Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 138 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 138 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
OPP. PDA Avv. IRPEF 2009/2010
Int.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12899/2024 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Matera, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA II° GRADO della BASILICATA n. 286/2023 depositata in data 27 novembre 2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23
ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 19.02.2014, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti dell’estinta società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ la cartella di pagamento n. 06720130009962817/504, intestandola a detta società, e la notificava al sig. NOME COGNOME, nella sua qualità di ex socio solidalmente e illimitatamente responsabile detenente una partecipazione del 95% al capitale sociale della predetta società, a mezzo posta raccomandata.
Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Matera; nelle more del giudizio, tuttavia, il ricorrente, ritenendo di non avere alcuna legittimazione ad agire in qualità di legale rappresentante di un soggetto oramai estinto, decideva di non compiere più nessun’altra attività processuale, lasciando estinguere il processo per inattività RAGIONE_SOCIALE parti. In seguito, l’Ufficio notificava la predetta intimazione di pagamento, intestandola, questa volta, direttamente e personalmente al sig. NOME COGNOME.
Avverso l’intimazione di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Matera; si costituivano anche l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE di Matera, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Matera, con sentenza n. 290/2021, rigettava il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.g.t.II° grado della Basilicata; l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte adita, con sentenza n. 286/2023, depositata in data 27 novembre 2023, rigettava l’appello del contribuente.
Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Sul ricorso, ritenuto infondato, veniva effettuata proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata in data 14 aprile 2025 e il contribuente presentava istanza di opposizione alla stessa in data 7 maggio 2025 chiedendo, a norma dell’art. 380 bis, secondo comma cit., di decidere la causa.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2312, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t.II° grado non ha concluso per la nullità dell’intimazione esattoriale impugnata in primo grado e preceduta da (e fondata su) una cartella di pagamento intestata alla società estinta e non personalmente e direttamente all’ex socio.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, a partire dalle pronunce a Sezioni Unite (sent. n. 6070/2013), aveva chiarito che la cancellazione della società di capitali dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ne determinava l’estinzione, ma non l’estinzione dei debiti sociali insoddisfatti. Si verifica, infatti, un fenomeno successorio sui generis , in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Tale successione riguarda anche i debiti di natura tributaria.
2.1. Senonchè, anche successivamente alle pronunce della Corte a Sezioni Unite nn. 6070, 6071, e 6072 del 2013, si sono delineati scenari diversi in ordine all’applicazione dell’art. 2495 c.c. e, pertanto, è stata rimessa la seguente questione ossia: «se la condizione testualmente fissata dall’art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di far valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell’interesse ad agire in capo all’Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell’ambito di una condizione dell’azione o dell’altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova. Ciò tenuto conto anche che il processo tributario è annoverabile tra quelli di «impugnazionemerito» e dell’affermata natura dinamica dell’interesse ad agire, che, come tale, può assume può assumere una diversa configurazione, ma fino al momento della decisione».
2.2. Anche nella presente sede, infatti, si pone il problema degli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese con riferimento alla legittimità dell’atto impositivo riguardante i redditi della società cancellata e notificato ai soci ed alla limitazione della responsabilità del socio prevista dall’art. 2495 c.c. e dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. In particolare, si pone il problema se, in caso di superamento del limite, i soci siano legittimati passivi e se l’amministrazione abbia interesse ad agire (nel controricorso si chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere), ovvero se la questione attenga al merito e, quindi, su chi gravi l’onere della prova della avvenuta distribuzione di somme non risultanti dal bilancio finale di liquidazione.
2.3. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno risolto un importante contrasto giurisprudenziale, delineando con precisione i presupposti e le modalità
con cui può essere affermata la responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta a seguito della cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 operando, innanzitutto, la distinzione tra responsabilità successoria (art. 2495 c.c.) e responsabilità propria (art. 36 d.P.R. n. 602/1973), quali due diversi regimi di responsabilità che possono essere invocati nei confronti dei soci di una società estinta.
La seconda, ossia la responsabilità propria ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è una forma di responsabilità specifica e autonoma, di natura tributaria, che non ha carattere successorio ma sorge iure proprio in capo ai soci (e ai liquidatori/amministratori) al verificarsi di determinate condizioni. L’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che i soci che hanno ricevuto denaro o altri beni sociali negli ultimi due periodi d’imposta prima della messa in liquidazione, o durante la liquidazione stessa, sono responsabili del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute dalla società “nei limiti del valore dei beni stessi” e l’ordinanza interlocutoria n. 7425 del 2023 aveva rimesso alle Sezioni Unite proprio la questione relativa alle modalità di accertamento di questa seconda forma di responsabilità.
2.4. Di poi, la sentenza n. 3625/2025 ha enunciato tre principi di diritto fondamentali per configurare la responsabilità dei soci ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973.
2.4.1. Innanzitutto, per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, l’amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall’art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire del fisco, non già alla
legittimazione passiva dei soci; ciò significa che spetta all’Amministrazione Finanziaria dimostrare il presupposto oggettivo della responsabilità del socio, ovvero che quest’ultimo abbia effettivamente ricevuto somme o beni dalla società. Tale prova non attiene alla legittimazione passiva del socio (che deriva dalla sua qualità), ma è una “condizione dell’azione” che incide sull’interesse ad agire del Fisco; in assenza di tale prova, la pretesa dell’Ufficio è infondata
2.4.2. Il secondo principio, di natura procedurale, è quello secondo cui, a tutela del diritto di difesa del socio, la responsabilità ex art. 36 non può essere fatta valere implicitamente o incidentalmente, ma richiede un atto formale e specifico: per configurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione costituisce elemento che l’amministrazione finanziaria è tenuta a dedurre con un apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci stessi, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, e che, quindi, non può essere rilevato nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo originariamente notificato alla società, benché il processo prosegua da o nei confronti dei soci in qualità di successori della società estinta. Conseguentemente, l’Amministrazione Finanziaria deve notificare un autonomo e motivato avviso di accertamento direttamente, all’uopo non bastando notificare al socio l’avviso di accertamento originariamente emesso nei confronti della società estinta; tale atto deve specificamente contestare al socio la percezione di somme o beni e fondare su tale presupposto la pretesa tributaria nei suoi confronti e la responsabilità del socio non può, quindi, essere accertata per la prima volta nel corso del giudizio avente ad oggetto l’originario debito della società.
2.4.3 Il terzo principio amplia la nozione di “interesse ad agire” del Fisco, specificando che esso non è limitato alla sola percezione di somme
risultanti dal bilancio finale di liquidazione: l’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria – quando fa valere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta – non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l’escussione di garanzie.
Le Sezioni Unite riconoscono che l’interesse del creditore a perseguire il socio può sussistere anche in assenza di una formale distribuzione di attivo nel bilancio di liquidazione. Questo può accadere, ad esempio, in presenza di “sopravvenienze attive” o di beni e diritti non contemplati nel bilancio che si sono trasferiti ai soci; anche in queste ipotesi, l’onere di allegare e provare tali circostanze nell’ambito del procedimento di accertamento avviato nei confronti del socio grava sempre sull’Amministrazione Finanziaria.
2.5. Tanto premesso, il motivo è infondato.
La questione centrale sollevata dal ricorrente attiene alla validità di un atto impositivo (nella specie, una cartella di pagamento) intestato a una società di persone già cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese, ma notificato a uno degli ex soci illimitatamente responsabili. Il ricorrente sostiene la necessità di un nuovo e autonomo atto impositivo intestato direttamente al socio. Tale tesi si pone in contrasto con il consolidato e costante orientamento di questa Corte.
Come sopra chiarito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, a seguito della riforma del diritto societario, la cancellazione di una società dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni della società non si estinguono, ma si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono a
seconda del regime di responsabilità per i debiti sociali vigente pendente societate
2.6. In applicazione di tale principio fondamentale, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la validità della notificazione di atti impositivi o di riscossione intestati alla società estinta, quando effettuata nei confronti di uno o più ex soci. Tale procedura trova il suo fondamento proprio nel menzionato fenomeno successorio e realizza lo scopo di portare la pretesa tributaria a conoscenza di almeno uno dei successori del soggetto passivo originario, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di decesso del Questa Corte ha ribadito in plurime occasioni che non è necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai soci medesimi. Invero: «Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati, dopo l’estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e pertanto ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente, a seconda che, ‘pendente societate’, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali» (Cass. 09/01/2024, n. 753).
2.7. Più specificamente, con riguardo alle cartelle di pagamento, si è statuito che: «In tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, giacché –
analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio RAGIONE_SOCIALE stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società» (Cass. 28/12/2017, n. 31037; Cass. 05/11/2020, 24793).
2.8. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata, nel ritenere legittima la procedura di notifica seguita dall’Amministrazione, si è correttamente uniformata ai principi sopra richiamati. La Corte territoriale ha giustamente evidenziato che la notifica al socio NOME era idonea a far valere la garanzia illimitata RAGIONE_SOCIALE stesso per i debiti della società cessata, in un’ottica di “sopravvivenza fiscale” della pretesa erariale.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
4.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme -liquidate in dispositivo – in favore della controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 5.880,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 2.900,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME