Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17141 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, in sostituzione di precedente procuratore rinunciatario, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Alessandria, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Alessadria;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura
Oggetto: Irpef – Intimazioni di pagamento Notificazione di atti prodromici – A mezzo posta – Disciplina – Interesse ad agire -Giurisdizione del giudice tributario sugli accessori del credito fiscale – Limiti.
allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito EMAIL, e domiciliata presso la cancelleria della Corte;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 837, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 4.5.2016, e pubblicata il 10.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, che ha domandato il rigetto del ricorso; ascoltate le conclusioni rassegnate, per il ricorrente, dall’AVV_NOTAIO (per delega), il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, per l’ADE, dall’AVV_NOTAIO, che ha domandato il rigetto dell’impugnativa;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Incaricato per l’esazione, RAGIONE_SOCIALE, notificava ad NOME dieci intimazioni di pagamento, fondate su altrettante cartelle esattoriali aventi ad oggetto Irpef, Imposta di registro ed accessori, per un valore complessivo dichiarato pari ad Euro 57.099,28.
Il contribuente impugnava le ingiunzioni di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova contestando, innanzitutto, la loro invalidità dipendente dall’omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento, conseguendone pure la prescrizione dei pretesi crediti tributari azionati. La CTP dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione ad una intimazione, perché recante credito non avente natura tributaria, e per il resto riteneva regolarmente notificate le cartelle esattoriali. In conseguenza rigettava il ricorso proposto dal contribuente.
Il contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, rinnovando le proprie censure. La CTR annullava, per difetto di interesse ad agire di RAGIONE_SOCIALE, un’ulteriore intimazione di pagamento, e rigettava l’impugnazione per il resto.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a nove strumenti di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE resistono mediante controricorso. L’Incaricato per l’esazione ed il ricorrente hanno pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione degli artt. 23 e 54 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR rilevato che la costituzione di RAGIONE_SOCIALE nel primo grado del giudizio, e pure nel secondo, è risultata tardiva, conseguendone che ‘non poteva più validamente contraddire nel merito e soprattutto dedurre e provare la ritualità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle’ (ric. p. 20).
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., dell’art. 19, terzo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, della circ. n. 51/E del 17.8.2008 dell’RAGIONE_SOCIALE e del parere dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 65100P del 14.5.2008, per avere il giudice dell’appello erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE pur essendo stata contestata, tra l’altro, la prescrizione dei pretesi crediti tributari.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art.
112 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame erroneamente confermato la pronuncia di difetto di giurisdizione con riferimento ad intimazione di pagamento relativa a credito non tributario ma contributivo, perché in realtà la somma richiesta attiene soltanto a ‘compensi di riscossione ed altre spese’.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e comunque, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., oppone il vizio di motivazione della pronuncia impugnata per effetto dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, lamentando l’invalidità RAGIONE_SOCIALE procedure notificatorie, come eseguite dall’Incaricato per la riscossione a mezzo posta, e non notificate personalmente ma consegnate a persona di cui non risulta indicata alcuna qualifica.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e del ‘Regolamento di esecuzione del codice postale n. 655/82 e al D.M. 9 aprile 2001’ (ric., p. 26), in relazione a cartella ‘notificata tramite agenzia privata, ossia tramite l’RAGIONE_SOCIALE‘ ( ibidem ), conseguendone l’illegittimità della prodromica cartella esattoriale e della successiva intimazione di pagamento.
Mediante il sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, per non avere il giudice del gravame rilevato l’invalidità RAGIONE_SOCIALE pretese notifiche a mezzo posta RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, mai recapitate personalmente al destinatario, e consegnate a soggetti qualificatisi quali ‘portiere’ ed ‘addetto alla casa’, senza neppure annotazione dell’assenza del destinatario e familiari conviventi, e senza invio di raccomandata informativa.
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 15, comma 7, del Dl n. 78 del 2009 e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice dell’appello rilevato la invalidità della/RAGIONE_SOCIALE intimazione/i di pagamento perché prive di sottoscrizione.
Mediante l’ottavo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 26, primo comma, del Dpr n. 602 del 1973, e dell’art. 38, comma 4, lett. b), del Dl n. 78 del 2010, per non avere la CTR rilevato che la notificazione diretta a mezzo posta della cartella di pagamento e degli altri atti esattivi da parte dell’Incaricato per la riscossione non è consentita dalla legge, con la conseguenza che tutte le notificazioni così eseguite nei confronti di NOME COGNOME devono ritenersi giuridicamente inesistenti e prive di efficacia.
Con il nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 15, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 92 cod. proc. civ., perché la CTR lo ha condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE, sebbene anche questa sia rimasta soccombente nel giudizio, e pure nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALEche si è difesa in proprio e … non ha chiesto … la condanna dell’esponente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite’ (ric., p. 41).
Con il primo motivo di ricorso il contribuente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per non aver rilevato che la costituzione di RAGIONE_SOCIALE nel primo grado del giudizio, e pure nel secondo, è risultata tardiva, conseguendone che l’Incaricato per la riscossione non poteva più validamente contraddire nel merito e, soprattutto, dedurre e provare la ritualità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle.
10.1. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente non contesta la violazione del termine di legge per la produzione dei documenti da parte di RAGIONE_SOCIALE (art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992), ma ritiene che essendosi quest’ultima costituita tardivamente, le fosse precluso difendersi nel merito, e pure procedere a qualsiasi produzione documentale.
In proposito questa Corte regolatrice ha ripetutamente chiarito, condivisibilmente, che ‘nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto RAGIONE_SOCIALE stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto’, Cass. sez. V, 30.1.2019, n. 2585 (conf. Cass. sez. V, 2.4.2015, n. 6734).
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione il ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
11.1. Per proporre una domanda o una contestazione in giudizio, occorre avervi interesse, ed il ricorrente non chiarisce quale sia il suo interesse alla presenza in giudizio dell’Ente impositore, peraltro costituitosi anche nel giudizio di legittimità. La ventilata censura relativa ad un interesse legato alla sfavorevole liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese risulta peraltro impropria, perché la condanna del ricorrente al pagamento degli oneri di lite è la conseguenza dalla sua prevalente soccombenza nel giudizio, e non
del difetto di legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE, pur (impropriamente) affermato dalla CTR.
Per completezza, comunque, può osservarsi che la legittimazione a partecipare al giudizio dell’Ente impositore dipende dalle critiche mosse dal ricorrente che ha proposto, tra l’altro, la contestazione dell’intervenuta prescrizione dei suoi debiti tributari.
Il secondo mezzo di impugnazione deve comunque essere dichiarato inammissibile.
Con il terzo motivo di ricorso il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver erroneamente confermato la pronuncia di difetto di giurisdizione con riferimento ad intimazione di pagamento relativa a credito non tributario ma contributivo, perché in realtà la somma richiesta attiene soltanto a ‘compensi di riscossione ed altre spese’.
La censura introdotta dal contribuente risulta mal proposta. Il ricorrente non ha infatti cura di trascrivere, almeno in sintesi, quale sia il testo del provvedimento impugnato, rispettando un preciso obbligo processuale della parte e consentendo a questa Corte di legittimità di poter esaminare la sua contestazione.
Tanto premesso, l’Incaricato alla riscossione ha replicato che ‘la iscrizione a ruolo riguardava un credito dell’RAGIONE_SOCIALE (contributi IVS) … la competenza per il capitale attrae anche la competenza per le spese connesse’ (controric., p. 8). Questa tesi risulta condivisibile, perché l’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni concernenti un accessorio del credito, ma nel caso che attenga ad un tributo riservato alla cognizione di tale giudice (cfr. Cass. S.U., 8.10.2008, n. 24775; Cass. S.U., 3.7.2015, n. 14554).
Il terzo motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile, oltre ad essere comunque infondato.
Mediante i suoi motivi di impugnazione quarto, sesto ed ottavo, il ricorrente censura la decisione impugnata per non avere il
giudice dell’appello rilevato la violazione di legge conseguente alla notificazione di intimazioni di pagamento, e prodromiche cartelle esattoriali, come effettuata direttamente a mezzo posta dall’Incaricato alla riscossione.
13.1. In particolare con l’ottavo strumento d’impugnazione afferma che tale procedura sarebbe di per sé illegittima. Questa tesi non appare condivisibile. Diversamente questa Corte di legittimità, dettando un principio estensibile, ha infatti da tempo chiarito, con giurisprudenza condivisibile ed ormai consolidata, che ‘in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione’, Cass. sez. V, 19.3.2014, n. 6395.
13.2. Mediante il quarto motivo di ricorso il contribuente lamenta comunque l’invalidità RAGIONE_SOCIALE procedure notificatorie, come
eseguite dall’Incaricato per la riscossione a mezzo posta, perché gli atti esattivi non sono stati notificati personalmente ma sono stati consegnati a persona di cui non risulta neppure indicata la qualifica. Con il sesto strumento di impugnazione lamenta poi che gli atti esattivi non sono mai stati recapitati personalmente al destinatario, ma sono stati consegnati a soggetti qualificatisi quali ‘portiere’ ed ‘addetto alla casa’, senza neppure annotazione dell’assenza del destinatario e dei familiari conviventi, e senza invio di raccomandata informativa.
13.2.1. A parte ogni considerazione circa la prospettazione del ricorrente secondo cui gli atti sarebbero stati consegnati a soggetti la cui qualifica non è stata indicata, ma che si rivelano poi essere il ‘portiere’ ed un ‘addetto alla casa’, non avendo il ricorrente cura di riportare il testo trascritto sugli avvisi di ricevimento, deve ricordarsi come questa Corte regolatrice abbia in proposito già avuto occasione di chiarire, esprimendo un principio estensibile, che ‘in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione’, Cass. sez. V, 15.11.2019, n. 29642 (conf., Cass. sez. V, 4.7.2014, n. 15315).
Con specifico riferimento alla notificazione postale degli atti di esazione, peraltro, non si è mancato di specificare che ‘ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l’indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma’, Cass. sez. V, 17.1.2020, n. 946 (conf. Cass. sez. V, 27.5.2011, n. 11708).
I motivi di impugnazione quarto, sesto ed ottavo risultano quindi infondati, e devono essere rigettati.
Mediante il quinto mezzo di impugnazione il contribuente contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice del gravame per aver ritenuto legittima la notificazione di una cartella ‘tramite agenzia privata, ossia tramite l’RAGIONE_SOCIALE‘ (ric., p. 26), conseguendone l’illegittimità della prodromica cartella esattoriale e della successiva intimazione di pagamento.
14.1. L’Incaricato per la riscossione ha replicato e documentato che la cartella di pagamento in questione è stata notificata a mezzo posta, senza utilizzo di intermediari, il 21.9.2006, come da relata e come indicato nella conseguenziale intimazione di pagamento.
La notificazione cui opera riferimento la parte è invece una notificazione ulteriore della stessa cartella, effettuata in data diversa ed irrilevante ai presenti fini.
Anche il quinto strumento di impugnazione risulta perciò infondato, e deve pertanto essere respinto.
Con il settimo motivo di ricorso il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR a causa della
invalidità della/RAGIONE_SOCIALE intimazione/i di pagamento perché priva/e di sottoscrizione.
15.1. In materia questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire, esprimendo un principio condivisibile ed estensibile, che ‘in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il moRAGIONE_SOCIALE approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione’ Cass. sez. V, 29.8.2018, n. 21290. Nel caso di specie il ricorrente non ha avanzato alcuna contestazione circa la provenienza dell’atto.
Il settimo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.
16. Mediante il nono strumento di impugnazione il contribuente critica la pronuncia della CTR in materia di spese di lite, che sono state fatte gravare interamente su di lui, mentre era risultato in parte vittorioso ed inoltre l’Amministrazione finanziaria si era difesa in proprio e neppure aveva richiesto la sua condanna al pagamento degli oneri processuali. Quest’ultima censura non è scrutinabile, perché il ricorrente non provvede a riportare, almeno in sintesi, gli atti dell’Amministrazione finanziaria che richiama. Deve quindi aggiungersi come si sia di recente chiarito che ‘nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso
riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, ora contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo’, Cass. sez. V, 10.1.2024, n. 1019.
16.1. Occorre quindi ricordare come la CTR scriva che ‘la sostanziale conferma della sentenza determina la condanna della parte soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio come da dispositivo’. In sostanza il giudice del gravame ha applicato l’ordinario criterio di far gravare le spese di lite sulla parte prevalentemente soccombente, e nel caso di specie non appare dubbio che in relazione al numero degli atti annullati e confermati, ed anche del loro valore, la soccombenza prevalente sia risultata a carico del contribuente.
Anche il nono strumento d’impugnazione deve pertanto essere rigettato.
In definitiva il ricorso introdotto da NOME COGNOME deve essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate, del valore della causa e RAGIONE_SOCIALE sviluppo del giudizio.
17.1. Occorre ancora dare atto che risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite: in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, e le liquida in complessivi Euro 5.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché di RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE, e le liquida in complessivi Euro 5.900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19.4.2024.