Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34362 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34362 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
Oggetto: notifica accertamento ex art. 145 c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29888/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo n. 411/06/2016 depositata in data 02/05/2017;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Rilevato che:
-il comitato qui ricorrente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli a fini IVA per l’anno 2008, in forza della redazione di PVC da parte della GdF;
-la CTP dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto tardivamente proposto;
-appellava il contribuente;
-la CTR con la pronuncia qui gravata ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado;
-ricorre a questa Corte il Comitato ridetto con atto affidato a due motivi di gravame; l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che:
-il primo motivo di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 cod. proc. civ. e dell’art. 21 del d. Lgs. n. 546/1992 per avere la CTR, indicando la data di perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, erroneamente ritenuto correttamente perfezionatasi detta notifica nei confronti del legale rappresentante del Consorzio contribuente, NOME COGNOME, in data 5 dicembre 2014; in forza di ciò, il ricorso proposto in data 13 febbraio 2015 non sarebbe quindi tardivo;
-il motivo è infondato;
-questa Corte ha espresso giurisprudenza costante, che il Collegio condivide e alla quale intende qui dare continuità, secondo la quale l’obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263/2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede (e non più in via residuale), direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell’atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale: negli esatti termini Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 25137 del 10/11/2020, seguita da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 34763 del 25/11/2022, nonché da Cass., Sez. 5, n. 21456 del 19/07/2023, Cass., Sez. 5, n. 10282 del 18/04/2023; Cass., Sez. 5, n. 14716 del 10/05/2022);
-tale conclusione è, peraltro, del tutto logica e coerente con la disciplina tributaria alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni sistematiche illustrate da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23277 del 23/10/2020, secondo cui la notifica dell’avviso di accertamento al legale rappresentante della società è valida anche se eseguita in un comune diverso da quello del domicilio fiscale della società stessa, atteso che la limitazione territoriale di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui la notifica degli atti tributari va effettuata nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, non è posta a garanzia di quest’ultimo, ma a tutela dell’operatività dell’Ufficio, il quale, di conseguenza, ha la facoltà, ma non l’obbligo di avvalersi di tale disciplina e può sempre svolgere ulteriori ricerche rispetto al domicilio fiscale della società al fine di seguire procedure di notifica più garantiste;
Cons. Est. AVV_NOTAIO – 3 -pertanto, la notifica perfezionata nei confronti del legale rappresentante in data 5 dicembre 2014 è corretta e idonea a far
decorrere il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all’art. 21 del d. Lgs. n. 546/1992;
-nel ritenere quindi inammissibile il ricorso di fronte alla CTP, il giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi;
-alla luce della decisione che precede, l’esame del secondo motivo diviene privo di interesse per il ricorrente ed è pertanto inammissibile, non potendo in ogni caso -alla luce della inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio -produrre alcun effetto sulla sentenza impugnata;
-come è noto, l’inammissibilità del ricorso rende inutile l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni di merito da parte del giudice (Cass. 11675 del 2020) e rende in conseguenza ultroneo l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni in questo giudizio. Infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, o l’impugnazione tout court , in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia eventualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, così come non ha l’onere di impugnare la mancata pronuncia su di esse, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (v., da ultimo, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, in conformità a Cass., Sez. Unite, 30.10.2013, n. 24469);
-le spese di lite sono regolate dalla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2023.