Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19032 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1401/2016 R.G. proposto da:
COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio COGNOME;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA -REGGIO CALABRIA n. 518/6/2015, depositata in data 15/4/2015;
AVVISO DI MORA IRPEF -QUESTIONI RELATIVE ALLA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI APPELLO
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 22 maggio 2025;
Fatti di causa
NOME e NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘i contribuenti’ ) ricevettero, in data 9/5/1997, quali eredi di NOME COGNOME la notificazione di un avviso di mora emesso ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno 1990 dal de cuius .
I contribuenti ricorsero alla C.T.P. di Reggio Calabria indicando i rispettivi indirizzi di residenza, senza elezione di domicilio.
La C.T.P. accolse il ricorso.
Su appello dell’Ufficio, notificato al dott. NOME COGNOME che aveva assistito NOME COGNOME in primo grado senza essere domiciliatario dei ricorrenti, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidato ad un solo motivo.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Con ordinanza interlocutoria del 4/10/2024, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa dell’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.
Acquisito il fascicolo, la causa è stata fissata per la trattazione all’adunanza camerale del 22 maggio 2025, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso proposto, rubricato ‘Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. -Violazione o falsa applicazione di norme di diritto -Art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 -Nullità della notifica dell’atto di appello da parte dell’Ufficio’ , i contribuenti deducono che il processo di secondo grado è stato introdotto con atto di appello dell’Ufficio delle Entrate di
r.g. n. 1401/2016 a.c. 22/5/2025 Cons. est. NOME COGNOME
Reggio Calabria del 3/3/1999 che risulta notificato ad essi in data 5/3/1999 alla INDIRIZZO Reggio Calabria presso lo studio del dott. COGNOME. Tale notifica sarebbe ‘nulla e/o inesistente’ e non potrebbe produrre alcun effetto.
I contribuenti rappresentano che avevano sottoscritto il ricorso di primo grado personalmente, senza l’ausilio di difensore, indicando quale domicilio le rispettive residenze anagrafiche.
Il solo NOME COGNOME poi, aveva conferito mandato per la rappresentanza in giudizio al proprio commercialista, con l’espressione ‘ conferisco mandato a rappresentarmi con ogni facoltà di legge nel presente giudizio al dott. NOME COGNOME in calce all’avviso di trattazione dell’udienza per la sospensione del provvedimento impugnato.
Essendo stato, dunque, l’atto di appello notificato ad un soggetto che non era stato eletto quale domiciliatario da nessuno dei due contribuenti (pur essendosi erroneamente qualificato il dott. COGNOME, nella memoria difensiva depositata in occasione dell’udienza di discussione del giudizio di primo grado, ‘domiciliatario’ dei ricorrenti) , essendo stato r icevuto l’incarico difensivo in primo grado solo da NOME COGNOME i contribuenti chiedono la cassazione della sentenza impugnata ‘con conseguente sostanziale conferma della sentenza di primo grado’.
1.1. All’esito dell’esame degli atti del fascicolo di merito, deve darsi atto che non si rinviene una valida elezione di domicilio, da parte dei contribuenti, presso lo studio del dott. NOME COGNOME che, peraltro, risulta essere stato nominato difensore solo da NOME COGNOME, non anche da NOMECOGNOME
Si rinviene, infatti, all’interno del fascicolo del giudizio di merito, il conferimento di incarico difensivo, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo da parte di NOME COGNOME (cfr. l’avviso di
r.g. n. 1401/2016 a.c. 22/5/2025 Cons. est. NOME COGNOME
trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato in primo grado).
Orbene, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la notificazione è inesistente solo quando manchi qualsiasi collegamento tra il soggetto al quale l’atto viene notificato e quello nell’interesse del quale la legge prescrive la notifica (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6470 del 21/03/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16759 del 29/07/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013).
Nel caso di specie, tra il dott. NOME COGNOME al quale risulta essere stato notificato l’atto di appello dell’amministrazione, e NOME COGNOME esiste un collegamento, costituito dal mandato difensivo conferito dal secondo al primo nel corso del giudizio di primo grado.
Tale collegamento fa sì che la notifica effettuata presso il dott. COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME non sia inesistente, bensì nulla.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio con riferimento a l rapporto processuale tra l’amministrazione e NOME COGNOME con onere per l’amministrazione, rimasta soccombente in primo grado, di riassumere il giudizio di rinvio mediante notificazione del ricorso presso la residenza di NOME COGNOME dichiarata nel corso del giudizio di primo grado.
2.1. Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra NOME COGNOME e l’amministrazione, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio (ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.) perché il processo d’appello non poteva proseguire, a causa della – in effetti – omessa notificazione a NOME COGNOME dell’atto di gravame (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado).
Con riferimento al rapporto processuale tra l’amministrazione e NOME COGNOME le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
r.g. n. 1401/2016 a.c. 22/5/2025 Cons. est. NOME COGNOME
3.1. Con riguardo al rapporto processuale tra l’amministrazione e NOME COGNOME invece, per le spese del giudizio di appello non occorre provvedere, non avendo egli svolto in secondo grado attività difensiva (proprio in quanto non costituitosi), mentre le spese del presente giudizio -relative a detto rapporto – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di entrambi i ricorrenti.
Cassa la sentenza impugnata con riferimento al rapporto processuale tra l’Agenzia delle Entrate e NOME COGNOME e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al rapporto processuale tra l’Agenzia delle Entrate e NOME COGNOME
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di COGNOME NOME, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per esborsi.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.