Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28448 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28448 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13102/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avv. (CODICE_FISCALE)
: MONACO NOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimato- la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania, Sezione n. 16, n. 7887/16/2021, depositata in data 8 novembre 2021,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
La Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 7887/16/2021 rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionario della riscossione del comune di Castellammare di Stabia, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’IMU dovuta per il 2012, in ragione della intervenuta maturazione del termine ‘di prescrizione’. I giudici di appello osservavano che le censure erano da ritenere infondate in quanto risultava pacifico che l’atto era stato consegnato all’ufficio postale in data 20.12.2017, ma era pervenuto nella sfera di conoscibilità della contribuente, solo in data 31.12.2021 e, quindi, oltre il termine quinquennale.
La RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME e il Comune RAGIONE_SOCIALE Castellammare di Stabia sono rimasti intimati.
Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con un unico motivo parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c. violazione e falsa applicazione della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, della legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, in quanto la RAGIONE_SOCIALET.R. Campania aveva erroneamente ritenuta ‘prescritta’ l’IMU per l’anno 2012, mentre
nella vicenda di specie doveva trovare applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e, nel caso di specie, l’avviso di accertamento impugnato era stato consegnato per la notifica in data 20.12.2017, quindi entro il 31.12.2017.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva – e risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale (v., ex plurimis , Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75; Id., 1° aprile 2011, n. 106; Id., 14 gennaio 2010, n. 3; Id., 12 marzo 2004, n. 97; Id., 23 gennaio 2004, n. 28; Id., 26 novembre 2002, n. 477) – deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell’atto notificato; principio, questo, la cui applicazione si impone -al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo – ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell’atto da notificare [quanto agli atti processuali cfr., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1894; Cass., 9 gennaio 2013, n. 371; Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2565; v. altresì, per la riproposizione del principio con riferimento agli effetti sostanziali dell’atto processuale (insostituibile e) di (necessario) esercizio del diritto, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822; quanto agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, v. Cass. S.U., 17 maggio 2017, n. 12332; con riferimento, invece, al termine di decadenza previsto per gli atti d’imposizione tributaria, cfr. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543 cui adde Cass., 27 giugno 2024, n. 17722); 1.3. Questa Corte, – nel ribadire la selettività della regula iuris desumibile dall’art. 1334 cod. civ.
(applicabile, dunque, ai soli atti negoziali unilaterali, così che «nessuna interpretazione estensiva consente di applicare una regola nata per regolare atti negoziali unilaterali agli atti processuali») – ha rimarcato la portata tendenzialmente espansiva del principio in discorso, in particolare rilevando – in relazione «alle remore giurisprudenziali e dottrinali verso il principio di scissione sancito dalla Corte costituzionale» riassumibili «in un timore: il pregiudizio per il superiore principio della certezza delle situazioni giuridiche» – che «Tale timore può essere dominato se si considera che, in realtà, il principio di scissione comporta una distinzione tra l’an e il quando degli effetti della notifica. Invero: a) se la notifica non si perfeziona, la notifica non produce effetto alcuno e decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti: se non si realizza l’an, è inutile pure discutere del quando. b) se la notifica si perfeziona, gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato all’ufficiale giudiziario (ma lo stesso discorso vale per le notifiche a mezzo posta) l’atto da notificare. In altri termini, tale consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata. Come si vede, la scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il valore della certezza delle situazioni giuridiche perchè: – se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano; – se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perchè vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per il notificato al momento della ricezione legale dell’atto».
1.3. Nella fattispecie, diversamente da quanto rilevato dai giudici di merito -che pur espressamente fanno riferimento all’impugnazione di un avviso di accertamento -viene, per l’appunto, in
considerazione un termine di decadenza (il cui dies a quo è correlato all’anno successivo a quello in cui la contribuente avrebbe dovuto presentare la prescritta dichiarazione ovvero, se detta dichiarazione presentata, all’anno in cui il versamento del tributo avrebbe dovuto eseguirsi), così come disciplinato dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, cit..
1.4. Come anticipato, le Sezioni Unite Corte hanno statuito che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione, così che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.).
1.5. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025. Il Presidente NOME COGNOME