Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10729 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO POSTA PRIVATE
sul ricorso iscritto al n. 382/2020 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a San Giorgio La Molara (BN) il DATA_NASCITA e residente a Benevento, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO – in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di determina dirigenziale n. 4 del 7 gennaio 2020, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE
CODICE_FISCALE), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
– CONTRORICORRENTE –
NONCHÉ
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore .
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 4176/15/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 maggio 2019, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza del 7 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è la pretesa di cui all’intimazione di pagamento con il Comune di Benevento aveva chiesto al contribuente il versamento della Tarsu relativamente agli anni di imposta 2007 (pari ad 1.122,67 €) e 2008 (pari a 1.340,06 €), già richiesta tramite la notifica di due cartelle di pagamento e di due precedenti avvisi di accertamento;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal suindicato ricorrente, assumendo -per quanto ora interessa in relazione ai motivi di impugnazione -che:
gli avvisi di accertamenti posti a base della pretesa risultavano tempestivamente notificati in data 10 novembre 2012 (per la Tarsu 2007) ed il 13 dicembre 2013 (per la Tarsu 2008), osservando, a tal proposito, che l’invio della lettera raccomandata prevista dal quarto comma dell’art. 139 cod. proc. civ., nell’ipotesi di consegna del plico al portiere, non attiene al perfezionamento dell’operazione di notificazione, costituendo la sua omissione una mera irregolarità, che non integra un’ipotesi di nullità della notifica;
legittimamente il Comune si era avvalso del servizio postale tramite operatore privato per la notifica degli avvisi di accertamento nella vigenza del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, secondo cui il servizio postale universale assicurato da Poste Italiane riguardava esclusivamente le notificazioni di atti giudiziari, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 e delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, restando, invece, esclusi quelli concernenti gli avvisi di accertamento;
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 14 dicembre 2019, formulando due motivi di impugnazione, depositando in data 27 novembre 2023 memoria ex art. 380bis .1. cod. proc. civ.;
il Comune di Benevento notificava in data 21 gennaio 2020, tramite servizio di posta elettronica certificata, controricorso, concludendo per il suo rigetto;
CONSIDERATO CHE:
i l ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 139 e 160 cod. proc. civ., «in riferimento alla validità e regolarità della notifica degli atti prodromici e delle cartelle impugnate al portiere dello stabile, pur in assenza dell”invio della lettera raccomandata » (v. pagina n. 5 del ricorso), prevista dalla citata disposizione, richiamando la giurisprudenza della Corte secondo cui, qualora l’ufficiale giudiziario non dia notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto tramite lettera raccomandata, si determina un’ipotesi di nullità della notifica e non di mera irregolarità, aggiungendo sul punto che, anche a voler considerare la validità di dette notifiche, comunque alla relativa data era già intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti;
con la seconda doglianza il contribuente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la
violazione dell’art. 4, comma 4, lett. a ), d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, assumendo che l’operatore postale privato non aveva il potere di notificare atti processuali e sostanziali anche di carattere tributario, citando sul punto una serie di pronunce del Giudice di legittimità;
il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni, che, in parte, modificano la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.;
va premesso che la contestazione della notifica attiene agli avvisi di accertamento indicati nel ricorso, che costituiscono atti prodromici rispetto alle cartelle di pagamento pure notificate in data 16 e 17 dicembre 2015, come riferito dal contribuente, e che non risultano essere state impugnate;
4.1. già tale circostanza rendeva il ricorso del contribuente infondato, conseguendo dalla mancata impugnazione delle cartelle di pagamento l’irretrattabilità del credito e di ogni questione ivi connessa per vizi posti a monte della notifica dei citati atti (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. T., 4 aprile 2024, n, 8972; Cass., Sez. T. 29 novembre 2021, n. 37259 e le altre ivi citate);
4.2. in ogni caso, val la pena osservare che il motivo di impugnazione risulta infondato, in quanto basato sul richiamo a disposizioni normative non applicabili alla fattispecie in esame;
4.3. la notifica degli avvisi in esame risulta pacificamente essere stata eseguita tramite il servizio di posta privata, per cui non riceve applicazione l’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. e nemmeno l’art. 7, sesto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, che prevedono l’invio della raccomandata qualora la consegna del piego non sia stata effettuata personalmente al destinatario;
4.4. l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 consente agli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, di procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche tramite posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso; l’art. 14, primo comma, ult. periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, richiama poi le «modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta»;
4.5. questa Corte ha chiarito che:
-« in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ., sicché l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019)»;
-« in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, perfino in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (cd. irreperibilità relativa), la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020) che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica,
avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile)»;
«Anche in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018)»;
«In conclusione, va ribadito (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020) il principio secondo cui <>» (così Cass., sez. T., 29 novembre 2023, n. 33236; nello stesso senso, Cass., Sez. T., 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. T., 22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. T, 10 agosto 2023, n. 24492; Cass., Sez. V, 4 aprile 2018, n. 8293, riferita alla notifica eseguita nelle mani del portiere);
4.6. il motivo di impugnazione non evidenzia ragioni giustificative di un diverso avviso, appena aggiungendo sul punto che l’intervenuta notifica degli avvisi di accertamento e la loro mancata impugnazione ha reso incontrovertibile la pretesa impositiva, anche con riferimento al periodo di prescrizione quinquennale maturata prima di tali eventi, mentre sia la notifica delle successive cartelle di pagamento (dicembre 2015) che
dell’intimazione impugnata (notificata il 16 dicembre 2016) sono intervenute prima del decorso del nuovo termine prescrizionale di cinque anni;
risulta privo di fondamento anche il secondo motivo di impugnazione, avendo le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019 precisato che le notifiche degli atti amministrativi effettuate tramite raccomandata dalle agenzie private sono legittime a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
In tali termini si è, quindi, ribadito che « la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari » (così, tra le tante, Cass., Sez. T., 7 aprile 2022, n. 29343 e nello stesso Cass., Sez. V, 7 luglio 2021, n. 19369; Cass. Sez., V, 12 novembre 2020, n. 25521);
alla stregua dele considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato ed il contribuente va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del solo Comune di Benevento costituito;
va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore del Comune
di Benevento nella misura di 1.500,00 € per competenze e 200,00 € per spese vive, oltre accessori.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023.