Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32488 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32488 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23810/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in CATANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALEintimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 1775/2022 depositata il 02/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Fatti di causa
La Mineoauto impugnava dinanzi alla CTP di Catania il preavviso di fermo n. NUMERO_CARTA e le relative cartelle di pagamento a titolo di Tarsu, IVA, IRAP, Registro tasse, IRPEF, in relazione a diversi anni d’imposta. Con la sentenza n. 380/2017, depositata in data 18/01/2017, il giudice di primo grado annullava talune delle cartelle e parzialmente il fermo. Il successivo appello della contribuente è stato accolto dalla CTR della Sicilia, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Il ricorso per cassazione di Agenzia delle Entrate -Riscossione è affidato a un solo motivo. La contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 DPR 602/1973, 60 DPR 600/73, 139, 145 e 160 c.p.c., 21 D.LGS n. 546/92 e 1 D.L. 106/2005, 7 L. n. 890/82, art. 37 DPR n. 655/82 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., avendo la CTR erroneamente riconosciuto non sussistenti i requisiti di legge per la legittimità ed il buon esito della notifica delle cartelle sul presupposto che non risulta l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d CAD). Il motivo è infondato.
È incontroverso in atti che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione abbia omesso di depositare l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Con riguardo ad un’analoga fattispecie si è pronunciata Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953-01 che ha espresso un principio applicabile alla notificazione di qualsivoglia atto processuale tramite il servizio postale e quale che sia la natura del destinatario della notificazione in parola, non rilevando la circostanza che esso sia persona giuridica o fisica: « Qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario
per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della I. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa ». La motivazione del citato arresto espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario -quella ex art. 140 cod. proc. civ. e quella eseguita a mezzo posta -ravvisando tra le stesse un «pendant logico-giuridico» ed un’«evidente analogia» ed estendendo, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la soluzione, in materia di necessaria produzione dell’avviso di ricevimento, già adottata da questa Corte proprio a proposito dell’art. 140 cod. proc. cív., che individua come consolidata (cfr Cass., 22333/2021; 7159/2024). In ordine alla necessità che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio de quo sia data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito, deve ricordarsi quanto questa Corte ha già avuto modo di precisare sulle conseguenze di tale mancata produzione nel giudizio di legittimità, nelle ipotesi in cui la notifica al destinatario relativamente irreperibile riguardi il ricorso per cassazione: « La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è
richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790- 01; analogamente ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14780 del 30/06/2014, Rv. 631571-01, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv. 649461-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019, Rv. 653531-01). In conclusione, la riscontrata omissione nel deposito dell’avviso di ricevimento della “raccomandata CAD” comporta l’infondatezza del ricorso, imponendone il rigetto.
Le spese non vanno liquidate, essendo rimasta intimata la controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.