Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30714 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 24689-2022 proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO per procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’ COGNOME per procura speciale alle liti in atti
AVV_NOTAIO COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 895/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata l’11.3.2022 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale ivi indicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 6264/2019 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, quale trustee del trust NOME, avverso avviso di accertamento IMU 2012.
NOME COGNOME resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 161, L. 296 del 2006 per avere la CTR erroneamente ritenuto l’avviso di accertamento , relativo ad IMU 2012, notificato oltre il termine decadenziale previsto dalla suddetta normativa, pur essendo stato inviato, il file contenente la raccomandata avente ad oggetto il predetto accertamento, alla piattaforma SIN di RAGIONE_SOCIALE in data 29 dicembre 2017.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. La CTR ha affermato quanto segue: « … non può … essere accolta la tesi della validità della data di spedizione coincidente con quella dell’inserimento della raccomandata nel sistema SIN delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, posto che essa è invece attestata dal timbro meccanografico apposto sull’avviso di ricevimento della raccomandata, ovvero -nel caso in esamequella del 10 gennaio 2018, dunque oltre il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto
essere effettuati. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è dunque decaduto dal potere di accertamento di cui all’avviso impugnato ».
1.3. Ciò posto, come già affermato da questa Corte in tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, sulla scorta di principi applicabili anche al caso in esame di notifica di atti tributari, il principio di scissione degli effetti della RAGIONE_SOCIALE per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l’amministrazione utilizzi il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne di RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. n. 23817/2023).
1.4. In particolare, è stato evidenziato quanto segue «2.3. Giova premettere che la fase di RAGIONE_SOCIALE della contestazione della violazione amministrativa è regolata in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, il cui comma 4 stabilisce, al secondo periodo, che “In ogni caso la RAGIONE_SOCIALE può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la RAGIONE_SOCIALE non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’art. 137, comma 3, del medesimo codice”. A propria volta, il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, con specifico riferimento alle violazioni delle previsioni del Codice della Strada, stabilisce al comma 3 che alla notifica del verbale di contestazione “si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”. Il richiamo alle norme del codice di rito sulla RAGIONE_SOCIALE comporta, quindi, anche l’applicabilità dell’art. 149 c.p.c. in tema di notifica a mezzo posta, avendo peraltro questa Corte chiarito – con riferimento all’epoca anteriore all’aggiunta alla L. n. 890 del 1982, art. 1, comma 3, operata dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 97-bis, lett. a), come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 461, che l’Amministrazione che si avvalga del servizio postale per la RAGIONE_SOCIALE degli estremi della violazione, ai sensi della L. n. 689 del 1981,
art. 14 è tenuta ad osservare le norme sulla RAGIONE_SOCIALE degli atti giudiziari a mezzo posta, come dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 sicché i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati – come prevista per taluni servizi postali dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 29 e dagli artt. 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 – in quanto la L. n. 890 del 1982, riserva all’Amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di RAGIONE_SOCIALE e il D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (art. 4, comma 5) al fornitore del servizio universale (e cioè all’RAGIONE_SOCIALE) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22375 del 19/10/2006 e la successiva Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2262 del 31/01/2013). 2.4. Operata tale premessa, si deve osservare che, come dedotto dalle Amministrazioni ricorrenti, dalla citata L. n. 890 del 1982, art. 3 è dato evincere che l’attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell’operatore postale non rappresenta una mera attività prodromica alla RAGIONE_SOCIALE, ma ne costituisce – ai fini che qui interessano – parte integrante, con la conseguenza che il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell’atto, richiamato dalla decisione impugnata, deve essere applicato con riferimento anche a tale fase. 2.5. Tale principio deve, quindi, trovare applicazione anche nell’ipotesi, come quella in esame, in cui la fase di predisposizione del plico per la spedizione venga effettuata tramite il citato S.I.N., e ciò in quanto, come già osservato da questa Corte, “il SIN è un servizio gestito da uffici, cioè da articolazioni interne, di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non un ente a sé di cui l’Amministrazione si sia avvalsa per far giungere il ricorso a RAGIONE_SOCIALE” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27801 del 2018). Invero, proprio l’assenza di autonomia soggettiva tra il RAGIONE_SOCIALE.I.N. e RAGIONE_SOCIALE – che, come poc’anzi rammentato, all’epoca dei fatti era l’Amministrazione cui dovevano ritenersi riservati in via esclusiva gli adempimenti del procedimento di RAGIONE_SOCIALE a mezzo posta comporta la fallacia della tesi, come quella sostenuta nella decisione
impugnata, con cui si intenda operare una scissione tra le attività comunque svolte sempre da RAGIONE_SOCIALE, una volta che a queste ultime siano stati consegnati gli atti per la RAGIONE_SOCIALE, unico essendo il soggetto che procede allo svolgimento delle attività complessive di notifica ed irrilevante essendo la circostanza – che, invece, l’impugnata decisione ha ritenuto di valorizzare – che le Amministrazioni ricorrenti “ben avrebbero potuto gestire in proprio” le attività di predisposizione degli atti per la notifica. Come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27600 del 2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10704 del 2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20243 del 2015), quindi, la tempestività della notifica per il soggetto notificante deve essere valutata con riferimento al momento della consegna degli atti al S.I.N., e ciò in quanto è con tale consegna che viene attivato il procedimento notificatorio rimesso a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituendo, le varie fasi della predisposizione dei plichi ed della loro spedizione e consegna, semplici stadi di un unico procedimento per il quale RAGIONE_SOCIALE viene ad avvalersi di proprie articolazioni meramente interne» (cfr. Cass. n. 23817/2023).
1.5. Alla stregua di questa condivisa ricostruzione normativa, va esclus a l’intervenuta decadenza dell’ente locale relativamente all’accertamento IMU 2012, in quanto l’attività notificatoria si è svolta secondo la procedura consentita da parte del soggetto notificatore che ha predisposto il plico e la relata di notifica, atteso che, come si evince dall’art. 3 della legge n. 890/1982, l’attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell’operatore postale non rappresenta una mera attività prodromica alla RAGIONE_SOCIALE, ma ne costituisce -ai fini che qui interessanoparte integrante, con la conseguenza che è quella l’attività che va presa in considerazione – considerato anche il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell’atto, applicabile anche con riferimento a tale fase -e che nessun rilievo è stato formulato in merito all’attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell’operatore postale.
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;
compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito;
condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 536,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.11.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)