Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13896 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6457/2020 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV. COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 5923/2019 depositata il 05/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava l’iscrizione di ipoteca su due immobili di sua proprietà adducendo di non aver mai ricevuto la notifica della comunicazione preventiva e delle prodromiche cartelle esattoriali.
La Commissione tributaria di Salerno dichiarava di difetto di giurisdizione per alcune cartelle ed inammissibile nel resto il ricorso.
Sull’appello del contribuente, la C.T.R. campana, nel confermare la sentenza di primo grado, respingeva il gravame.
In particolare, il Collegio d’appello osservava che <le cartelle prodromiche all'avviso d'iscrizione ipotecaria in oggetto risultano infatti ritualmente notificate al Capo che deduce peraltro ma non prova una residenza diversa da quella delle effettuate notifiche, avvenute in parti a mani proprie ed in parte a mani di familiari conviventi. Né a tal ultimo riguardo era da esigersi la spedizione di raccomandata informativa per effetto della ricezione del plico da parte di soggetto diverso del destinatario, non applicandosi nella specie le regole della notifica a mezzo posta dell'ufficiale giudiziario'.
Aggiungeva, inoltre, che,
Avverso la sentenza n. 5923/19 del 28.06.2019, depositata in segreteria in data 05.07.2019 il contribuente ricorre per la sua cassazione, svolgendo quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate -Riscossione con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso , denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. . Il ricorrente sostiene che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sia viziata per aver omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa alla mancata notifica dell’iscrizione ipotecaria. Tale omissione, secondo il ricorrente, viola l’art. 112 c.p.c. e comporta la nullità della sentenza di secondo grado.
Assume che l’eccezione era stata chiaramente sollevata sia nel ricorso introduttivo proposto dianzi ai giudici di prossimità sia in sede di appello e che l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva presentato tardivamente la documentazione relativa alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
2.Il secondo mezzo di ricorso deduce <in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Si sostiene che la sentenza d’appello sia nulla anche per omessa pronuncia su un ulteriore motivo d’appello concernente la mancata notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Si obietta che la CTR ha trattato esclusivamente le notifiche delle cartelle di pagamento, ignorando l’eccezione relativa alla mancata
notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In particolare, nel ricorso in appello del 13.11.2017, il ricorrente aveva chiesto alla Corte distrettuale di dichiarare l’omessa notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100 76 2014 0004649 000 del 11.11.2014, considerandola nulla e inefficace. Si afferma che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l’omessa notifica della comunicazione preventiva comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria.
3. La terza censura prospetta . Si contesta la contraddittorietà, ambiguità e incomprensibilità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, nella parte in cui è stata ritenuta regolare la notifica delle cartelle presupposte all’iscrizione ipotecaria, nonostante le numerose eccezioni sollevate nei due gradi di giudizio.
Ciò in quanto la CTR ha dichiarato regolari le notifiche delle cartelle senza considerare adeguatamente le prove prodotte dal ricorrente, ancorché le notifiche, comprese quelle relative alla comunicazione preventiva di ipoteca, siano state inviate ad un indirizzo errato (INDIRIZZO) anziché quello corretto (INDIRIZZO) presso cui il ricorrente risiedeva ufficialmente dal 27.02.2012.
Assume di aver depositato un certificato autentico di residenza storica del Municipio di Agropoli, dimostrando l’errore dell’indirizzo, mentre, al contrario, i giudici regionali hanno affermato che il ricorrente ‘non ha provato una residenza diversa’, ignorando la documentazione presentata. Tale affermazione, ad avviso del
contribuente, integra una motivazione apparente incomprensibile.
Il quarto strumento di ricorso denuncia . Si deduce che le notifiche delle cartelle di pagamento relative all’iscrizione ipotecaria sono state inviate a un indirizzo errato (INDIRIZZO invece di INDIRIZZO). Il decidente avrebbe erroneamente ritenuto che le notifiche fossero valide, ignorando sia l’assenza di prova della notifica dell’iscrizione ipotecaria sia l’erroneo indirizzo di notifica della comunicazione preventiva.
I giudici distrettuali hanno inoltre applicato impropriamente l’art. 139 c.p.c., che consente la notifica a persone diverse dal destinatario solo se avviene presso l’indirizzo corretto. Il ricorrente sottolinea che la notifica effettuata presso un luogo diverso dalla residenza ufficiale è nulla, anche se ricevuta da un familiare.
Infine, si evidenzia che la CTR ha erroneamente ritenuto necessaria la presentazione della querela di falso per contestare la notifica, mentre tale procedura è indispensabile solo per contestazioni relative a fatti percepiti direttamente dall’ufficiale giudiziario, e non per questioni come l’errato indirizzo della notifica.
4. Il primo motivo di ricorso non ha pregio.
La censura non si confronta con la motivazione della sentenza laddove si afferma che l’avviso di iscrizione ipotecaria risulta regolarmente notificato, descrivendone la procedura. Come è noto, del resto, siffatto vizio è tuttavia escluso in ipotesi di rigetto implicito, ovvero quando il provvedimento accolga una tesi incompatibile con la domanda o l’eccezione proposta oppure emetta una decisione che implichi, per logica incompatibilità, il
rigetto della domanda o eccezione. Tanto si è verificato nella vicenda in esame.
Il negativo apprezzamento del giudice regionale in ordine alla rilevanza della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria importa, quale ineludibile presupposto, la valutazione di irrilevanza della correttezza della sua notificazione (Cass. n. 28810/2021; Cass. n. 13201/2024). Va aggiunto che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia.
5.Sotto altro versante, anche se fosse mancata la notifica dell’iscrizione ipotecaria, tale vizio risulta sanato, giusta la prescrizione dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., secondo cui ‘la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato’; nel caso di specie, infatti, appare evidente che la misura cautelare è pervenuta nella conoscenza della controparte atteso che essa è stata opposta nei termini di legge. Difatti, dalla lettura degli atti risulta che l’iscrizione ipotecaria è stata iscritta il 17/06/2016 e il ricorso originario risulta notificato il successivo 7/07/2016, ovvero nel termine di sessanta giorni previsto dal d.lgs. n. 546/1992.
6. La seconda censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza che ha escluso la necessità della previa comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, con la conseguente irrilevanza della legittimità o meno delle operazioni di notifica ad essa relative. In
altri termini, non si versa in ipotesi di omessa pronuncia ma di implicito rigetto dell’eccezione, per cui si rimanda al paragrafo precedente.
7.Il terzo mezzo di ricorso è inammissibile.
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’ampia ed articolata illustrazione delle
ragioni sottese all’esclusione della torre dal computo della rendita. Per cui, la motivazione del decisum raggiunge appieno la soglia del minimo costituzionale.
Inoltre, si deve evidenziare che la prospettata ‘ nullità ‘ della sentenza impugnata – sul rilievo che i giudici regionali non avrebbero considerato le eccezioni sollevate dal contribuente in relazione alla sua residenza anagrafica ed alla circostanza che le notificazioni sarebbero state effettuate presso altro indirizzo – non coglie la ratio decidendi della sentenza d’appello che ha affermato che le cartelle esattoriali e l’avviso di iscrizione ipotecaria risultano regolarmente notificate a mani proprie ovvero a mani dei familiari conviventi, a nulla rilevando la diversa dedotta residenza anagrafica del contribuente non corroborata dalla necessaria certificazione. Aggiunge correttamente il decidente, tra l’altro, che trattandosi di spedizione postale diretta, non trova applicazione la normativa relativa alla notifica a mezzo posta dell’ufficiale giudiziario
7.1. La censura, dunque, non coglie in alcun modo nel segno in quanto il contribuente finisce per contestare il ‘ libero convincimento ‘ del giudice di merito, omettendo di considerare che tale principio, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, censurabile nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 12 ottobre 2021, n. 27847; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18082 -con riguardo a fattispecie analoghe: Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230,
5231, 5233, 5235). Comunque, un simile errore di fatto non è stato dedotto in alcun modo nel caso in esame.
8 . L’ultimo mezzo del ricorso è infondato.
Una volta attestata dall’Ufficiale Giudiziario la convivenza tra il destinatario dell’atto ed il ricevente, restano superate le risultanze anagrafiche. Questa Corte infatti ha già stabilito che ‘la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione’ (Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006). Pertanto, una volta che nel luogo indicato dal notificante l’ufficiale giudiziario rinvenga una persona che si dichiari convivente col destinatario, non spetta all’ufficiale giudiziario svolgere ricerche su tale dichiarato rapporto di convivenza. Grava, piuttosto, su chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario: prova che va data dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare
abbia altrove la propria residenza (così già Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 27/03/2006; S.U. n. 14916 del 20/07/2016; Cass. n. 23903 del 02/10/2018; Cass. n. 32575/2024)
9.Segue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la curatela del fallimento alla refusione delle spese sostenute dalla riscossione che liquida in euro 5.880,00, oltre spese prenotate a debito. v.to l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012; – dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1
bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della