Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3629 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3629 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29148/2017 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, in proprio e con l’assistenza dell’ avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, nella persona del direttore pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliate, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2445/2017, depositata il 3 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato in data 30 maggio 2012, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (oggi Agenzia delle entrate -Riscossione) e della Agenzia delle entrate, l’avv. NOME COGNOME ha adito la Commissione tributaria provinciale di Roma per l’annullamento dell’intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO per il mancato pagamento della cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO, notificata in data 7 luglio 2007, che recava la pretesa per euro 57.816,26 a titolo di IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2001 , eccependo l’inesistenza e/o nullità e/o inefficacia della notificazione della cartella, l’intervenuta prescrizione della pretesa impositiva e il mancato invio della c.d. ‘comunicazione bonaria’.
In data 19 dicembre 2012, entrambi i resistenti si sono costituiti in giudizio eccependo la regolarità della procedura di notifica della presupposta cartella di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Con sentenza n. 23520/37/2015, depositata l’11 novembre 2015, la Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
-Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto appello.
Entrambe le parti appellate si sono costituite nel giudizio di secondo grado, ribadendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento.
Con la sentenza n. 2445/02/2017, depositata il 3 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l’appello e ha confermato la sentenza impugnata, ravvisando la regolarità della notifica della cartella di pagamento sottesa all’avviso di intimazione .
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L ‘Agenzia delle entrate e l’ Agenzia delle entrate -Riscossione si sono costituite con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norm a di diritto di cui all’art. 26 d.P.R. 602/73, all’art. 60 D.P.R. 600/73, all’art. 6 l. 212/2000 e agli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. in materia di notifica di atti tributari e cartelle di pagamento, per aver il giudice di appello falsamente dichiarato la legittimità della procedura di notifica della cartella n. 097 20060030907985/000 siccome adottata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. pur in difetto del presupposto essenziale della temporanea assenza del destinatario, ovvero delle altre persone abilitate alla ricezione (art. 36. n. 3 cod. proc. civ.).
1.1. -Il motivo è inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (Cass., Sez. VI-5, 27 giugno 2017, n. 16043; Cass., Sez. V, 22 gennaio 2013, n. 1440; Cass., Sez. V, 2 marzo 2007, n. 4925). La notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere tuttavia ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti a posteriori che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento
sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale, nei limiti in cui ciò è consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.), permanessero ignoti il nuovo indirizzo e il relativo comune per circostanze non addebitabili né opponibili all’Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici.
Seppur non possa prescindersi dal rilevare il vizio di inammissibilità dei motivi perché è dedotta, in contrasto con il citato principio giurisprudenziale, la violazione di norme di legge (e segnatamente degli artt. 26 d.P.R. 602/73, 60 d.P.R. 600/73 e 6 l. 212/2000 e 139 cod. proc. civ.) e non un vizio di motivazione nei limiti in cui ciò è consentito, osserva questa Corte che le censure proposte contrastano con l’accertamento in fatto compiuto in sede di merito a fronte di una ‘doppia conforme’, senza ch e il ricorrente abbia messo in evidenza le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado.
Nel caso di specie risulta corretta la decisione in merito alla accertata irreperibilità assoluta del destinatario, come prescritto dagli artt. 26 e 60 del d.P.R. 602/1973, giacché – come affermato dal giudice del merito con accertamento in fatto a lui riservato non censurabile in Cassazione – dai dati anagrafici al momento in cui viene effettuata la notifica non emergeva nessuno spostamento di residenza nell’ambito del territorio comunale né in comune diverso, risultando che il trasferimento della residenza anagrafica è avvenuto soltanto successivamente al maggio 2008.
-Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto di cui all’art. 26 D.P.R. 602/73, all’art. 60 D.P.R. 600/73 ed all’art. 140 cod. proc. civ. in materia di notifica di atti tributari e cartelle di pagamento; ii) Violazione e Falsa
applicazione di norma di diritto e di cui all’art . 112 cod. proc. civ.; per non aver il giudice di appello accertato e dichiarato la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 097 20060030907985/000 eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. per mancata effettiva ricezione da parte del destinatario della prevista raccomandata informativa, omettendo ogni statuizione sul punto benché espressamente dedotto da parte appellante a pagina 15, capoverso vi) dell’atto di appello del 6 aprile 2016 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).
2.1. -Il motivo è fondato.
Le notifiche ex art. 140 cod. proc. civ. presentano un regime che si discosta da quello di cui all’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l’art. 140 cod. proc. civ., all’esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l’effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa (Cass., Sez. II, 4 marzo 2020, n. 6089).
Nel caso di specie, nonostante la questione della mancata ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa sia stata posta dal ricorrente, essa non risulta affrontata dalla Commissione tributaria regionale, incentrandosi la motivazione riguardante la regolarità della notifica della cartella di pagamento sui
profili del trasferimento della residenza anagrafica e di quella effettiva.
-L’accoglimento nel secondo motivo determina l’assorbimento del terzo, con cui si deduce l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, relativo alla conoscibilità di domicilio abituale, siccome risultante da albo professionale pubblico prodotto in stralcio come allegato del ricorso di primo grado (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
-Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto di cui agli artt. 2967 cod. civ. e 26 d.P.R. 602/73 per aver il giudice di appello falsamente considerato legittima una intimazione di pagamento senza allegazione della relativa cartella presupposta (n. 097 20060030907985/000) e in ordine alla quale non si procedeva alla produzione nemmeno nel corso del giudizio nonostante la contestazione (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).
4.1. -Il motivo è infondato.
Nell’avviso di intimazione ad adempiere, l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., Sez. V, 19 aprile 2024, n. 10692). In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass., Sez. V, n. 20769 del 21 luglio 2021). La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non
essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (Cass., Sez. III, 26 giugno 2020, n. 12883; Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33563).
Non sussiste pertanto alcun onere di esibizione in giudizio dell’originale della cartella o della sua copia nel contenuto integrale.
-Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto di cui all’art. 100 cod. proc. civ., in materia di legittimazione processuale, per aver il giudice di appello accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, nonostante la sussistenza di contestazione nel merito della pretesa tributaria (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).
5.1. -Il motivo è fondato.
Sussiste l’interesse alla legittimazione dell’Agenzia delle entrate, riguardando l’oggetto della contestazione anche la legittimità della pretesa impositiva e la sua prescrizione
-Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo e al quinto motivo di ricorso, rigettati il primo e il quarto, assorbito il terzo.
La sentenza impugnata va dunque cassata nei termini di cui motivazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e il quarto, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione