Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34054 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34054 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3100/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO , (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 1169/2013, depositata il 10/06/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva avanti alla CTP di Parma avverso plurime intimazioni di pagamento, notificate per gli anni di imposta dal 1999 al 2001, 2204 e 2006, ai fini Imposte dirette e Iva.
Il contribuente contestava la pretesa erariale per la illegittimità degli atti prodromici e per vizi di notifica, carenze motivazionali e difetto di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE intimazioni suddette.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva rilevando che parte della intimazioni non avevano ad oggetto pretese di natura tributaria e che gli atti prodromici ai provvedimenti impugnati, salvo la cartella di pagamento riferita alle annualità dal 1999 al 2001 (oggetto di separato ricorso, poi riunito), erano divenuti esecutivi per mancata impugnazione.
La Commissione provinciale, limitandosi alle pretese ricomprese nella giurisdizione tributaria, respingeva i ricorsi riuniti.
La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 1169/2013, depositata in data 10/06/2014, accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, rilevando la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE intimazioni, eccetto una.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso con tre motivi.
Il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso incidentale.
Il Pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale ed incidentale.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la
‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992’, lamentando che il giudice di appello abbia ritenuto impugnabili le cartella di pagamento in mancanza di vizi propri, ed essendo le stesse precedute dalla regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti, come rilevato dalla CTP di Parma nella pronuncia di primo grado.
2.1. La CTR, osserva la ricorrente, avrebbe disatteso il precetto normativo richiamato, peraltro con motivazione incongrua, riferita a circostanze -il fatto che il contribuente avesse ‘sempre mantenuto il proprio domicilio in INDIRIZZO, indirizzo a cui avrebbero dovuto essere notificati gli atti, circostanza non desumibile dagli atti in fascicolo, tranne che per la cartella NUMERO_CARTA‘ – smentite per tabulas, in quanto tutti gli atti che hanno preceduto la notifica della cartella di pagamento risultano essere stati notificati al suddetto domicilio, né il contribuente avrebbe mai eccepito, tra i vizi di notifica, quello relativo all’erronea indicazione dell’indirizzo.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 60, lett. e) DPR 600/73’, per avere ritenuto nulla la notifica effettuata nelle forme prescritte dalla richiamata disposizione anziché secondo la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., pur in presenza della attestazione nel referto di notifica della irreperibilità del destinatario.
Con il terzo motivo si denuncia, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata valutazione dei presupposti per la notifica ex art. 60 DPR n. 600/72.
Il primo e terzo motivo, stante la loro intima connessione, devono essere esaminati congiuntamente.
La ricorrente, sotto i diversi profili della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo, censura la carenza motivazionale della sentenza per non avere, se non in modo apodittico e incongruo, esposto le ragioni della ritenuta nullità della notifica degli atti impositivi di cui si controverte (ad eccezione di uno).
5.1. In ossequio al principio di autosufficienza ha riprodotto l’analitica ricostruzione e documentazione, già avvalorata dal giudice di prime cure, RAGIONE_SOCIALE formalità osservate per la notifica degli atti impositivi al sig. COGNOME.
5.2. La CTR ha omesso -a tale riguardo – ogni esame, ritenendo la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche in forza RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni ‘ il contribuente ha sempre mantenuto il proprio domicilio in INDIRIZZO, indirizzo a cui avrebbero dovuto essere notificati gli atti, circostanza non desumibile dagli atti in fascicolo, tranne che per la cartella NUMERO_CARTA. Ciò stante si deve ritenere che l’Ufficio abbia errato nell’utilizzare la procedura meno garantista di cui all’art. 60 del DPR 600/73, in quanto avrebbe dovuto ricorrere a quanto previsto dall’art. 140 c.p.c.’
5.3. La motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. 22949 del 2018; n. 19215 del 15 giugno 2022).
5.4. In aggiunta, in modo del tutto incongruo e apodittico, la CTR, senza esplicitare le ragioni della propria differente valutazione, ha rigettato l’appello con riferimento ad uno solo degli
atti di intimazione (il n. 07820090026717901000, peraltro nel corpo della sentenza identificato erroneamente come ‘cartella’).
5.5. Il ricorso principale, assorbito il secondo motivo, deve pertanto essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, il contribuente lamenta, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. per non avere ritenuto la nullità anche della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA‘.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ‘Violazione degli artt. 113 c.p.c. e 12 L. 212/200 per non avere ritenuto la CTR la nullità degli avvisi di accertamento NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO‘
Il primo motivo di ricorso incidentale, che ripropone, sotto il profilo della violazione di legge, la censura di assoluta carenza motivazionale afferente all’esame ed alla valutazione della documentazione probatoria richiamata, ai fini della autosufficienza, nel controricorso, è fondato per le ragioni già evidenziate in occasione dell’esame dei motivi del ricorso principale.
Assorbito il secondo motivo, il ricorso incidentale deve pertanto essere accolto.
In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno accolti, nei termini di cui in motivazione, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/11/2023.