Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 99 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 99 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8370/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Capo d’Orlando INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresenta e difesa ex lege ,
-resistente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 8056/2023, depositata il 5 ottobre 2023;
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES-IRAP-IVA 2012.
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; viste le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del sost. proc. gen. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE emetteva, in data 8 febbraio 2016, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale venivano accertato, per l’anno d’imposta 2012, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d ), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ricavi risultanti dall’applicazione di ‘studi di settore’ per complessivi € 296.360,00, a fronte di ricavi dichiarati per € 206.152,00.
Venivano quindi rideterminate le imposte dovute dalla società contribuente.
Avverso l’avviso di accertamento in questione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 1232/2019, depositata il 25 febbraio 2019, lo rigettava, condannando la società ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di causa.
La RAGIONE_SOCIALE, in particolare, riteneva che la contribuente non avesse fornito giustificazioni adeguate rispetto allo scostamento dallo studio di settore, e che l’applicazione di uno studio di settore diverso (VG50U -Attività specializzate di lavori edili), in luogo del più corretto (TARGA_VEICOLO – Fabbricazione di porte e finestre in legno) costituisse un mero errore materiale.
Interposto gravame dalla società contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, con sentenza n. 8056/2023, pronunciata il 25 settembre 2023 e depositata in segreteria il 5 ottobre 2023, dichiarava inammissibile l’appello, in quanto notificato a mezzo posta ordinaria e non via p.e.c., condannando altresì l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio ai soli fini RAGIONE_SOCIALE partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.
Con decreto del 5 giugno 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 7 ottobre 2025.
All’udienza suddetta il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
E’ comparso per l’RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO, che ha concluso come da verbale in atti.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 16 -bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, che la Corte di Giustizia territoriale aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato a mezzo posta ordinaria in epoca successiva al 1° luglio 2019, posto che anche la notificazione del ricorso
introduttivo in primo grado era avvenuto con modalità analogiche, e quindi tale modalità avrebbe potuto essere utilizzata anche in secondo grado.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Rileva, in particolare, parte ricorrente che l’atto di appello in oggetto conteneva tutti i requisiti previsti dall’art. 53 cit. e non ricorreva alcuna ipotesi di inammissibilità, essendo pertanto indifferente la modalità di notificazione AVV_NOTAIO stesso, avendo il relativo atto comunque raggiunto il suo scopo.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati.
La Corte regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in quanto proposto con atto notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r inviata in data 23 settembre 2019 e ricevuta in data 26 settembre 2019, e quindi successivamente al 1° luglio 2019, data a partire RAGIONE_SOCIALE quale è stata invece prevista l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE notificazione a mezzo posta elettronica certificata, in forza dell’art. 16 -bis , comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), de l d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.
Sul punto, va rilevato, innanzitutto, che, come già affermato da questa Corte, la notifica del ricorso in primo grado eseguita a mezzo posta e non con modalità telematica, pur nella vigenza dell’art. 16, comma 3, cit., non è inesistente ma nulla, come tale
sanabile, per il principio di raggiungimento AVV_NOTAIO scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2025, n. 585).
E’ stato altresì precisato che «nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell’art. 16bis del D.L. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, RAGIONE_SOCIALE L. n. 228 del 2012, introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità RAGIONE_SOCIALE costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione RAGIONE_SOCIALE ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del RAGIONE_SOCIALE giustizia, è integrato il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo RAGIONE_SOCIALE presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e RAGIONE_SOCIALE messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE altre parti (Cass. 23/01/2019, n. 1717 (Rv. 652287 – 01)), e, soprattutto, che “L’obbligo di seguire una determinata modalità nello svolgimento del giudizio sussiste, quindi, soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio , ma non riguarda anche l’ipotesi dell’utilizzo iniziale RAGIONE_SOCIALE modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio” (Cass. 21/11/2022, n. 34224)» (Cass. 5 maggio 2025, n. 11729).
Opera pertanto, nella fattispecie l’insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le
notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità RAGIONE_SOCIALE notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665). Ed ancora va ricordato che «La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE parte in conseguenza RAGIONE_SOCIALE denunciata violazione» (Cass., Sez. U., n. 7665/2016; Cass. 20 novembre 2020, n. 26419). Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale RAGIONE_SOCIALE Corte (sul punto, Cass. 6 febbraio 2025, n. 2937).
Da ciò consegue che la notificazione del ricorso in grado di appello ha pacificamente raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c., trattandosi di modalità comunque idonea a far entrare il relativo atto nella sfera di conoscenza RAGIONE_SOCIALE parte suddetta, essendosi, peraltro, l’RAGIONE_SOCIALE appellata regolarmente costituita in giudizio.
Del resto, come stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU, NOME c. Francia, n. 15567/20, parr. 46- 47, 9 giugno 2022; Corte EDU, Patricolo e altri c. Italia, 23 maggio 2024, n. 37943/17 e altri 2; Corte EDU Stichting RAGIONE_SOCIALE e altri c. Paesi Bassi, n. 19732/17, par. 50, 16 febbraio 2021), le tecnologie digitali possano contribuire a una migliore amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia, ma deve pur
sempre esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo perseguito.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente (Dott. NOME COGNOME) (Dott. NOME COGNOME)