Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10307 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso n.r.g. 13931/2017, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., RAGIONE_SOCIALE rappresentante, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’A vvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME in proprio e quale rappresentante RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dal primo, nella sua qualità di avvocato, ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO o all’indirizzo pec EMAIL,
– controricorrente –
IRPEF IVA ACCERTAMENTO PREAVVISO FERMO
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 2467 del 2017 AVV_NOTAIO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COGNOME CAMPANIA -SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il 17 marzo 2017;
udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Dato atto che il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’accoglimento del ricorso ;
sentito per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’ AVV_NOTAIO; rilevato che nessuno è comparso per l’AVV_NOTAIO al quale, in data 21 novembre 2023, risulta ritualmente comunicata la fissazione dell’odierna udienza pubblica.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, esercente la professione di avvocato, e nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, dal medesimo rappresentata, che si sono difesi a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., in contraddittorio con la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello dell’U fficio avverso sentenza resa dall C.t.p. di Salerno. La ricorrente h a notificato il ricorso anche all’RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto attività difensiva.
1.1. Parte contribuente, a seguito AVV_NOTAIO notifica di preavviso di fermo amministrativo su un autoveicolo di sua proprietà, impugnava con separati ricorsi quest’ultimo e contestualmente tre avvisi di accertamento, dal quale il preavviso traeva origine, che riprendevano a tassazione redditi dell’associazione RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2009, 2010 e 2011 e dei quali assumeva di non aver avuto previa conoscenza.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso.
1.3. La C.t.r., invece, accoglieva l’appello del contribuente ritenendo inesistente la notifica de ll’avviso di accertamento, effettuata il 13 marzo 2014 tramite messo comunale nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., in quanto la spedizione AVV_NOTAIO relativa raccomandata con avviso di ricevimento era stata affidata a un’agenzia privata di recapito e non al servizio postale universale. Aggiungeva che, in ogni caso, neppure era stata fornita la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario AVV_NOTAIO racc omandata informativa prevista dall’art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento all’art. 60, comma 1, lett. b -bis ) d.P.R. cit.
Inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa veniva rinviata per la discussione in udienza non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ.
Parte controricorrente, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ha notificato all’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE documento relativo alla comunicazione ricevuta dal RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria la causa veniva rinviata per eventuale riunione e trattazione in pubblica udienza.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ., la nullità AVV_NOTAIO sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 546 del 1994, dell’art. 140 cod. proc. civ., dell’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011.
L’A mministrazione sostiene anzitutto che, nel ritenere necessario l’affidamento AVV_NOTAIO notifica al «servizio postale universale», fatto coincidere con le RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE non ha tenuto conto degli
effetti AVV_NOTAIO liberalizzazione dei servizi postali realizzata, in attuazione RAGIONE_SOCIALE Direttive dell’Unione europea 97/67/CE, 2002/39/CE e 2008/6/CE, con il d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011.
Assume, inoltre, che la sentenza contiene un improprio riferimento all’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, relativo alla cartella di pagamento, in base al quale ritiene non raggiunta la prova AVV_NOTAIO regolare ricezione AVV_NOTAIO raccomandata informativa; che, invece, agli atti risultava la prova dell’avvenuta ricezione di quest’ultima , mediante consegna a persona rinvenuta all’indirizzo del destinatario , NOME COGNOME. Afferma, pertanto, che deve trovare applicazione in materia la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo dalla prova contraria da parte del contribuente destinatario dell’atto di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Con il secondo motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione a tale ultimo profilo; osserva, infatti, che la RAGIONE_SOCIALE ha trascurato di considerare l’avvenuta produzione , già in primo grado, dell’avviso di ricevimento AVV_NOTAIO raccomandata inerente la consegna, da parte dell’operatore di posta privato a persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario medesimo.
In via preliminar e va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
3.1. Parte controricorrente assume che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe introdotto per la prima volta, solo in sede di legittimità, una nuova questione in diritto ponendo il tema AVV_NOTAIO riserva a RAGIONE_SOCIALE unicamente dei servizi di notificazione degli atti giudiziari e RAGIONE_SOCIALE contravvenzioni al Codice AVV_NOTAIO strada e non già degli atti amministrativi.
Va rilevato, tuttavia, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto sin dal primo grado di giudizio la regolarità AVV_NOTAIO notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. avvalendosi di un operatore privato per l’invio AVV_NOTAIO raccomandata informativa. Non si è, pertanto, in presenza di questione nuova, bensì di una mera argomentazione difensiva prospettata dall’RAGIONE_SOCIALE nel perimetro di quanto oggetto del contendere. dell’RAGIONE_SOCIALE,
Sempre in via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità AVV_NOTAIO produzione documentale ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. e, di conseguenza, anche del l’eccezione sollevata nella memora ex art. 378 cod. proc. civ. sulla scorta di detta ultima.
4.1. Il contribuente ha depositato nota rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE nella quale, in risposta ad istanza del 5 novembre 2020, si rendeva noto che la ditta «RAGIONE_SOCIALE» –AVV_NOTAIO quale il messo comunale si era servito per la spedizione AVV_NOTAIO raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc. civ. -era priva dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività postale.
Trattasi, tuttavia, di documento estraneo al perimetro di cui all’art. 372 cod. proc. civ.. Infatti, l’atto tributario ha la natura giuridica di atto amministrativo, in quanto espressione AVV_NOTAIO potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria, e non di atto processuale o comunque funzionale al processo, poiché l’instaurazione del procedimento giurisdizionale non si correla all’emissione di un atto impositivo o alla sua notificazione al contribuente, bensì alla proposizione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria (Cass. 16/02/2023, n. 4824).
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
5.1. Va evidenziato che nella fattispecie in esame viene in rilievo la notifica di avviso di accertamento effettuata il 13 marzo 2014 tramite
messo comunale nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., e caratterizzata dal fatto che la spedizione AVV_NOTAIO relativa raccomandata con avviso di ricevimento è stata affidata a un’agenzia privata di recapito per la quale non risulta tempestivamente documentata la mancanza di licenza individuale.
Si verte, pertanto, in ambito di notifica di un atto amministrativo tributario, e non di un atto giudiziario, sicché non trovano immediata applicazione i principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze nn. 299 e 300 del 2020, che hanno ritenuto affetta da nullità, e non da inesistenza, la notificazione dell’atto giudiziario effettuata da operatore postale privato, con conseguente possibilità di sanatoria per raggiungimento AVV_NOTAIO scopo.
L’avviso di accertamento tributario, infatti, ha la natura giuridica di atto amministrativo, in quanto espressione AVV_NOTAIO potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria, e non di atto processuale o comunque funzionale al processo, poiché l’instaurazione del procedimento giurisdizionale non si correla all’emissione di un atto impositivo o alla sua notificazione al contribuente, bensì alla proposizione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria (Cass. 16/02/2023, n. 4824).
5.2. Il d.lgs. n. 261 del 1999, di recepimento AVV_NOTAIO Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare regole comuni per lo RAGIONE_SOCIALE del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento AVV_NOTAIO qualità del servizi) aveva, nel quadro AVV_NOTAIO liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati gli invii di raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Il servizio postale universale era espletato, all’esito AVV_NOTAIO trasformazione in società per azioni dell’RAGIONE_SOCIALE, dalla società RAGIONE_SOCIALE
Alla suindicata Direttiva del 1997 seguiva, tuttavia, la Direttiva 2008/6/CE, recepita con d.lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato l’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999 stabilendo che per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28.
L’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 58 del 2011 prevedeva che l’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, era soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente, l’art. 1, comma 57 lett. b), legge n. 124 del 2017 ha espressamente abrogato l’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società RAGIONE_SOCIALE, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi AVV_NOTAIO legge. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni RAGIONE_SOCIALE violazioni al codice AVV_NOTAIO strada ai sensi dell’art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992.
Detta abrogazione opera, peraltro, come dalla suindicata norma espressamente indicato, con decorrenza dal 10 settembre 2017 e, di conseguenza, non è rilevante nella fattispecie in esame.
5.3. In ragione di tale evoluzione normativa la Corte, a Sezioni Unite, in tema di notifica di atto amministrativo (nella specie si trattava AVV_NOTAIO notifica, nel 2014, del processo verbale per la violazione dell’art. 17, del testo unico n. 1775 del 1933 in materia di acque pubbliche), muovendo proprio dal rilievo AVV_NOTAIO natura dell’atto, ha ritenuto legittima
quest’ultima ove eseguita a mezzo del servizio di posta privata (Cass. Sez. U. 26/03/2019, n. 8416).
Successivamente la Corte, nella stessa scia, ha precisato che la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla licenza individuale di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999 e successive modifiche, quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari; non, invece, quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del servizio postale universale e, nel successivo regime AVV_NOTAIO legge n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale.
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica tramite posta privata di un atto impositivo tributario che sia intervenuta, come nel caso di specie, nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del servizio postale operata a mezzo del menzionato d.lgs. n. 58 del 2011 e quella compiutamente attuata dalla successiva legge n. 124 del 2017, laddove vi abbia provveduto un operatore postale privato in possesso AVV_NOTAIO specifico titolo abilitativo costituito dalla licenza individuale di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (v. Cass. 12/11/2020 n. 25521 e Cass. 20/07/2020 n. 15360, quest’ultima resa in fattispecie perfettamente coincidente con quella che qui occupa, in quanto concernente altro preavviso di fermo impugnato dal contribuente ed emesso sulla base di avviso di accertamento notificato in pari data).
5.4. La sentenza d’appello non si è attenuta a questi principi nella parte in cui ha affermato l’inesistenza AVV_NOTAIO notifica dell’avviso di accertamento in quanto l’invio AVV_NOTAIO raccomandata di cui all’art. 140 cod. proc. civ. era stato affidato ad una privata agenzia di recapito.
Anche la seconda cesura, articolata sia nel primo che nel secondo motivo, è fondata.
6.1. La sentenza impugnata è errata laddove, seppure in via di subordine, ha ritenuto la nullità AVV_NOTAIO notifica.
I giudi ci d’appello non hanno tenuto conto del fatto che la raccomandata informativa diretta a NOME COGNOME è stata consegnata al domicilio del contribuente, a mani di persona ivi rinvenuta.
A nulla rileva, sotto tale profilo, il fatto che il sottoscrittore dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica nei confronti di NOME COGNOME fosse sconosciuto al contribuente, ovvero non convivente con il suo nucleo familiare, come quest’ultimo ha rilevato nel controricorso. Di tale circostanza, infatti, la C.t.r. ha omesso ogni scrutinio, omettendo altresì di verificare la sussistenza dei presupposti AVV_NOTAIO presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. o del suo superamento a mezzo prova da parte del destinatario di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del piego.
In conclusione, il ricorso va accolto e le sentenza impugnata va cassata, con rinvio AVV_NOTAIO causa, per nuovo esame alla luce degli indicati principi, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado AVV_NOTAIO Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese AVV_NOTAIO fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado AVV_NOTAIO Campania,
sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 06 marzo 2024.