Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12080 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10286/2016 R.G. proposto da:
NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., nonché rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1597/02/15, depositata in data 23 ottobre 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato una cartella di pagamento relativa a tributi del periodo di imposta 2004, la quale ha fatto seguito a imposte risultanti da un avviso di accertamento emesso nei confronti del de cuius del ricorrente, avviso divenuto definitivo;
che la CTP di Vibo Valentia ha accolto il ricorso;
che la CTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo correttamente notificato l’atto presupposto;
che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio ;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 182, 183, 291 cod. proc. civ., dell’art. 22 d. lgs. 31 dicemb re 1992, n. 546, come richiamato dall’art. 53 d. lgs. n. 546/1992, deducendo che l’Ufficio non avrebbe depositato la cartolina postale dell’avvenuta consegna dell’atto di appello, né la ricevuta della raccomandata di spedizione, circostanza rilevante alla luce del fatto che il contribuente non si era costituito in grado di appello;
che, in particolare, il ricorrente deduce che l’Ufficio avrebbe depositato in appello una stampa di Poste Italiane in data 15 marzo 2012, allegando che non vi sarebbe prova che in quella spedizione sarebbe stato contenuto l’atto di appello dell’Ufficio , motivo sul quale il ricorrente torna diffusamente in memoria, ove si evidenzia che la stampa di interrogazione di Poste Italiane non sarebbe equipollente alla produzione della cartolina di ricevimento;
che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 149, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la cartolina postale costituisca prova della notificazione dell’atto presupposto;
che con il terzo motivo si deduce in via gradata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212 , per non avere l’Ufficio messo il ricorrente in condizione di conoscere la pretesa impositiva di cui all’atto presupposto;
che, in relazione al l’esame del primo motivo di ricorso, occorre acquisire il fascicolo del merito al fine di verificare le circostanze ivi dedotte;
P. Q. M.
La Corte rinviarsi la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire a cura della cancelleria il fascicolo del merito.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024