Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7565 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5395/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4635/2016 depositata il 19/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma), con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello della contribuente e ha dichiarato illegittimo l’atto impugnato (avviso di accertamento ICI per anno di imposta 2004, per un terreno edificabile sito nel Comune di Guidonia Montecelio); la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso del contribuente;
Ricorre in cassazione RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Comune di Guidonia di Montecelio, con tre motivi di ricorso, integrati e specificati con una successiva memoria;
Resiste con controricorso, integrato da successiva memoria, la società contribuente che chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, rilevando l’invalidità della prima notifica dell’avviso di accertamento del 29 dicembre 2010 (spedizione della raccomandata) in quanto non risulta completata la procedura di notifica (assenza dell ‘avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, CAD); la seconda notifica del 18 novembre 2011 risulta, comunque fuori dal termine di decadenza di cinque anni.
Considerato che
Il ricorso risulta fondato (con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge, art. 21 d. lgs. 546 del 1992, con la conseguente inammissibilità del ricorso originario della società
contribuente per tardività; motivo che assorbe gli altri due) e la sentenza deve cassarsi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario per tardività dello stesso.
Preliminarmente deve rilevarsi che gli effetti della notifica, per il notificante, decorrono dalla spedizione dell’atto con raccomandata e non dalla consegna («In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente», Sez. U – , Sentenza n. 40543 del 17/12/2021, Rv. 663252 -01).
Conseguentemente, la notifica dell’accertamento risulta effettuata entro il termine dei cinque anni, come correttamente ritenuto dalla sentenza di primo grado («In materia di ICI, la verifica della decadenza dal potere impositivo, in caso di mancata denuncia di sopravvenienze rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, deve essere effettuata considerando che il termine quinquennale, previsto dall’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, comincia a decorrere, per ciascun periodo d’imposta, dall’anno successivo a quello di riferimento, perché è entro quell’anno che tali sopravvenienze devono essere denunciate, come stabilito dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 (disciplina previgente alle disposizioni introdotte dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006,
conv., con modif., in l. n. 248 del 2006)», (Sez. 5 – , Ordinanza n. 30966 del 29/10/2021, Rv. 662701 – 01).
La notifica in oggetto risulta perfezionata per compiuta giacenza. Nella notifica si legge: «al mittente per compiuta giacenza». Inoltre, si riscontra una ulteriore indicazione: «AV 3/11/2011». Questa ultima indicazione rappresenta la data di spedizione della raccomandata informativa del deposito (avviso di deposito).
Infine, deve osservarsi che nella specie non è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito -C.A.D. -, come da giurisprudenza consolidata: «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 -01; vedi anche Sez. 5, Ordinanza depositata il 29 novembre 2011 -udienza il 24 settembre 2011, n. 37258).
Conseguentemente il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 19 gennaio 2012 risulta tardivo, oltre il termine di legge (art. 21 d.lgs. 546 del 1992).
La seconda raccomandata è stata inviata dal Comune per mera cortesia e non in quanto la prima notifica fosse stata ritenuta invalida dall’ente.
La sentenza, pertanto deve cassarsi con dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre si dispone la compensazione delle spese dei giudizi di merito in considerazione della valutazione globale del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo;
condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Compensa le spese dei precedenti gradi.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024.