Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
Oggetto: notifica atto appello
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12172/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il loro recapito in INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, n.3189/07/2018 depositata il 9 ottobre 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 marzo 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, veniva accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.350/08/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA 2007.
Il giudice di prime cure aveva accolto la doglianza preliminare sollevata dalla contribuente secondo cui la verifica era durata oltre i trenta giorni di cui all’art. 12 comma 5 della legge n.212 del 2000, annullando l’avviso.
La CTR non condivideva la decisione del giudice di primo grado, sia in punto di questione preliminare sia nel merito, e confermava integralmente le riprese.
Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, che illustra con memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria la Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso – ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. – la società deduce la violazione degli artt.132, 324, 325 cod. proc. civ., 50 del d.lgs. n.546 del 1992, 2719, 2909 cod. civ., 111 Cost., non avendo la CTR accolto la pregiudiziale eccezione di tardività dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e comunque posto a base della decisione la mancata dimostrazione dell’avvenuta tempestiva notifica.
La censura è fondata.
Va anche ribadito l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte (cfr. sentenza 29 maggio 2017 n. 13452) secondo cui nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. Invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso – o dell’appello -, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto, o della sentenza.
nel corpo del motivo, in compiuta specificità della censura, la contribuente ha riportato un brano tratto dalla sua memoria di costituzione nel giudizio d’appello in cui ha eccepito che la copia
fotostatica dell’avviso di ricevimento postale dell’atto di appello depositata dall’RAGIONE_SOCIALE reca la data di consegna del 22.5.2012, mentre il deposito della sentenza di primo grado, non notificata, è avvenuto il 21.11.2011.
L’avviso di ricevimento della notifica in data 22.5.2012 è anche stato riprodotto dalla ricorrente, e alla luce di quanto precede il Collegio constata che la sentenza impugnata non tiene conto del principio di diritto sopra riportato, in quanto non emerge dagli atti la certezza della data di spedizione dalla consultazione dell’avviso di ricevimento allegato al ricorso, sulla base di uno dei due standards probatori indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia la stampigliatura meccanografica o il timbro datario postale. L’unico timbro apposto all’avviso di ricevimento postale attesta il perfezionamento della notifica in data 22.5.2012, data che coincide con quella apposta in sede di sottoscrizione dall’ufficiale postale il quale, a sua volta, attesta la restituzione della ricevuta, ma non la sua spedizione, né indica la relativa data.
È dunque dal deposito della sentenza di primo grado, l’unica data certa, non essendo stata allegata la ricevuta di spedizione dell’appello con i requisiti indicati nei principi di diritto che precedono, che decorre il termine semestrale, il quale è spirato lunedì 21.5.2012.
La data di perfezionamento della notifica, del 22.5.2012, si pone oltre la scadenza del termine semestrale per impugnare la decisione di primo grado, con conseguente improcedibilità dell’appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
8. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, relativo alla violazione di legge per non aver il giudice d’appello tenuto conto del disconoscimento della conformità all’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata dell’atto di appello, e del terzo motivo per motivazione apparente.
Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 secondo comma cod. proc. civ., decidendo la controversia nel merito, l’appello va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del grado di appello sono compensate per la natura processuale della decisione, mentre quelle di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello.
Compensa le spese di lite del grado di appello e condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di legittimità, liquidate in euro 4.300 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre Iva e Cpa.
Così deciso il 15.3.2024