Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6322 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6322  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29095/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in MONZAINDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA della C.T.R. della LOMBARDIA n.2621/2016 depositata il 05/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera  di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME  COGNOME  impugna  la  sentenza  della  C.T.R. della  Lombardia,  che  ha  riformato  la  sentenza  della  C.T.P.  di Milano, con cui era stato accolto il ricorso formulato dal contribuente per l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo  del    suo  motoveicolo  e  degli  atti  presupposti, cartella di pagamento ed avviso di accertamento.
La RAGIONE_SOCIALE, dato atto che il preavviso di fermo amministrativo  è  da  ritenersi  autonomamente  impugnabile,  ha ritenuto rituale  la notificazione dell’avviso di accertamento, per essere decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale era data notizia  del  tentativo  di  notifica  del  piego,  non  rilevando  la mancata  produzione  in  giudizio  dell’avviso  di  ricevimento  della seconda raccomandata.
L’RAGIONE_SOCIALE  ha depositato in data 11 marzo 2017 atto di costituzione in giudizio, ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Con memoria, in data 12 luglio 2018, si sono costituiti per  il  ricorrente  i  nuovi  difensori  AVV_NOTAIOti  NOME  COGNOME  e NOME COGNOME.
Con  memoria  in  data  22  febbraio  2024  per  la  parte ricorrente si è costituito, in sostituzione dei precedenti, il nuovo difensore AVV_NOTAIO
Parte  ricorrente  ha  depositato  memorie  illustrative  in data 16 settembre 2024 e 18 dicembre 2024, con cui ha ribadito le conclusioni assunte con il ricorso introduttivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula due motivi di impugnazione.
Con il primo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la RAGIONE_SOCIALE.T.R. tenuto in considerazione la mancata produzione della cartolina di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del plico raccomandato, con la conseguenza del mancato perfezionamento della notificazione dell’avviso  di  accertamento.  Sostiene  che  così  decidendo  la sentenza  impugnata  avrebbe  violato  il disposto dell’art. 8, comma 2 l. 890/1982.
Con il secondo fa valere, la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., per avere la sentenza impugnata  ritenuto  ritualmente  perfezionatasi  la  notificazione dell’avviso  di  accertamento,  nonostante  l’assenza  della  prova della sua conclusione.
Va preliminarmente osservato che, nonostante l’omessa rubricazione RAGIONE_SOCIALE doglianze in uno dei vizi di cui all’art. 360, comma 1 c.p.c., nondimeno i motivi, alla loro lettura, paiono inequivocabilmente riconducibili alle ipotesi di cui al n. 5) ed al n. 3) della disposizione, sicché può dirsi rispettato il canone della vincolatività della critica formulata con le censure. (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; cfr. anche ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018)
Ciò  premesso,  il  primo  profilo  del  primo  motivo  è manifestamente infondato.
Invero, la sentenza impugnata non omette affatto né di considerare, né di motivare in ordine all’assenza in atti dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata, affermando, al  contrario,  come  la  sua  produzione  sia  del  tutto ultronea,  in  quanto  è  sufficiente  per  il  perfezionamento  della notificazione  che  la  c.d.  ‘seconda  raccomandata’  sia  spedita  e
che, in assenza del suo ricevimento, siano trascorsi dieci giorni dal  suo  invio,  affinché  il  procedimento  notificatorio  possa  dirsi validamente compiuto
Il  secondo    profilo  del  primo  motivo  ed  il  secondo motivo sono, invece, fondati.
Ci si duole, infatti, della falsa applicazione degli artt. 8 l.  890/1992  e  dell’art.  140  c.p.c.  in  ordine  alla  prova  del perfezionamento del procedimento notificatorio, avendo la C.T.R. escluso la necessità della produzione dell’avviso di ricevimento della c.d. seconda raccomandata.
Ora, secondo le Sezioni Unite di questa Corte ‘In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021).
Alla luce del principio dettato dal Supremo Collegio, la sentenza  deve  essere  cassata  con  rinvio  alla  Corte  di  giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui è demandata la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della
Lombardia, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il  15 gennaio 2025