Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28319 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28319 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27170/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-intimata- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CATANZARO n. 1622/2020 depositata il 16/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha riformato la pronuncia della CTP di Crotone, parzialmente favorevole al contribuente in tema di
rideterminazione del reddito professionale in ragione degli incarichi di progettazione svolti. Nel particolare, il collegio di secondo grado non rilevava che l’atto di appello era notificato presso la parte personalmente, ed inoltre presso un professionista non domiciliatario, ma non presso l’avvocato nel cui studio era stato eletto rituale domicilio. Il contribuente non si costituiva.
Il ricorso per cassazione è affidato ad unico motivo, mentre è rimasto intimato l’Ufficio.
L’affare era chiamato avanti la VI Sezione per l’adunanza del 14 dicembre 2022, dove veniva disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito per l’esame della regolarità della notifica.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 17 e 49 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gli articoli 101 e 330 c.p.c., nella sostanza per non aver rilevato l’irritualità de lla notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto, comprimendo così il diritto di difesa per impossibilità di partecipazione all’udienza.
1.1. Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, affermando che nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza, ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. V, n. 1156/2008; VI-5, n. 2707/2014).
Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva che nel verbale di udienza del 22 ottobre 2018 avanti la CTP di Crotone è stato eletto domicilio presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO, mentre l’appello erariale è
stato notificato al domicilio del contribuente e a lui, presso il difensore non domiciliatario, NOME COGNOME, in INDIRIZZO.
Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché disponga la rinnovazione della notifica dell’atto d’appello presso il difensore e domiciliatario costituito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME