Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32042 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32042 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9158/2023 proposto da:
Agenzia delle EntrateRAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del VENETO n. 1338/01/2022, depositata in data 17 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto da COGNOME Maria proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata in data 12 ottobre 2018, derivante da due cartelle di pagamento notificate in data 11 luglio 005 e 4 aprile 2006, la prima relativa ad imposte Irpef, Irap e Iva, anno 2000, e la seconda relativa a diritto annuale della Camera di Commercio per l’anno 2001.
I giudici di secondo grado, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., hanno ritenuto che, con riguardo all’intimazione di pagamento notificata in data 1 giugno 2009, erano state depositate in giudizio la copia della relata di notifica a mani della madre della contribuente e la prova della spedizione della raccomandata informativa alla destinataria, ma non anche del ricevimento da parte di quest’ultima, pertanto mancava la prova della completa esecuzione della procedura notificatoria; di conseguenza, in mancanza della prova dell’effetto interruttivo, tra la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 11 luglio 2005 e quella dell’intimazione di pagamento avvenuta in data 12 ottobre 2018, era maturata la prescrizione decennale.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
COGNOME NOME non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo ed unico motivo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 139 cod. proc. civ., 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per travisamento della prova da parte dei giudici di secondo grado che avevano erroneamente ritenuto non provata la notifica dell’intimazione di pagamento n. 119/2009/90/02698086/000 e, comunque, la violazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di secondo grado ritenuto necessaria la prova della consegna della raccomandata informativa. La notifica del piego in mani diverse da quello del destinatario doveva ritenersi perfezionata, invero, con la mera spedizione dell’avviso di avvenuta notifica (c.d. CAN) , essendo necessaria la prova dell’avviso di ricevimento ai fini del perfezionamento della notifica solo nell’ipotesi di cui all’art. 140 c od. proc civ. (ossia in caso di irreperibilità temporanea del destinatario) con invio della c.d. CAD.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 Va precisato che l’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., quanto il destinatario non viene rinvenuto presso la propria abitazione, ufficio o azienda, stabilisce che l’atto (contenuto in bista chiusa e sigillata, ai sensi dell’art. 137 c.p.c.), deve essere consegnato «a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace» .
In materia di notifica di atti tributari, è previsto, poi, specificamente dalla lettera bbis ) dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (inserita dal decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006) che «se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o
dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
A differenza della disciplina prevista dal codice di procedura civile, in caso di notifica di atti impositivi, l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, richiede, nell’ipotesi in cui l’atto sia consegnato nelle mani di «persona di famiglia» , l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica.
1.3 Come già precisato da questa Corte la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, cod. pro. civ., a soggetti terzi, quando effettuata presso l’abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione; proprio l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, iuris tantum , che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto familiare con il consegnatario ( Cass., 2 gennaio 2024, n. 53; Cass., 28 aprile 2021, n. 11228; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27587; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24681).
La Corte di Cassazione, inoltre, è oramai costante nel ritenere che « In tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove
l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte » (Cass., 20 settembre 2022, n. 27446; Cass., 3 febbraio 2017, n. 2868).
Inoltre, questa Corte ha specificamente evidenziato che l’art. 60, comma 1, lett. b bis , del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass, 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass., 27 gennaio 2022, n. 2377, richiamata anche dalla difesa erariale).
1.4 Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica sia avvenuta tramite messo notificatore presso l’indirizzo della contribuente mediante consegna dell’atto nelle mani della madre in data 1° giugno 2009 e che era stata prodotta in giudizio la prova della spedizione della raccomandata informativa e che, dunque, l’agente notificatore abbia rispettato la previsione speciale citata. Tanto è sufficiente per ritenere fondata la censura esposta dall’Agenzia ricorrente, in quanto nessun obbligo aveva il soggetto notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, essendo a tal fine sufficiente l’invio di una raccomandata «semplice», come nei fatti accaduto. La sentenza impugnata non è, dunque, conforme ai principi suesposti nella parte in cui ha ritenuto necessaria, ai fini del perfezionamento dell’ iter
notificatorio, anche la prova del ricevimento della spedizione della raccomandata informativa.
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 3 dicembre 2024.