Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21765 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21765 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6859/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA, n. 5012/2023 depositata il 06/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CGT-2 della Campania con la sentenza n. 5012/14/2023 rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in qualità di concessionario della riscossione del comune di Castellammare di Stabia, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’ IMU dovuta per il 2015, in ragione della intervenuta maturazione del termine decadenziale.
I giudici di appello osservavano che le censure erano da ritenere infondate in quanto risultava pacifico che l’atto era stato consegnato all’ufficio postale in data 25.03.2021, ma era pervenuto nella sfera di conoscibilità della società contribuente, attr averso l’immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale, in data 30.03.2021 e, quindi, oltre il termine quinquennale così come prorogato, fino al 26.03.2021, dall’art. 67, commi 1 e 4, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con successiva memoria.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c. violazione e falsa applicazione della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, degli artt. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 149 c.p.c., della legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, degli artt. 2935 e 2948 c.c., dell’art. 67, comma 1 e 4 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, in quanto la CGT Campania aveva erroneamente ritenuta ‘prescritta’ l’IMU per l’anno 2015, mentre nella vicenda di specie trattavasi di ipotesi di decadenza per la quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e, nel caso di specie, l’avviso di accertamento impugnato era stato consegnato per la notifica in data 25 marzo 2021, quindi entro il 26 marzo 2021 (termine scaturito dalla legislazione emergenziale Covid-19).
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Va richiamato il principio per cui in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta a pena di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 – 01).
2.2. Occorre, poi, ricordare che il d.l. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in l. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», ed ha espressamente previsto che «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» (c. 4); disposizione quest’ultima che, a sua volta, prevede che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti
per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (art. 12, c. 1, cit.).
2.3. Ed, ancora, ai sensi dell’art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; e detta sospensione, – che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, – si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione; detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.
2.4. Questa Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l’opposizione allo stato passivo presentata dall’Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell’avviso di accertamento e quella di inoltro dell’istanza di insinuazione allo stato passivo, senza
considerare il periodo di sospensione collegato all’emergenza Covid).
(Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960, Rv. 673835 – 01).
Orbene nella fattispecie il termine decadenziale veniva a perfezionarsi in data 26 marzo 2021 sicchè la spedizione del 25 marzo 2021, sulla scorta dei cennati principi, era tempestiva.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ai fini di un nuovo esame della controversia ed anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità – alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data