ufficio al servizio postale all’atto della spedizione dell’atto di appello, in data congrua rispetto alla scadenza del termine;
il motivo è fondato;
 invero, dall’esame degli  atti  dei  gradi  di  merito  si  evince  che effettivamente in data 10 giugno 2016, quindi tempestivamente rispetto alla scadenza del termine per l’appello, essendo tale data l’ultimo giorno
utile, l’Ufficio ha  consegnato all’ente poste  per  la  spedizione l’atto di impugnazione in argomento;
-in diritto, questa Corte ritiene da tempo con giurisprudenza consolidata, inequivoca e robustamente motivata (tra molte si vedano Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19547 del 19/07/2019 ma anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14163 del 04/06/2018) che quanto alla prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello nel processo tributario, essa è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante il timbro RAGIONE_SOCIALE poste, poiché la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sue funzioni di ricezione;
-ancora più specificamente, si è precisato che la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. è validamente fornita dall’elenco di trasmissione RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante il timbro datario RAGIONE_SOCIALE Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale. In applicazione di tale principio, (in termini Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22878 del 29/09/2017) si è ritenuta la piena equiparabilità, ai fini della prova della regolarità della notifica RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, della produzione, in luogo RAGIONE_SOCIALE singole ricevute di spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandate, di una c.d. ‘distinta’ di spedizione degli appelli (l’elenco di cui si è appena sopra detto) recante gli estremi RAGIONE_SOCIALE stesse, valendo l’indicazione in essa di destinatario, data e spese ad attribuire al timbro postale il significato di attestazione della consegna, pur in assenza di dicitura di avvenuta ricezione (conf. Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 4151 del 18/02/2020);
 pertanto,  nel  ritenere  in  concreto  priva  di  rilevanza  la  consegna all’ufficio postale dell’atto di  appello,  avvenuta tempestivamente il 10 giugno 2016, e limitando quindi la propria indagine alla data di materiale invio della stessa  con  inoltro del plico  al  destinatario,  avvenuta
tardivamente rispetto al termine semestrale per l’appello il  13  giugno 2016, effettivamente la CTR ha commesso l’errore di  diritto  di  cui  al motivo di ricorso;
in accoglimento del l’impugnazione qui proposta la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice di appello che esaminerà il merito della controversia e provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Sicilia,  sez.  staccata  di Catania, in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.