Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26789 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 34008/2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore AVV_NOTAIO pro tempore , rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l ‘ AVV_NOTAIO in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-resistente –
avverso la sentenza n. 1712/8/2018 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 16 aprile 2018;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (d ‘innanzi ‘RAGIONE_SOCIALE‘) impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificatale da RAGIONE_SOCIALE, concessionario per la riscossione (alla quale, nelle more del giudizio, è subentrata a titolo universale RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, ente pubblico economico), emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato dall ‘ amministrazione finanziaria ai sensi dell ‘ art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973 in relazione ad RAGIONE_SOCIALE per l ‘ anno 2011.
I giudici adìti, nel contraddittorio con il concessionario e l ‘ RAGIONE_SOCIALE, respinsero il ricorso.
Il successivo appello della contribuente fu accolto con la sentenza in epigrafe dalla C.T.R. della RAGIONE_SOCIALE, la quale, rilevato che la notifica della cartella era stata effettuata per il tramite del servizio postale privato denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ne ritenne la nullità.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza d ‘ appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione chiedendo di partecipare all ‘ udienza di discussione.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
Considerato che:
Il primo motivo denunzia violazione dell ‘ art. 12 del d.lgs. n. 46/1999, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La ricorrente evidenzia che, come compiutamente esposto nel giudizio d ‘ appello, la notifica della cartella impugnata è stata da lei effettuata tramite messo notificatore, essendo stata affidata alla spedizione tramite servizio postale privato la sola raccomandata informativa susseguente, necessaria al perfezionamento della procedura ai sensi dell ‘ art. 140 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe preso le mosse da un ‘ incompleta ricostruzione dei fatti, omettendo di considerare quanto da lei allegato e, in ogni caso, facendo errata applicazione della norma invocata, che consente la notifica della cartella anche ai «soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge», come accaduto nella specie.
Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 140 e 156 cod. proc. civ. e dell ‘ art. 1 del d.lgs. n. 261/1999, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe altresì errato nel non ritenere legittima la notificazione della cartella effettuata dall ‘ operatore privato, una volta acclarata l ‘ avvenuta consegna della raccomandata al destinatario e la sottoscrizione del relativo avviso da parte di quest ‘ ultimo, ovvero sul rilievo del fatto che non si tratta di atto giudiziario, per il quale la legge impone la notifica a mezzo dell ‘ agente postale.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 91 e 97 cod. proc. civ.
La sentenza d ‘ appello sarebbe errata nella parte in cui ha posto le spese del giudizio a carico dell ‘ agente per la riscossione, «che avrebbero, invece, dovuto porsi a carico di altra parte o compensarsi».
Il secondo motivo riveste valore dirimente ai fini di causa e va esaminato con precedenza.
Esso è fondato e merita accoglimento.
La C.T.R. ha ritenuto la nullità-inesistenza della notifica della cartella richiamando pronunzie di questa Corte che, in applicazione di quanto disposto dal d.lgs. n. 261/1999, allora vigente, concernevano la materia della notifica degli atti giudiziari.
Da tale ambito va, tuttavia, esclusa la notificazione degli atti impositivi e RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per le quali, con orientamento consolidato, questa Corte si è espressa nel senso di ritenere che l ‘ operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla ‘ licenza individuale ‘, di cui all ‘ art. 5, comma 1, del citato decreto, può procedere alla notifica di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari (in questo senso, fra le numerose altre a partire da Cass., Sez. U, n. 19667/2014, si veda Cass. n. 18541/2024).
La decisione impugnata, pertanto, è errata laddove ha fatto applicazione, ai fini di vagliare la validità della notifica di un atto impositivo, della (diversa) disciplina concernente gli atti giudiziari.
In considerazione di tale rilievo, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE restanti censure.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, decida uniformandosi all ‘ indicato principio e provvedendo, altresì, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, con assorbimento dei restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 24 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME