Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14279 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO -IRPEF 2004.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21794/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, -ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo -sezione staccata di Pescara n. 238/06/2016, depositata il 26 febbraio 2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Con cartella di pagamento n. 083-2010-0008528922-000, ritualmente notificata, la RAGIONE_SOCIALE riscossione RAGIONE_SOCIALE richiedeva a COGNOME NOME il pagamento della somma di € 112.782,52, per IRPEF e relativi accessori dell’anno 2004. Tale richiesta si fondava sull’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava, nei confronti del suddetto contribuente, per l’anno 2004, un reddito da plusvalenze di natura finanziaria non dichiarato di € 117.800,00 ed un reddito complessivo di € 133.448,00, a fro nte del reddito dichiarato di € 15.648,00, con determinazione dell e conseguenti imposte e sanzioni.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara la quale, con sentenza n. 282/01/2014, depositata il 23 giugno 2014, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo -sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 238/06/2016, pronunciata il 19 gennaio 2016 e depositata in segreteria il 26 febbraio 2016, accoglieva l’appello, annullando la cartella di pagamento impugnata e compensando le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di cinque motivi.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio
2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Il controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, che la consulenza tecnica disposta in grado di appello, al fine di accertare l’apocrifia della sottoscrizione, da parte del contribuente, dell’avviso di ricevimento dell’avviso di accertamento presupposto della cartella impugnata, era sostanzialmente superflua, posto che, ai fini della validità della notificazione non è sufficiente il semplice disconoscimento della firma, in quanto lo stesso contribuente non contesta le altre risultanze della relata di notifica (consegna quel certo giorno presso quell’indirizzo), e la notifica si doveva intendere pertanto perfezionata nel momento in cui l’atto era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, l’Ufficio che era onere del contribuente dimostrare che la sottoscrizione dell’avviso di
ricevimento era avvenuto da parte di soggetto non titolato, a lui del tutto estraneo e con conseguente impossibilità di avere conoscenza dell’atto.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, che richiama gli artt. 148 e 149 cod. proc. civ., nonché dell’art. 7 comma 1 e 4, della legge n. 890/1982, nonché, ancora, degli artt. 155, 156 e 163 del d.PR. 29 maggio 1982, n. 655, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, che, ai fini del perfezionamento della notifica, l’agente postale non ha il compito di procedere all’identificazione del consegnatario dell’atto, e quindi all’accertamento della veridicità della dichiarazione che il consegnatario dell’atto gli rilasci (dichiarazione di essere, per l’appunto, il destinatario dell’atto), per cui, una volta che l’agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dall a firma della ricevuta, e così consegnato l’atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è da considerarsi legittima.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, della legge n. 890/1982, in relazione all’art. 148, comma 2, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2699 e 2700 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, la ricorrente che l’avviso di ricevimento fa fede, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, ragion per cui
erroneamente la C.T.R. ha qualificato l’avviso in questione come scrittura privata suscettibile di disconoscimento.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che il ricorrente in primo grado aveva richiesto la querela di falso per accertare la falsità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento in questione, e che tale querela era stata dichiarata inammissibile con sentenza del Tribunale di Pescara n. 327 del 19 febbraio 2013; conseguentemente, la C.T.R. non avrebbe potuto ammettere in grado di appello un nuovo esperimento istruttorio (C.T.U. in caso di istanza di verificazione) in presenza dell’unico incombente richiesto in primo grado, e cioè la querela di falso.
Preliminarmente, con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente, questa Corte rileva che essa è da considerare infondata.
Il ricorso in esame, invero, contiene, in maniera chiara e puntuale, l’esposizione dei fatti di causa essenziali ai fini dell’illustrazione dei motivi di ricorso , con riferimento sia al primo che al secondo grado di giudizio, senza peraltro la mera trascrizione degli atti processuali (v. pagg. 113 del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE).
Venendo quindi ad esaminare i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
3.1. Preliminarmente, con riferimento al primo motivo di ricorso, il controricorrente eccepisce l’inammissibilità perché la ricorrente sollecita una nuova valutazione nel merito da parte di questa Corte.
L’eccezione in esame è infondata, in quanto, al contrario, l’Amministrazione finanziaria, con il motivo in esame, censura l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di notificazione a mezzo del servizio postale, rilevando come, contrariamente a quanto ritenut o dalla C.T.R., la notificazione dell’avviso di accertamento prodromico rispetto alla cartella impugnata dovesse considerarsi, in realtà, perfezionata, in quanto, a tal fine, era sufficiente che l’agente notificatore avesse consegnato il plico presso l’ind irizzo del destinatario, senza che vi fosse l’obbligo di accertare l’identità del consegnatario dell’atto in questione.
3.2. I motivi di ricorso possono essere esaminati tutti congiuntamente, in quanto sostanzialmente riconducibili ad un’unica, articolata doglianza, riguardante la legittimità del procedimento notificato dell’avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata.
I motivi in questione sono fondati.
Ed invero, con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, «ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla l. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente
effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.» (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126).
Segnatamente, è d’uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i ) gli atti risultino consegnati all’indirizzo del destinatario; ii ) la persona indicata come consegnataria dell’atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell’avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514).
Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l’agente postale non ha l’obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l’atto, avendo egli soltanto l’obblig o di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell’avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell’atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notif ica è unicamente quella prevista dall’art. 7 , commi 1 e 2, della legge n. 890/1982 , ragion per cui, una volta che l’agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l’atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza
notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l’atto è da intendersi notificato al destinatario.
Al fine di contestare le risultanze dell’avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale).
Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell’atto, deve ritenersi che l’avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell’atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica; ultronea ed irrilevante, pertanto, deve ritenersi la C.T.U. grafologica espletata nel corso del giudizio di secondo grado, non applicandosi, nella specie, le norme sulla verificazione della scrittura privata.
Consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario proposto dal contribuente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto in primo grado da COGNOME NOME.
Condanna COGNOME NOME alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.