Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27356 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
SENTENZA
(A)sul ricorso iscritto al n. 9006/2021 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 3244/2020 depositata il 28 ottobre 2020
(B)sul ricorso iscritto al n. 9645/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale sono rappresentati e difesi
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 4849/2021 depositata il 29 ottobre 2021
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 12 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito per l’RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con quattro autonomi ricorsi NOME COGNOME e sua moglie NOME COGNOME, ognuno per quanto di rispettivo interesse, impugnavano dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma gli inviti al pagamento ad essi singolarmente notificati in data 26 giugno 2013 da RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE, nonché gli avvisi di accertamento ivi richiamati, di cui assumevano di essere venuti a conoscenza soltanto a sèguito di quella notifica.
Mediante gli atti impositivi prodromici la Direzione Provinciale I di Roma dell’RAGIONE_SOCIALE aveva determinato con metodo sintetico, e ripreso a tassazione ai fini dell’IRPEF, maggiori redditi asseritamente conseguiti e non dichiarati dai suddetti coniugi in relazione agli anni 2007 e 2008, irrogando nei loro confronti le sanzioni amministrative previste dalla legge.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE spiegate impugnazioni i contribuenti deducevano:
(1)l’inesistenza o la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento presupposti; (2)l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretese erariali.
L’adìta Commissione, pronunciando nel contraddittorio dell’Amministrazione Finanziaria e dell’agente della riscossione, respingeva i ricorsi con quattro distinte sentenze.
Avverso tali pronunce i coniugi COGNOME spiegavano separati appelli dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, sospendeva i giudizi a sèguito della proposizione da parte degli impugnanti di querela di falso avverso la documentazione afferente la notifica degli atti impositivi; indi, dopo la riassunzione per iniziativa degli stessi querelanti, riuniti tre dei quattro procedimenti, rigettava gli esperiti gravami con sentenza n. 4849/2021 del 29 ottobre 2021.
L’appello del COGNOME relativo all’avviso di accertamento per l’anno 2007 veniva, invece, deciso dalla medesima Commissione Regionale, successivamente alla riassunzione del processo, con sentenza n. 3244/2020 del 28 ottobre 2020.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate i collegi giudicanti osservavano che: l’allegata sentenza del Tribunale di Roma n. 5050/2020 dell’11 marzo 2020 si era limitata a dichiarare inammissibile la querela di falso proposta dai contribuenti e risultava, pertanto, priva di effetti vincolanti nelle presenti controversie tributarie; -le notificazioni degli avvisi di accertamento presupposti erano state regolarmente eseguite in data 13 dicembre 2012 secondo la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., mediante il deposito di copia degli atti nella casa comunale e la spedizione ai destinatari di lettere raccomandate con avviso di ricevimento contenenti la notizia dell’avvenuto compimento RAGIONE_SOCIALE formalità di cui alla citata norma, e si erano perfezionate per compiuta giacenza.
Contro le citate sentenze nn. 3244/2020 e 4849/2021 sono stati
introdotti due autonomi ricorsi per cassazione, iscritti, rispettivamente, al n. 9006/2021 e al n. 9645/2022 R.G.: il primo da parte del solo COGNOME, il secondo da parte dello stesso COGNOME e della COGNOME.
Entrambi i ricorsi sono affidati a quattro motivi e seguìti dalla riproposizione RAGIONE_SOCIALE questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, illustrate nel paragrafo n. 5).
Quello congiuntamente proposto dai coniugi è inoltre accompagnato dalla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale.
L’uno e l’altro sono stati notificati unicamente all’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha resistito con controricorso al ricorso iscritto al n. 9006/2021 R.G., mentre ha depositato un mero atto di costituzione nel procedimento n. 9645/2022 R.G., ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Per la trattazione RAGIONE_SOCIALE cause è stata fissata l’odierna pubblica udienza.
Entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria in ambedue i procedimenti, concludendo per il rigetto dei ricorsi.
Nel successivo termine di cui al comma 2 del medesimo articolo anche i contribuenti hanno depositato memoria, insistendo nelle loro richieste.
In precedenza, con atto depositato il 5 febbraio 2024, essi avevano chiesto di disporre la riunione del ricorso n. 9006/2021 R.G. con quello recante il n. 9645/2022 R.G., nonchè con quelli iscritti ai nn. 51/2019 e 17294/2023 R.G., pure chiamati all’odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(A)Riunione dei procedimenti
Preliminarmente, in parziale accoglimento dell’istanza in tal senso formulata dai coniugi COGNOME, va disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 9006/2021 e 9645/2022 R.G., aventi
ad oggetto questioni giuridiche comuni che rendono opportuna la trattazione dei ricorsi in un unico giudizio.
1.1 Giova, in proposito, rammentare che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia e il minor costo dei processi, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità sia in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello nel medesimo giudizio, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze emesse in giudizi diversi (cfr. Cass. n. 22631/2011, Cass. n. 14607/2007, Cass. n. 7966/2006, Cass. n. 28227/2005).
1.2 Vanno, invece, decisi separatamente i ricorsi nn. 51/2019 e 17294/2023 R.G., ognuno dei quali pone questioni peculiari e diverse da quelle che vengono in rilievo negli altri.
(B)Illustrazione dei mezzi di impugnazione
Entrambi i ricorsi riuniti sono articolati in quattro motivi di analogo contenuto.
2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost..
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
3.1 Si imputa alla CTR di aver tralasciato di considerare che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita al destinatario ai sensi dell’art. 140 c.p.c. era , e come tale .
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 139, 140, 148 e 160
c.p.c., nonchè dell’art. 48 disp. att. c.p.c..
4.1 Si assume che avrebbe errato il collegio di secondo grado nell’escludere la nullità della notificazione dell’impugnato avviso di accertamento, sebbene dall’incarto processuale emergesse che: (a)la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio dell’atto, anziché in calce ad esso; (b)il messo notificatore non aveva effettuato la prevista attività di ricerca RAGIONE_SOCIALE persone abilitate, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., alla ricezione di copia dell’atto; (c)non era stato affisso l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario; (d)l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c. risultava priva di .
Con il quarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2700 e 2909 c.c., degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c., nonché dell’art. 48 disp. att. c.p.c..
5.1 Viene rimproverato alla CTR di non aver attribuito il dovuto rilievo alle statuizioni contenute nell’allegata sentenza del Tribunale di Roma n. 5050/2020 dell’11 marzo 2020, passata in giudicato, con la quale, nonostante la finale declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta dai COGNOME avverso le relate di notifica degli avvisi di accertamento di cui si discute, era stata affermata ad esse inerenti ed esclusa la loro efficacia di prova legale ex art. 2700 c.c..
5.2 Nel procedimento n. 9645/2022 R.G., per il caso di mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE censure formulate con i motivi che precedono, i ricorrenti sollevano, , questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, con
riferimento .
(C)Esame dei motivi
Il primo motivo è infondato.
6.1 A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546 del 1992- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del suo semplice difetto di «sufficienza».
6.2 In particolare, si definisce ‘apparente’ la motivazione che,
sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
6.3 Per produrre il descritto effetto invalidante l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
6.4 Tanto premesso, va osservato che la CTR laziale ha così motivato il rigetto dell’appello proposto dal COGNOME: «(…) A sèguito della proposizione del giudizio civile per querela di falso, definito con declaratoria di inammissibilità, l’appellante ha concluso che siffatta pronuncia avrebbe confermato che la notifica non era stata rituale. Di opposto avviso sono gli appellati. Premesso che la sovracitata sentenza è di mero rito e, dunque, che dalla stessa non appare legittimo desumere alcuna censura in ordine all’iter di notificazione dell’avviso di accertamento, risulta dirimente nella fattispecie la documentazione comprovante che la notifica è stata eseguita ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la Casa comunale in data 13 dicembre 2012. La notifica è stata così
effettuata in quanto all’indirizzo di residenza a Roma, INDIRIZZO, peraltro confermato nel ricorso di primo grado dallo stesso contribuente, è stata constatata l’assenza del destinatario e la mancanza di altre persone legittimate a ricevere la notifica. Di tali circostanze veniva dato atto nel frontespizio dell’avviso di accertamento, con conseguente deposito presso la Casa comunale ex art. 140 c.p.c.. Del deposito si provvedeva a dare, tramite il servizio postale, formale avviso al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfezionava per compiuta giacenza. Ciò posto, alla luce della documentazione versata in atti e del tenore della sentenza civile di mero rito, la pronuncia di primo grado della C.T.P. di Roma deve essere confermata (…)» .
6.5 La motivazione dell’impugnata sentenza risulta perfettamente comprensibile e tutt’altro che apparente, avendo il collegio regionale esplicitato in modo chiaro e lineare il percorso logicoargomentativo che lo ha condotto alla decisione qui impugnata.
Né essa presenta profili di illogicità manifesta o di irriducibile contraddittorietà.
Il secondo motivo è inammissibile.
7.1 In presenza di una duplice conforme pronuncia di merito, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348 -ter del medesimo codice, applicabile «ratione temporis» .
7.2 In una simile evenienza, per evitare di incorrere nella declaratoria di inammissibilità del motivo, il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello sono fra loro diverse (cfr. Cass. n. 18497/2024, Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 13064/2022).
7.3 Nel caso di specie, pur essendosi al cospetto di una cd. «doppia
conforme», il cennato onere probatorio non è stato assolto dai COGNOME, onde la sollevata censura non può trovare ingresso.
8. Il terzo mezzo è infondato.
8.1 Sulla scorta dell’esame diretto della documentazione allegata -e in particolare della relata apposta sul frontespizio dell’atto -, la Commissione regionale ha acclarato che gli avvisi di accertamento in discorso erano stati notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 13 dicembre 2012, mediante deposito di copia presso la Casa Comunale e contestuale spedizione della prescritta raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
8.2 Ha, altresì, soggiunto che le notificazioni si erano perfezionate per compiuta giacenza (secondo i dettami della sentenza della Corte Costituzione n. 3/2010) ed erano state effettuate secondo il cd. «rito degli irreperibili relativi» a sèguito dell’esito negativo di quelle precedentemente tentate ai sensi dell’art. 139 c.p.c. presso la residenza dei destinatari, sita in Roma alla INDIRIZZO, ove il messo notificatore aveva constatato la loro temporanea assenza e quella di altre persone abilitate alla ricezione dell’atto.
8.3 Alla luce della ricostruzione in fatto operata dal collegio d’appello, va esclusa la configurabilità della prospettata violazione di legge, dovendo ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per la notificazione dell’avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c. e nel contempo osservati gli adempimenti prescritti dalla citata norma.
8.4 D’altronde, non va dimenticato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, e perciò necessariamente implica un problema interpretativo della stessa.
Per contro, l’allegazione di un’inesatta ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è esterna alla corretta interpretazione della norma e inerisce alla tipica
valutazione del giudice del merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 16993/2024, Cass. n. 30660/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 41251/2021).
La denuncia di violazione di legge non può, quindi, essere mediata dalla riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, finendosi altrimenti per trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 16442/2024, Cass. n. 34817/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 18446/2019).
8.5 Discende da quanto precede che non può in questa sede essere rivalutato l’apprezzamento in fatto compiuto dalla CTR in merito alla completezza e intelligibilità RAGIONE_SOCIALE relate di notifica e degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate informative di cui all’art. 140 c.p.c..
Né alla Corte è consentito procedere all’esame diretto degli atti per verificare la sussistenza della dedotta invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento, non trattandosi di atti del processo tributario (cfr. Cass. n. 3362/2024, Cass. n. 35014/2022, Cass. n. 18472/2016, Cass. n. 5930/2015).
8.6 Avuto riguardo alle argomentazioni svolte a sostegno della censura in disamina, si rende comunque necessario chiarire che:
-qualora la relata sia stata apposta sul frontespizio dell’avviso di accertamento, anziché in calce ad esso, può dichiararsi la nullità della notifica nella sola ipotesi in cui abbiano formato oggetto di specifica contestazione la completezza e la conformità della copia notificata, dovendo altrimenti ritenersi che, indipendentemente dall’erronea collocazione della relata medesima (integrante, al più, una mera irregolarità), la notifica abbia pienamente raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. n.
4510/2024, Cass. n. 36521/2022, Cass. n. 8700/2020, Cass. n. 23175/2016);
-il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto nel Comune di residenza del destinatario, presso la casa di abitazione o dove egli svolge la propria attività, legittima il ricorso alla procedura notificatoria prevista dall’art. 140 c.p.c. senza necessità di esperimento di ricerche in uno degli altri luoghi indicati dall’art. 139 dello stesso codice, in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il destinatario -e che, dunque, l’assenza sua e di altri soggetti abilitati alla ricezione sia solo momentanea (cd. irreperibilità temporanea)- lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notifica dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata informativa (cfr. Cass. n. 22500/2024, Cass. n. 36086/2022, Cass. n. 6804/2021, Cass. n. 2919/2007);
-la nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. derivante dall’omissione di alcuno degli adempimenti previsti dalla norma, compreso quello consistente nell’affissione dell’avviso di deposito del piego alla porta dell’abitazione del destinatario, è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., ove questi abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale (cfr. Cass. n. 265/2019, Cass. n. 19522/2016);
detta sanatoria si verifica anche nel caso in cui il destinatario, pur avendo ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito, abbia scelto di ometterne il ritiro, determinando la compiuta giacenza, giacchè la presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. è superata soltanto ove egli provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione dell’atto (cfr. Cass. n. 31724/2019, Cass. n. 15315/2014);
-l’illeggibilità RAGIONE_SOCIALE relate è stata esclusa dalla CTR, la quale ha
mostrato di essere in grado di ricostruire, dall’esame dell’atto, l’ iter notificatorio seguìto dal messo incaricato.
Il quarto motivo è privo di fondamento.
9.1 Con sentenza n. 5050/2020 dell’11 marzo 2020 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dai coniugi COGNOME avverso le relate di notifica stese sul frontespizio degli atti impositivo di cui trattasi e gli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate informative ex art. 140 c.p.c..
9.2 Le argomentazioni sviluppate nella parte motiva della decisione, ritrascritte nel corpo dei ricorsi, risultavano esclusivamente finalizzate a dimostrare che gli atti impugnati fossero privi degli elementi materiali necessari per poter essere sottoposti a un giudizio di falso.
9.3 Esse, pertanto, non possono fare stato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., nelle presenti controversie, attenendo a rapporti giuridici diversi da quello che qui vengono in rilievo.
9.4 L’àmbito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale capitolino era infatti limitato all’accertamento della falsità o genuinità dei documenti impugnati, laddove la verifica della regolare notificazione degli atti impositivi era riservata alla cognizione esclusiva dei giudici RAGIONE_SOCIALE cause tributarie di cui gli stessi formavano oggetto.
9.5 Poichè in quella sede non era stata dichiarata la falsità di alcuno di tali documenti, la CTR rimaneva libera di accertare la validità RAGIONE_SOCIALE notifiche, nell’esercizio del proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali, senza essere in alcun modo vincolata dalle valutazioni in fatto espresse dal giudice civile al solo fine di giustificare l’adottata pronuncia di inammissibilità della querela.
9.6 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, va, dunque, escluso che per effetto RAGIONE_SOCIALE affermazioni contenute nella menzionata sentenza del Tribunale romano fosse calato il giudicato
esterno sulla questione concernente l’inesistenza/invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento oggetto RAGIONE_SOCIALE liti tributarie, non essendo quello il «thema decidendum» del giudizio definito dalla predetta sentenza e non formandosi il giudicato su affermazioni costituenti una mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (cfr. Cass. n. 34336/2023, Cass. n. 2816/2016).
Le deduzioni svolte nel paragrafo n. 5) dei due ricorsi, come riconosciuto dagli stessi impugnanti nella memoria ex art. 378, comma 2, c.p.c., non integrano un ulteriore motivo di censura, risolvendosi nella pura e semplice riproposizione RAGIONE_SOCIALE questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, non esaminate nei gradi pregressi perché ritenute precluse dall’accertata definitività degli atti impositivi presupposti.
Per quanto, infine, attiene all’eccezione di illegittimità costituzionale illustrata nel sottoparagrafo 5.2, la stessa appare manifestamente infondata.
11.1 In base alla tesi propugnata dai ricorrenti, l’art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. 122 del 2010, risulterebbe costituzionalmente illegittimo laddove non prevede l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE contemplate dal codice di procedura penale, nell’ipotesi in cui al contribuente sia stata irrogata una sanzione amministrativa di importo pari al 100% dell’imposta evasa, come si assume essere accaduto nel caso di specie.
11.2 Al riguardo, viene evidenziato che detto codice impone al giudice di ordinare .
11.3 Si richiama, inoltre, l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con L. n. 848 del 1955, che al paragrafo
1 riconosce ad ogni persona il diritto «a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti un Tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta», e al paragrafo 2 fissa la presunzione di innocenza, di cui è il principio «in dubio pro reo» .
11.4 Il prospettato dubbio di legittimità costituzionale è privo di consistenza, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani in tema di tutela del diritto di accesso a un Tribunale, sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della surrichiamata Convenzione Europea del 4 novembre 1950, norma interposta che trova ingresso nel nostro ordinamento per il tramite dell’art. 117, comma 1, della Carta fondamentale.
11.5 Da essa si ricava che, se, da un lato, tale diritto deve essere «concreto ed effettivo» (COGNOME c/ Francia, 4 dicembre 1995; COGNOME c/ Croazia, 5 aprile 2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (COGNOME c/ Francia, cit.; COGNOME c/ Portogallo, 10 aprile 2003; COGNOME c. Bulgaria, 16 luglio 2013), dall’altro, le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia, e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c/ Spagna, 15 ottobre 2003).
11.6 È, quindi, necessario, alla stregua dell’orientamento della Corte di Strasburgo, che i Tribunali applichino le norme procedurali evitando sia il rigido formalismo sia un’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti formali stabiliti dalla legge (COGNOME ed altri c/ Turchia, 30 aprile 2017).
11.7 Ciò posto, deve escludersi che la CTR sia incorsa in eccessivo
formalismo nel dichiarare tardive le impugnazioni proposte dai coniugi COGNOME.
11.8 Dalla ricostruzione contenuta nelle sentenze gravate emerge, infatti, che le notifiche degli avvisi di accertamento erano state regolarmente eseguite secondo la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, con l’osservanza degli adempimenti prescritti dalla norma allo scopo di garantire al destinatario una ragionevole possibilità di effettiva conoscenza dell’atto, e si erano perfezionate per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla spedizione della prevista raccomandata informativa contenente la notizia dell’avvenuto deposito.
11.9 Non si attaglia, pertanto, alle fattispecie in esame il precedente giurisprudenziale invocato dai ricorrenti, costituito dalla sentenza pronunciata il 5 novembre 2009 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel procedimento n. 44769/07 (RAGIONE_SOCIALE), il quale si riferisce a un caso diverso in cui risultavano accertate gravi irregolarità procedurali commesse dall’ufficiale giudiziario notificatore (la vicenda riguardava, nello specifico, la notifica a una società sottoposta a esecuzione forzata dell’avviso di vendita all’asta dei beni immobili staggiti).
(D)Statuizioni conclusive
Per le ragioni esposte, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, entrambi i ricorsi vanno respinti.
L’esito dei giudizi esime dal valutare la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte processuale.
13.1 Soccorre, sul punto, l’orientamento invalso a partire dall’arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 6826/2010, teso a ritenere superflua, anche alla luce del fondamentale principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma 2, Cost., la fissazione di un termine per l’espletamento di taluni
incombenti previsti dal codice di rito (in particolare per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di una notifica nulla), in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato (sull’argomento si vedano, ex ceteris , Cass. n. 7338/2022 e Cass. n. 15106/2013).
Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante il rigetto integrale RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna:
–NOME COGNOME a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese relative al procedimento n. 9006/2021 R.G., liquidate in complessivi 8.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito: -il medesimo NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido fra loro, a rifondere alla predetta agenzia fiscale le spese relative al procedimento n. 9645/2022 R.G., liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1bis dello stesso articolo per le impugnazioni da loro rispettivamente proposte, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione