Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 29/04/2025
ACCERTAMENTO TARSU-TIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2009/2017 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dal prof. avv.to NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI BENEVENTO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentate pro tempore, On. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di determinazione
dirigenziale n. 162/17 del 10 marzo 2017 dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 3105/2025 Numero di raccolta generale 19880/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 5689/33/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 14 giugno 2016.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 29 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di permanente controversia sono le pretese di cui agli avvisi nn. 4128 e 453 con i quali il Comune di Benevento accertò, per l’anno di imposta 2008, l’omesso versamento e l’infedele dichiarazione della tassa rifiuti solidi urbani.
La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente, osservando che:
le notifiche degli avvisi impugnati avevano raggiunto il loro scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.;
-la superfice di 110 mq. dell’unità immobiliare tassata era stata giudizialmente accertata con sentenza definitiva n. 382/3/2014 della Commissione tributaria provinciale di Benevento resa in relazione agli anni di imposta 2006/2007;
-il Comune non era decaduto dall’esercizio del potere impositivo, avendo notificato gli atti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento e la dichiarazione avrebbero dovuto essere eseguiti;
il Comune era munito del potere di riscossione, essendo stata la sua autonomia regolamentare esercitata in sintonia con i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 446/1997;
Numero sezionale 3105/2025
la tariffa applicata era stata ritenuta legittima dalla citata sentenza n. 382/3/2014; Numero di raccolta generale 19880/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
gli avvisi erano stati correttamente motivati, enunciando in maniera esaustiva i presupposti su cui erano fondati, ponendo il contribuente nelle condizioni di comprendere l’ an ed il quantum debeatur .
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 9/10/16 gennaio 2017, formulando sette motivi d’impugnazione.
Il Comune di Benevento resisteva con controricorso notificato in data 13 luglio 2017.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va complessivamente rigettato per le seguenti ragioni, che si sviluppano esaminando congiuntamente, per motivi di connessione, le prime tre censure e poi, sempre unitamente, le restanti quattro.
Tutto ciò, non senza aver prima dato atto che non si ha traccia del seguito della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 17bis d.l. 34/2023 annunciata dal ricorrente con la nota del 26 ottobre 2023, il che comporta l’ineludibile decisione sul menzionato ricorso.
1.1. Non solo. Va anche dichiarata la tardività della notifica del controricorso, siccome eseguita in data 13 luglio 2017 e quindi oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, effettuata -come sopra esposto – il 9/10/16 gennaio 2017, dovendo sul punto osservarsi che -diversamente da quanto opinato dalla difesa del Comune -il ricorso per cassazione è stato correttamente notificato
presso la sede dell’ente, non avendo il Comune partecipato al giudizio di appello, come precisato nella sentenza impugnata. Numero di raccolta generale 19880/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Appena aggiungendo sul punto che in nessun modo viene in gioco il termine semestrale di sospensione previsto dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, non solo perchè il Comune non ha articolato impugnazione incidentale, ma anche e soprattutto perché alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del citato decreto) era già decorso il termine di cui all’art. 370 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il controricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 4 d.lgs. n. 261/1999, 156 e 160 c.p.c., nonché dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973, ribadendo l’eccezione di inesistenza delle notifiche degli avvisi impugnati, come tale preclusiva dell’applicazione del principio previsto dall’art. 156 c.p.c., in quanto eseguita da agenzia privata di recapito, non abilitata dalla legge ad effettuare notifiche tramite servizio postale.
2.1. Con la seconda censura l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per radicale difetto di motivazione in ordine alla questione del tardivo esercizio del potere impositivo e, dunque, la violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, num. 4, e 118 disp./att. c.p.c., nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost., assumendo che il Giudice di appello aveva reso una motivazione non comprensibile, contraddittoria ed inconferente, avendo considerato una inesistente data di ricezione degli avvisi (8 gennaio 2014, in luogo del 7 febbraio 2014), trascurando di considerare l’eccezione di decadenza formulata in ragione dell’assenza di poteri certificatori dell’agente postale privato, che
non consentiva di valorizzare le date di spedizione del 30 e 31 dicembre 2013. Numero sezionale 3105/2025 Numero di raccolta generale 19880/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
2.2. Con la terza doglianza il contribuente ha lamentato, con riguardo al parametro censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, ribadendo l’eccezione di decadenza in quanto i timbri datari del 30/31 dicembre 2013 erano stati apposti da soggetto incaricato da un’agenzia privata del tutto incompetente allo svolgimento di tale funzione.
2.3. I suddetti motivi sono inammissibili a mente dell’art. 360 -bis , primo comma, num. 1, c.p.c., ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte sui temi giuridici coinvolti da tali doglianze.
E ciò, subito avvertendo, con riferimento alla seconda censura ed al dedotto vizio di motivazione apparente della sentenza ( rectius: omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza) che, in ogni caso, anche rispetto all’eccepita ipotesi di motivazione apparente e quindi di violazione dell’art. 132 c.p.c., deve ritenersi applicabile il principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, per cui il corrispondente ricorso per cassazione non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere (cfr. Cass., Sez. L., 1° marzo 2019, n. 6145; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. 1° febbraio 2010, n.2313; ed anche Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2017, n. 2731).
2.4. Va, allora, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019 (richiamata anche da Cass. Sez. Un., 10 gennaio 2020, n. 299) hanno chiarito che le notifiche degli atti amministrativi effettuate tramite raccomandata dalle agenzie private sono legittime a partire dal 30 aprile 2011,
avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste Italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Numero sezionale 3105/2025 Numero di raccolta generale 19880/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
In tali termini si è, quindi, ribadito che la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla ‘licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari (così, tra le tante, Cass., Sez. T., 7 aprile 2022, n. 29343 e nello stesso Cass., Sez. V, 7 luglio 2021, n. 19369; Cass. Sez., V, 12 novembre 2020, n. 25521).
2.5. Nella specie, la documentazione prodotta dall’istante (v. timbri datari ed avvisi di ricevimento) dà conto dei titoli abilitativi (licenza, indicata per numero nei timbri a calendario) dell’agenzia postale privata (‘Sail Post’) che ha curato l’inoltro della spedizione, il che consente, a fronte di una contestazione generica ed approssimativa (non mirata alle citate evidenze), di applicare il suindicato principio di diritto e dichiarare inammissibili i primi tre motivi di impugnazione, tenuto conto della validità delle menzionate notifiche alla luce dei consolidati principi espressi da questa Corte.
Con il quarto motivo di contestazione il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione della competenza a deliberare le tariffe, nella specie adottate dalla Giunta Comunale in luogo del Consiglio, in violazione dell’art. 112 c.p.c..
3.1. Con la quinta doglianza l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt.
32, comma 2, lett. g ), della legge n. 142/1999 e 42, comma 2, lett. f ) d.lgs. 267/2000, assumendo che la competenza esclusiva a determinare le tariffe applicabili nella materia di rifiuti urbani spetta al Consiglio Comunale, cui compete la previa approvazione del piano finanziario di cui all’art. 8 d.P.R. n. 158/1999 che individua il costo complessivo del servizio. Numero sezionale 3105/2025 Numero di raccolta generale 19880/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
3.2. Con la sesta censura il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché per radicale difetto di motivazione, in spregio agli artt. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, num. 4, e 118 disp.att. c.p.c., sulla questione dell’illegittima determinazione delle tariffe per violazione dell’art. 61 d.P.R. n. 507/1993 e 8 d.P.R. n. 158/1999.
3.3. Con il settimo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 61 d.P.R. n. 507/1993 e 8 d.P.R. n. 158/1999, contestando sul punto la mancata approvazione del piano finanziario e, conseguentemente, invocando la disapplicazione delle tariffe.
3.4. Il quarto ed il sesto motivo sono infondati, mentre il quinto ed il settimo risultano inammissibili.
Sul punto il Giudice regionale ha testualmente affermato: «Sulla illegittimità della tariffa applicata vista la definizione del giudizi con sentenza irreversibile n. 382/3/14 Commissione provinciale nulla quaestio » (così a pagina n. 4 della pronuncia impugnata).
Detta specifica ed autonoma statuizione del Giudice regionale rende evidente, con riferimento alla quarta ed alla sesta censura, che non vi è stata omessa pronuncia (e tantomeno carenza di motivazione) sui motivi di appello concernenti la complessiva
legittimità della tariffa applicata e, quindi, con riferimento sia all’organo comunale che l’ha adottata, che sui suoi contenuti. Numero sezionale 3105/2025 Numero di raccolta generale 19880/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
3.5. Va poi osservato, con riferimento al quinto ed al settimo motivo, che la citata -lo si ripete -specifica ed autonoma statuizione non è stata efficacemente impugnata dal contribuente.
Difatti, a fronte della perentoria affermazione della Commissione territoriale circa la sussistenza di una verifica giudiziale di cui alla sentenza n. 382/3/2014 (passata in giudicato) sulla dedotta questione dell’illegittimità della tariffa, l’istante si è limitato genericamente ad affermare che «il riferimento alla precedente pronuncia che riguardava solamente la determinazione del superfice tassabile è del tutto incongruo e, pertanto, del tutto inidoneo a dar prova di avere i Giudici di appello anche solo considerato la questione in esame. La cui valutazione, pertanto, non può che considerarsi omessa» (v. pagina n. 25 del ricorso).
Senonchè, esclusa la sussistenza di un omessa pronuncia sul punto, avendo il Giudice espresso a tal riguardo la propria valutazione, va osservato che il motivo si presenta, nella sua genericità, inammissibile, non avendo illustrato il contenuto della sentenza n. 382/2/2014 della Commissione tributaria provinciale, così precludendo alla Corte di valutare ex actis l’infondatezza della statuizione del Giudice dell’appello nella parte in cui ha ritenuto che ogni questione sulla legittimità della tariffa fosse impedita dal predetto giudicato.
Non vi è ragione di liquidare le spese presente grado di giudizio, stante l’inammissibilità del controricorso.
Va, però, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da
Numero registro generale 2009/2017
Numero sezionale 3105/2025
parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Numero di raccolta generale 19880/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME