Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24645 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10061/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 3455/11/19 depositata il 12/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 3455/11/19 del 12/09/2019, la RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 296/01/17 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di intimazione concernente IVA ed altri tributi relativi all’anno d’imposta 2011.
1.1. L’avviso di intimazione conseguiva alla notifica di alcuni avvisi di rettifica, dei quali il ricorrente contestava la ricezione.
1.2. La CTR respingeva l’appello di NOME COGNOME, evidenziando che: a) gli avvisi di rettifica erano stati regolarmente notificati al contribuente; b) la notifica dell’intimazione era stata legittimamente effettuata a mezzo EMAIL e, comunque, trovava applicazione la previsione dell’art. 156 cod. proc. civ. ; c) per la notificazione non occorreva alcuna certificazione di conformità, essendo stato allegato alla PEC l’originale informatico del documento, che risultava essere sufficientemente motivato con riferimento agli avvisi di rettifica, conosciuti dal contribuente; d) la misura degli interessi moratori dovuti era conoscibile con l’ordinaria diligenza.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o
falsa applicazione degli artt. 140 e 156 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 6 e 7 RAGIONE_SOCIALE l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché omessa ed insufficiente motivazione. In buona sostanza, il ricorrente contesta la regolarità RAGIONE_SOCIALE notificazione degli avvisi di accertamento, avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. senza il deposito RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa, e la conoscenza che -secondo la CTR -avrebbe avuto degli avvisi di rettifica.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo » (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE medesima si rende necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019).
1.3. Nel caso di specie, la CTR ha affermato la regolarità RAGIONE_SOCIALE notificazione degli avvisi di rettifica, effettuata con la procedura prevista dall’art. 140 cod. proc. civ., senza null’altro specificare in ordine al contenuto di detta notificazione.
1.4. Il contribuente ha evidenziato che la notifica effettuata debba ritenersi nulla anche perché non sarebbe stata prodotta la relativa raccomandata informativa.
1.5. Orbene, la necessaria specificità del motivo implica la integrale trascrizione RAGIONE_SOCIALE notifiche prodotte nel corso del giudizio di merito, affinché la Corte possa prendere contezza RAGIONE_SOCIALE correttezza di quanto lamentato dal ricorrente; anche perché, non trattandosi di atti specificamente attinenti al processo, non è consentito a questa Corte l’esame del fascicolo d’ufficio, non essendo stato nemmeno dedotto un vizio procedimentale.
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato RAGIONE_SOCIALE lite di euro 194.697,84. Nulla per le spese in favore di RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/06/2024.