Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6322 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29095/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in MONZA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della C.T.R. della LOMBARDIA n.2621/2016 depositata il 05/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna la sentenza della C.T.R. della Lombardia, che ha riformato la sentenza della C.T.P. di Milano, con cui era stato accolto il ricorso formulato dal contribuente per l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo del suo motoveicolo e degli atti presupposti, cartella di pagamento ed avviso di accertamento.
La C.T.R., dato atto che il preavviso di fermo amministrativo è da ritenersi autonomamente impugnabile, ha ritenuto rituale la notificazione dell’avviso di accertamento, per essere decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale era data notizia del tentativo di notifica del piego, non rilevando la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato in data 11 marzo 2017 atto di costituzione in giudizio, ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Con memoria, in data 12 luglio 2018, si sono costituiti per il ricorrente i nuovi difensori avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con memoria in data 22 febbraio 2024 per la parte ricorrente si è costituito, in sostituzione dei precedenti, il nuovo difensore avv.to NOME COGNOME
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative in data 16 settembre 2024 e 18 dicembre 2024, con cui ha ribadito le conclusioni assunte con il ricorso introduttivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula due motivi di impugnazione.
Con il primo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la C.T.R. tenuto in considerazione la mancata produzione della cartolina di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del plico raccomandato, con la conseguenza del mancato perfezionamento della notificazione dell’avviso di accertamento. Sostiene che così decidendo la sentenza impugnata avrebbe violato il disposto dell’art. 8, comma 2 l. 890/1982.
Con il secondo fa valere, la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto ritualmente perfezionatasi la notificazione dell’avviso di accertamento, nonostante l’assenza della prova della sua conclusione.
Va preliminarmente osservato che, nonostante l’omessa rubricazione delle doglianze in uno dei vizi di cui all’art. 360, comma 1 c.p.c., nondimeno i motivi, alla loro lettura, paiono inequivocabilmente riconducibili alle ipotesi di cui al n. 5) ed al n. 3) della disposizione, sicché può dirsi rispettato il canone della vincolatività della critica formulata con le censure. (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; cfr. anche ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018)
Ciò premesso, il primo profilo del primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, la sentenza impugnata non omette affatto né di considerare, né di motivare in ordine all’assenza in atti dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata, affermando, al contrario, come la sua produzione sia del tutto ultronea, in quanto è sufficiente per il perfezionamento della notificazione che la c.d. ‘seconda raccomandata’ sia spedita e
che, in assenza del suo ricevimento, siano trascorsi dieci giorni dal suo invio, affinché il procedimento notificatorio possa dirsi validamente compiuto
Il secondo profilo del primo motivo ed il secondo motivo sono, invece, fondati.
Ci si duole, infatti, della falsa applicazione degli artt. 8 l. 890/1992 e dell’art. 140 c.p.c. in ordine alla prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, avendo la C.T.R. escluso la necessità della produzione dell’avviso di ricevimento della c.d. seconda raccomandata.
Ora, secondo le Sezioni Unite di questa Corte ‘In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021).
Alla luce del principio dettato dal Supremo Collegio, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui è demandata la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Lombardia, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025