Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26064 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12370/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE con l’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE con l’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Catania n. 3733/2017, depositata il 2/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con sei motivi, avverso la sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado di inammissibilità per tardività del ricorso originario, proposto dalla società nei confronti di cartella di pagamento per Ires, Iva e altro relativa all’anno di imposta 2007.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE ed è rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, riferibile, pur in assenza di indicazione, al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la società contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del DPR n. 602/1973, nonché dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 e degli artt. 137, 141, e 145 c.c.
1.1. Lamenta la ricorrente che la CTR, nel giudicare tardivo il ricorso della società, abbia erroneamente ritenuto valida la notifica dell’atto impositivo, eseguita presso il domicilio dell’amministratore anziché presso la sede o il domicilio elettivo della società ex art. 60 DPR n. 660/1973.
1.2. Il motivo è infondato, rammentandosi che questa Corte ha affermato che l’obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell’atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale) (Cass. Sez. 5, 10/11/2020, n. 25137; Cass. Sez. 5, 28/02/2025, n. 5246).
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. , la violazione, omessa e falsa applicazione dell’art . 26 del DPR n. 602/1973 in materia di notifica della cartella di pagamento.
Deduce la società contribuente che la CTR, invece di considerare determinante l’omessa indicazione da parte dell’Agente della riscossione della qualifica del soggetto a cui si pretende di avere effettuato la notifica, non avrebbe esaminato l’eccezione, neppure rilevando un fatto chiaramente acclarato.
2.1. Il motivo è inammissibile perché formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874) e ciò anche a volere accogliere l’orientamento meno rigoroso che subordina l’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874), alla condizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.
2.2. Il motivo è, inoltre, affetto da ulteriore profilo di inammissibilità dovendosi rilevare che dell ‘ eccezione in esame, dedotta con il ricorso per cassazione, non si fa, del resto, menzione nella sentenza d’appello.
Giova, allora, richiamare anche il condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo
preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. 23675 del 2013).
2.3. Ancora, si rileva che il mezzo è carente della necessaria specificità anche per l’omessa trascrizione degli atti relativi al procedimento notificatorio, per cui non è consentito al collegio di verificare la fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. Invero, il ricorso per cassazione -in virtù del principio di imprescindibile specificità che deve caratterizzarlo – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, nn. 8359, 8361 e 8362; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. 5^ 9 marzo 2023, n. 7046).
Peraltro, è stato affermato che, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il suddetto principio
esige la trascrizione integrale di quest’ultima nel ricorso, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, nn. 8359, 8361 e 8362; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541).
Per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per l’osservanza del citato principio è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 914; Cass., Sez. 6^5, 28 gennaio 2022, n. 2645; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362).
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all ‘art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. l’omessa e falsa applicazione dell’art. 25 del DPR n. 602/1973.
Deduce il ricorrente che il difetto di notifica dell’atto impugnato avrebbe determinato la decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 cit.
Con il quarto strumento di impugnazione si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per non avere la CTR pronunciato sulla questione di merito della eccepita inesistenza della obbligazione tributaria.
Con il quinto motivo di ricorso la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la «omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia. Omessa
motivazione e falsa applicazione /violazione dell’art . 2 del D.Lvo n. 462/1997.
Con il sesto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 4 c.p.c., il «mancato esame e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia -inesistenza dell’atto di iscrizione a ruolo».
I motivi terzo, quarto, quinto, e sesto – a tacere, sotto il profilo dell’ ammissibilità, della loro incongrua formulazione – avendo ad oggetto il merito delle contestazioni sollevate con il ricorso originario della contribuente, sono infondati in conseguenza del rigetto dei superiori motivi, con cui si è invano contestato il rilievo di inammissibilità di tale ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME