Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25817 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25817 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13749/2019 proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ;
-controricorrente -ricorrente incidentale –
-avverso la sentenza n. 7400/11/2018 emessa dalla CTR Lazio in data 25/10/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Cartella
pagamento
imposta
registro
–
Notifica – Irreperibilità
relativa – CAD
NOME NOME impugnava una cartella di pagamento con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 11.292,59 a titolo di imposta di registro per aver rivenduto nel quinquennio un’unità immobiliare sita in Roma acquisita con i bene fici ‘prima casa’, senza riacquistare nell’anno successivo un’altra unità abitativa.
La CTP di Roma rigettava il ricorso, sostenendo che, essendo valida e tempestiva la notifica dell’atto prodromico, la cartella successiva risultava legittima.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR del Lazio accoglieva il gravame, affermando che la notifica dell’avviso era valida, atteso che, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 600 e 602 del 1973, si era perfezionata mediante sottoscrizione del portiere (non essendo necessario l’invio di una successiva raccomandata), ma che, in base all’art. 1, comma 4 -bis, nota II-bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al dPR 26 .4.1986, n. 131, l’aliquota agevolata dell’imposta di registro si applica anche ad un atto successivo rispetto al primo, a condizione (avveratasi nel caso di specie) che il primo immobile sia stato ceduto entro un anno dal secondo acquisto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. NOME NOME ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
In prossimità dell’adunanza camerale il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la richiesta del contribuente di caducazione della pretesa portata dalla cartella di pagamento impugnata aveva riguardato unicamente le sanzioni amministrative e gli interessi, e non anche la posta principale rappresentata dalla maggior imposta di registro dovuta, e che, una volta riconosciuta la regolare notificazione dell’atto presupposto (vale a dire, dell’avviso di
liquidazione), non era possibile sollevare, attraverso la successiva cartella di pagamento, doglianze concernenti il contenuto del predetto avviso.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 4 -bis, nota II-bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al dPR 26.4.1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che non ricorrevano, nella fattispecie concreta, i presupposti per poter beneficiare dell’agevolazione prima casa, non essendo l’alienazione dell’intero diritto in precedenza acquisito stato seguito dall’acquisto di un ulteriore i mmobile che potesse soddisfare, in luogo di quello precedente, le necessità abitative del contribuente.
Con il primo motivo del ricorso incidentale il contribuente si duole della violazione degli artt. 8 l. n. 890/1982, 60 dPR n. 600/1972 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4), e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’esenzione dall’applicazione delle disposizioni della l. n. 890/1982 non opera nelle ipotesi in cui la notificazione sia stata effettuata a mezzo posta tramite i messi speciali autorizzati, che, in ogni caso, nei casi di irreperibilità cd. relativa, è neces saria l’effettiva ricezione della cd. CAD e che l’Agenzia, comunque, non aveva prodotto né l’avviso di spedizione né quello di ricevimento della ‘prima’ raccomandata.
Il ricorso incidentale, che, in osservanza dell’ordine delle questioni di cui al secondo comma dell’art. 276 c.p.c., va trattato prioritariamente, è fondato, con conseguente assorbimento di quello principale.
Come è noto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 ha inteso condividere l’orientamento (v., soprattutto, Cass. n. 5077 del 21 febbraio 2019), secondo cui, al verificarsi della fattispecie concreta in esame (notifica a mezzo posta/assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell’atto notificando), per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (nello stesso senso, cfr. Cass., 16601/2019, 6363- 21714-23921-25140-26078/2020).
Non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l’atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso.
La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (Corte Cost. 346/1998), con il quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’originaria formulazione dell’art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna; assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una “raccomandata con avviso di ricevimento”.
D’altro canto, come giustamente sottolineato nella pronuncia “capofila” del nuovo indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice -su questo specifico segmento della procedura notificatoria- si differenzia nettamente da quella dell’art. 139, quarto comma, c.p.c. ovvero dell’art. 7, ult. co., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest’ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto medesimo.
Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell’avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente, nel caso dell’art. 8 legge 890/1982 (e dell’art. 140 c.p.c.) non si realizza alcuna
consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Peraltro, riprendendo il filo dell’interpretazione costituzionalmente orientata che si va illustrando, in detta sentenza della Corte Costituzionale vi è tuttavia in nuce un ulteriore argomento che va valorizzato, consistente nella comparazione della procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull’identico presupposto fattuale della c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all’art. 140 c.p.c., tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall’ufficiale giudiziario. Ed in effetti il pendant logico-giuridico tra le due procedure notificatorie, a causa della loro evidente analogia, risulta piuttosto chiaro e porta senz’altro ad utilizzare la seconda (art. 140 c.p.c.) quale tertium comparationis , secondo una consolidata tecnica di valutazione delle questioni di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza.
Di conseguenza viene inevitabilmente in considerazione un’altra successiva pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost., sent. n. 3/2010) appunto dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede(va) il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di “irreperibilità o rifiuto di ricevere” del destinatario (e delle persone addette alla casa) sul presupposto della sola spedizione della “raccomandata informativa” dell’avvenuto deposito dell’atto notificando (presso la Casa comunale), invece che con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di 10 giorni dalla sua spedizione.
Orbene, risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi di detta disposizione del codice di rito, che la prova del
perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (cfr. Cass. n. 25985 del 10/12/2014 e n. 21132 del 02/10/2009).
Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo – non può che ravvisarsi un’unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24 Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1 legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt’affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento.
Va quindi affermato che solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondatogiudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario.
E così le Sezioni Unite, proprio in una fattispecie di notifica “postale diretta” non perfezionatasi con la consegna del plico raccomandato a causa della temporanea assenza del destinatario (cd. irreperibilità relativa), ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre
persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.».
Ne consegue che, anche a voler sorvolare sull’erronea (siccome non corrispondente alla realtà processuale) affermazione resa dalla CTR secondo cui la notifica dell’avviso di liquidazione, prodromico alla cartella di pagamento impugnata, si sarebbe perfezionata mediante sottoscrizione del portiere, è senz’altro erronea, in punto di diritto, l’ulteriore affermazione a mente della quale, in caso di notifica diretta e di irreperibilità cd. relativa, non sarebbe necessario l’invio di una successiva raccomandata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinchè verifichi la validità della notificazione dell’avviso di liquidazione e, per l’effetto, se l’Agenzia sia o meno incorsa in decadenza, ai sensi dell’art. 76 dPR n. 131/1986, nell’esercizio del potere impositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito quello principale, cassa la sentenza con riferimento al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.09.2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME