Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 21492-2023 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 1963/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 4/04/23;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1137/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale relativa ad imposta di registro.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1972 per avere i Giudici d’appello ritenuto valida l a notifica degli avvisi di liquidazione pur essendo stata eseguita presso lo studio professionale del destinatario, in Roma, anziché nel Comune di residenza anagrafica (Tivoli), e senza l’i nvio della raccomandata informativa per gli avvisi notificati a soggetti diversi dal destinatario.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 112, 138 e 139 c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di rilevare la «nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche eseguite direttamente presso la sede professionale senza tentativo preliminare presso la residenza del destinatario».
1.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate nei limiti di seguito indicati.
1.4. La disciplina RAGIONE_SOCIALE notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale individuato, a termini dell’art. 58, 2° comma, d.P.R. n. 600/1973 -norma applicabile in generale a tutti gli atti tributari (cfr. Cass. n.
2380/2024), e dunque anche agli avvisi di liquidazione di imposta di registro -in virtù del Comune di residenza anagrafica («Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte»).
1.5. La validità della notificazione postula dunque che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto (cfr., sul principio dettato in tema di atto processuale, ma esportabile anche nella fattispecie in rassegna, Cass. n. 8252/2024, che richiama Cass. nn. 7041/2020, 11077/2002), giacché la certezza che la persona legata da rapporti qualificati con il destinatario (come nel caso di specie, di persona addetta alla ricezione presso lo studio professionale del destinatario) provveda a trasmettergli l’atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani, con conseguente nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario espressamente risulti che l’atto sia stato consegnato a una RAGIONE_SOCIALE dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma (cfr. Cass. n. 24681/2018).
1.6. A conferma di ciò va peraltro evidenziato che l’art. 60, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 600 del 1973 precisa espressamente che la notificazione degli atti ivi richiamati deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario «salvo il caso di consegna dell’atto e dell’avviso in mani proprie».
1.7. Applicando i principi di diritto dianzi illustrati al caso in esame, consegue l’erroneità della pronuncia impugnata laddove i Giudici d’appello hanno ritenuto la validità della notifica dell’avviso di liquidazione dell’atto di registro eseguita mediante consegna a «persona … identificata come addetta alla ricezione presso la sede di lavoro del destinatario (suo studio professionale)» presso un indirizzo sito in Roma e non in Tivoli, luogo di residenza anagrafica, e dunque domicilio fiscale, del contribuente, in mancanza di prova (a carico del notificante) circa una diversa elezione di domicilio presso il suo studio professionale, come eccepito dal contribuente nell’atto di appello trascritto in parte qua ed allegato al ricorso.
Le valutazioni che precedono conducono, quindi, all’accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata.
La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, non occorrendo accertamenti fattuali, in quanto, stabilita la nullità per le ragioni illustrate della notifica dell’avviso di liquidazione prodromico alla cartella impugnata, consegue la nullità in via derivata di quest’ultima in applicazione del principio secondo cui, i n materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (cfr. Cass. n. 114/2018).
Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; condanna l ‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado e di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 552,00 ed Euro 568,00 per compensi, oltre spese esenti, rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali ed altri accessori di legge; condanna le parti intimate, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, liquidate in Euro 536,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.10.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)