Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16223 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4822/2022 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Catania, in persona del socio amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Catania, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 9 luglio 2021, n. 6512/13/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO
Sardo;
RILEVATO CHE:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione
ICI IMU ACCERTAMENTO VALORE DI AREE EDIFICABILI PRINCIPIO DI DIRITTO
Rep.
tributaria regionale della Sicilia il 9 luglio 2021, n. 6512/13/2021, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l ‘ICI relativa a ll’an no 2008, per l’importo complessivo di € 1.180,00, con riguardo ad un terreno agricolo in Catania, del quale essa era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Catania avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Catania il 28 febbraio 2017, n. 2110/07/2014, con pronunzia di non luogo a provvedere sulle spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario -sul rilievo che il contribuente non avesse provato la rituale notifica dell’atto introduttivo all’ente impositore;
il Comune RAGIONE_SOCIALE Catania è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato ad unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente confermata dal giudice di appello l’inammissibilità del ricorso originario per l’inesistente notifica al Comune di Catania per l’omessa sottoscrizione del funzionario addetto all’Ufficio di Ragioneria in calce alla stampigliatura apposta – per ricezione -sulla copia restituita alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘.
il motivo è infondato;
2.1 i nvero, l’art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (compreso nel ‘ Titolo I -Disposizioni generali ‘), detta una specifica disciplina in materia di notificazione degli atti processuali (ivi compreso, quindi, il ricorso originario) in sede
di contenzioso tributario, prevedendo che: « Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all’ufficio del RAGIONE_SOCIALE ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia »;
2.2 a tale proposito, questa Corte ha precisato che, nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell’appello che, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 al precedente art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può essere effettuata « all’ufficio del RAGIONE_SOCIALE ed all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia », va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell’atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, la dicitura a timbro dell’ente locale, potendo tale timbro non essere stato apposto dall’impiegato “addetto”, né essendovi modo per individuare quest’ultimo, e neppure un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna dell’atto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2004, n. 22576; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2012, n. 2816; Cass., Sez. 6^-5, 7 maggio 2018, n. 10851; Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20367; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10317; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, n. 26804; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 268; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17838; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2022, n. 7276; Cass., Sez. 5^, 18 marzo 2022, n. 8827; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26445);
2.3 peraltro, è pacifico che tale modalità di notificazione degli atti processuali sia applicabile anche nei confronti del concessionario della riscossione; difatti, questa Corte ha affermato che, nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 20 al precedente art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è senz’altro valida la notificazione del ricorso introduttivo effettuata dal contribuente al concessionario, senza ricorrere all’ufficiale giudiziario o al servizio postale, ma con la consegna diretta presso la sede di quest’ultimo ad impiegato addetto « che ne rilascia ricevuta sulla copia » (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2017, n. 2905; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12818; Cass., Sez. 6^-5, 14 ottobre 2019, n. 25903; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16758; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29370; Cass., Sez. 5^, 18 marzo 2022, n. 8827);
2.4 il collegio non ignora l’arresto invocato a contrario dalla ricorrente, a tenore del quale, in tema di contenzioso tributario, in base al principio di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, corollario del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione ex art. 97 Cost., l’apposizione sulla prima pagina del documento incorporante l’atto di appello, da parte dell’Ufficio destinatario della notificazione diretta dell’appello, del timbro con la data della consegna, pur senza numero di protocollo ovvero rilascio della relativa ricevuta, è comportamento sufficiente a dimostrare che la notificazione si è perfezionata, con l’acquisizione del documento, da parte dell’ufficio destinatario (Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2007, n. 18339); tuttavia, un’attenta lettura della relativa motivazione evidenzia come, nel caso deciso, non si facesse questione di carente sottoscrizione dell’impiegato addetto, dibattendosi sulla sola equipollenza dell’apposizione
del timbro alla dichiarazione di ricevuta: « L’apposizione del timbro è, invero, operazione che contiene implicitamente la dichiarazione di ricevuta del documento e che può considerarsi ad essa equivalente in base al principio di economicità e di efficacia dell’attività amministrativa enunciato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, e in base al principio di efficienza, quale corollario del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.. Lo dimostra il fatto che l’apposizione del timbro è sufficiente ad assicurare il risultato della certezza del perfezionamento della notificazione con il minimo impiego di tempo, di risorse umane e di materiale da parte dell’ufficio ricevente, senza che, in conformità al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa L. 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 12, vi sia alcuna necessità di aggravare il procedimento di notificazione con la pretesa di una esplicitazione della dichiarazione di ricevuta, implicita nel timbro. In sostanza la disposizione normativa contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, dev’essere integrata, alla stregua del principio di diritto appena enunciato, con le parole inserite tra parentesi quadre, così da contenere la seguente norma: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, … copia del ricorso consegnato …, con fotocopia della ricevuta di deposito o con l’apposizione del timbro dell’ufficio ricevente munita della data della consegna …” » (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2007, n. 18339);
2.5 pertanto, si può affermare il seguente principio di diritto: « Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo o dell’appello che, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 al precedente art. 16, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può essere effettuata « all’ufficio del RAGIONE_SOCIALE ed all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia », va ritenuta valida qualora, sulla copia dell’atto depositato, la sottoscrizione dell’impiegato addetto non sia accompagnata dalla dichiarazione di ricevuta, ma dall’apposizione del timbro dell’ufficio ricevente con l’indicazione della data d i consegna, essendo sufficiente tale adempimento a garantirne il rituale ricevimento da parte del destinatario »;
2.6 nella specie, la sentenza impugnata si è conformata ai principi enunciati, ritenendo che: « Nella specie, a prescindere che il ricorso è stato consegnato ad un Ufficio della Ragioneria e non al protocollo generale, ma questa sarebbe stata una fattispecie di mera irregolarità non invalidante, esiste sulla copia in possesso dell’appellante la stampigliatura del timbro con l’indicazione di un numero di protocollo, ma senza la sottoscrizione dell’imp iegato addetto. Da ciò si desume che l’atto è inesistente. Con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del ricorso introduttivo» ;
valutandosi l ‘in fondatezza del motivo dedotto, dunque, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato;
nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa è rimasta intimata;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 maggio