Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15796 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15796 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27970/2016 proposti da:
Comune di Ischia (C.F.: P_IVA), con sede in Ischia (NA), alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco, Dr. Ing. COGNOME legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; telefax: NUMERO_TELEFONO; pecEMAIL), giusta mandato allegato al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, nata a Ischia (NA) il 15/01/1943 (C.F.: CODICE_FISCALE ed ivi residente alla INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale in calce al controricorso (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo pec: EMAIL;
Avviso pagamento TarsuTia -Notificazione a mezzo del servizio di posta privata
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 4614/31/2016 emessa dalla CTR Campania in data 16/05/2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava l’avviso di pagamento avente ad oggetto Tarsu/Tia per l’anno d’imposta 2009, eccependone, tra l’altro, la nullità per essere stato inviato a mezzo posta privata.
L’adìta CTP di Napoli rigettava il ricorso, evidenziando che l’avviso era adeguatamente motivato (in quanto preceduto da altro atto -avviso bonario -contenente la dettagliata motivazione del tributo richiesto) ed era stato validamente notificato.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania accoglieva il gravame e, per l’effetto, accoglieva il ricorso introduttivo, evidenziando che devono considerarsi inesistenti gli invii raccomandati eseguiti a mezzo di un servizio di posta privata, attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ischia sulla base di un unico motivo. COGNOME NOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 261/1999 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto inesistente la notifica dell’avviso di pagamento effettuata a mezzo del servizio di posta privata.
1.1. Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di Questa Corte hanno chiarito che, in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è
nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020).
Tuttavia, questa pronuncia non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio, che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato d.lgs. n. 58/2011 e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata I. n. 124/2017. Nella fattispecie in esame, trova, invece, applicazione il principio secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15360 del 20/07/2020; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21011 del 22/07/2021).
Va ricordato che l’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, entrato in vigore il 6 agosto 1999, nella sua formulazione originaria, stabiliva al comma 5, che «Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1» al fornitore del servizio universale, Poste Italiane, «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative», intendendosi per tali «le procedure riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare di evidenza pubblica».
La norma, dopo altre modifiche sulle quali non occorre soffermarsi, in quanto non incidenti sulla tematica in esame, fu quindi ancora modificata, con decorrenza dal 30 aprile 2011, dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, per effetto del quale il succitato art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, concernente, come da rubrica, i “Servizi affidati in esclusiva” fu delineato nuovamente nei termini di seguito riportati:
Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L’art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, entrata in vigore il 21 agosto 1999, aveva a sua volta modificato l’art. 18 della legge 1981, n. 689, inserendovi al comma 6, in tema di notifica dell’ordinanza – ingiunzione di sanzione amministrativa, la previsione in virtù della quale «la notificazione dell’ordinanza ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890», riguardante le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
Anteriormente alla riforma del 2011, la giurisprudenza di legittimità si era consolidata nel senso che tra le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla I. n. 890 del 1982 dovessero essere annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095), riservate dunque in esclusiva a Poste Italiane S.p.A., osservandosi che «la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio universale non sono assistite dalla funzione probatoria che il d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione degli invii
raccomandati» (così, testualmente, la citata Cass. ord. n. 27021/14, in senso conforme si vedano ancora Cass. sez. 1, 19 ottobre 2006, n. 22375, Cass. sez. 1, 21 settembre 2006, n. 20440).
Si riteneva, altresì, secondo la giurisprudenza delle sezioni civili, che l’incaricato di un servizio di posta privata fosse privo della qualità di pubblico ufficiale, a ciò conseguendo che agli atti da esso compiuti non potesse riconoscersi alcuna efficacia fidefaciente fino a querela di falso. Se ne traeva dunque la conseguenza che, nei casi nei quali la legge consente la notificazione di atti per il tramite del servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento, l’attestazione della data di consegna del plico da parte dell’incaricato di un servizio di posta privata non è idonea a porsi come termine iniziale per la proposizione della relativa impugnazione (cfr. Cass. sez. 6-1, 30 gennaio 2014, n. 2035), donde la ritenuta inesistenza della notifica degli atti tributari sostanziali e processuali spediti per il tramite di licenziatario privato.
Detta statuizione non teneva conto adeguato del fatto che, valorizzando il disposto dell’art. 18 del d.lgs. n. 261/1999 nella sua formulazione applicabile ratione temporis , secondo cui «Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’art. 358 del codice penale», la giurisprudenza penale di questa Corte si era già espressa nel senso di ritenere ammissibile la presentazione di atto d’impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato (in tal senso Cass. pen. 28 novembre 2013 -dep. 22.1.2014 – n. 2886, in relazione ad atto di appello spedito con raccomandata consegnata a licenziatario privato nel termine di legge, sebbene pervenuto in cancelleria dopo la scadenza del termine previsto ex lege per l’impugnazione; cfr. anche Cass. pen. 3 maggio 2017 – dep. 1.8.2017 – n. 38206).
Soprattutto deve osservarsi come la tesi dell’inesistenza della notifica a mezzo posta privata, riferita, oltre che agli atti processuali, anche a quelli sostanziali, si sia, invero, in maniera tralaticia ripetuta con riferimento ad entrambi anche a seguito dell’intervenuta modifica normativa del 2011.
In realtà, una più compiuta ricognizione delle relative fattispecie consente di verificare come le succitate pronunce civili, riguardanti notifiche tra la modifica normativa del 2011 e la definitiva liberalizzazione del 2017, quest’ultima operante solo per l’avvenire ed una volta definito il sistema di attribuzione delle relative licenze (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887), avessero ad oggetto solo notifiche di atti processuali (così anche nella riaffermazione del principio, nel contesto peraltro di differente specifica problematica, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017) e non anche di atti tributari sostanziali, per i quali si poneva dunque il problema, non affrontato ex professo dalle relative decisioni (si veda ad esempio, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 29 gennaio 2018, n. 2173), di verificare la compatibilità di quanto a suo tempo osservato (cfr. la già citata Cass. n. 11095 del 2008, in tema di notifica a mezzo di posta privata di atto impositivo), con riferimento alla dedotta inesistenza di tale forma di notifica nel mutato quadro normativo di riferimento.
Invero, il tenore letterale dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 quale sopra riportato, conseguente alla modifica operata dal d.lgs. n. 58/2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011 della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999.
A tal ultimo riguardo, tardiva si rivela all’evidenza la questione sollevata dalla contribuente per la prima volta con la memoria illustrativa, secondo cui, visitando il sito internet della Mail Express (che si era occupata della notifica dell’atto impugna to), avrebbe appreso che era stata dichiarata una licenza individuale rilasciata nel 2001 per i soli servizi postali online (mentre per i servizi postali in generale risultava un’altra e diversa società tale RAGIONE_SOCIALE con licenza datata 2002) e che la suddetta posta privata, quando aveva notificato l’avviso di pagamento (2012), avrebbe avuto la licenza presumibilmente scaduta nel 2007 per decorrenza del termine. Del
resto, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la resistente avrebbe dovuto indicare in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione.
La conclusione di cui sopra in tema di validità della notifica dell’atto impositivo, la cui notifica sia stata compiuta nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a pieno compimento dalla I. n. 124/2017, mediante licenziatario di posta privata appare, in primo luogo, in linea con l’evoluzione interpretativa che ha ormai ritenuto configurabile l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali, come confermato, da ultimo, in subiecta materia , proprio dalla citata Cass. SU n. 299/2020; ma, soprattutto, essa appare consonante con il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, Cass. SU 26 marzo 2019, n. 8416.
2. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in differente composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 30.5.2025.