Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4251 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4251 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 25/02/2026
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: Ici notifica
Composta dai Magistrati
Socci NOME
Presidente-
R.G.N. 23262/2020
NOME
Consigliere rel. –
COGNOME.
Liberati NOME
Consigliere –
U – 17/10/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23262/2020 R.G. proposto da
Comune di Catania, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO costituita dal 10 luglio 2025
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Regionale Tributaria della Sicilia, n. 7369/13/19 depositata il 16 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella udienza del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 22773 notificato il 3.1.2004) con cui il comune di Catania (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi intimata) il pagamento della maggiore imposta ICI per l’anno 2009, pari a € 97.406,00, comprensivo di interessi e sanzioni.
La RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso sul presupposto dell’inesistenza della notifica dell’atto di accertamento , in quanto notificata da agente privato. Numero sezionale 6913/2025 Numero di raccolta generale 4251/2026 Data pubblicazione 25/02/2026
La RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello dell’odierno ricorrente , confermando la sentenza di primo grado, sulla base delle seguenti ragioni:
-le notifiche riferite ad atti notificati prima del 10 settembre 2017 nella vigenza del d.lgs. n. 261 del 1999, successivamente abrogato l. n dalla. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), eseguite da agenti privati sono inesistenti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità;
-per effetto della norma da ultimo citata, a decorrere dal 10 settembre 2017 è possibile la notificazione degli atti tributari e processuali anche attraverso l’utilizzo di agenti privati;
-nella specie l’atto impositivo risulta notificato il 3 gennaio 2004 quindi nella vigenza del d.lgs. n. 261 del 1999.
Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, depositando memoria, mentre la società controricorrente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il comune di Catania prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del d.lgs. n. 261 del 1999, nonché la violazione della direttiva comunitaria n. 97/67/CE, la violazione del principio della validità dell’atto per avere raggiunto lo scopo.
Il ricorso è tempestivamente proposto. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 16 dicembre 2019. Il ricorso è stato notificato il 3 settembre 2020, come risulta dalla certificazione del difensore, apposta in calce al ricorso, nonché dalle copie delle notifiche effettuate a mezzo PEC allegate, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il termine calcolato tiene conto della sospensione straordinaria prevista dal 9 marzo all’ 11 maggio 2020 (art. 83,
d.l. n. 18/2020 e art. 36, c. 1, d.l. n. 23/2020) per il periodo di emergenza del coronavirus. Numero sezionale 6913/2025 Numero di raccolta generale 4251/2026 Data pubblicazione 25/02/2026
Nel merito il ricorso è fondato. In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del “servizio postale universale” e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale (Cass., Sez. 5, n. 25521/2020, Rv. 659646 -01; Sez. 5, n. 19369/2021, Rv. 661878 – 01, pronunce rese in tema di avvisi di accertamento). Non è corretta, pertanto, l’affermazione contenuta nella sentenza a notifica dell’avviso di accertamento inesistente, trattandosi di notifica di un atto non giudiziario, valida anche se
impugnata, secondo cui l impugnato, avvenuta il 3.10.2004, sarebbe eseguita per il tramite di operatore postale privato.
Quanto ora affermato determina l’assorbimento dell’ulteriore profilo di censura relativo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione Regionale Tributaria della Sicilia, in diversa composizione per l’esame delle ulteriori questioni relative al merito della pretesa sollevate con il ricorso introduttivo e riproposte in appello.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 6913/2025
Numero di raccolta generale 4251/2026
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Data pubblicazione 25/02/2026
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Sicilia, in diversa composizione , per l’esame delle ulteriori questioni relative al merito della pretesa sollevate con il ricorso introduttivo e riproposte in appello, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME