Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23194 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14081/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 6076/01/20 depositata il 09/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 6076/01/20 del 09/11/2020, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 662/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006 e 2011.
1.1. La CTR rigettava l’appello di NOME COGNOME evidenziando che: a) nel caso di notifica a mezzo posta a persona diversa dal destinatario era sufficiente -ai fini della validità della notificazione -l’attestazione, da parte dell’ufficiale postale, dell’inoltro della comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN); b) il nome del responsabile del procedimento era stato regolarmente indicato e detto nominativo poteva ben coincidere con il direttore dell’Ufficio; c) non era prevista alcuna sanzione per la mancata sottoscrizione del ruolo d’imposta, essendo sufficiente la generale presunzione di riferibilità all’Ufficio che lo aveva emesso; d) la cartella era ben motivata, contenendo tutti gli elementi essenziali e non era prevista la sottoscrizione della stessa da parte dell’esattore; e) non era poi necessaria la motivazione del ruolo, potendo la cartella essere impugnata unicamente per vizi propri.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e
falsa applicazione dell’art. 7 della l. 20 dicembre 1982, n. 890, per avere la CTR ritenuto valida la notifica di avviso di accertamento e atto di contestazione sebbene l’ufficiale postale non abbia attestato l’assenza del destinatario, né risulta essere stata inviata la CAN, non essendo stata prodotta agli atti la ricevuta di spedizione e non potendo ritenersi sufficiente la mera indicazione dei numeri identificativi RAGIONE_SOCIALE raccomandate.
1.1. Il motivo è fondato nei limiti di quanto subito si dirà.
1.2. Costituisce circostanza pacifica, anche in ragione di quanto affermato dalla CTR, che l’ufficiale postale, recatosi presso l’indirizzo del destinatario, abbia notificato l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione sanzioni (atti prodromici menzionati nella cartella impugnata) a persona diversa dal destinatario, attestando, altresì, l’invio della CAN con l’indicazione del numero di raccomandata, ma senza allegare il relativo avviso di spedizione.
1.3. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova (Cass. n. 10906 del 23/04/2024; Cass. n. 20736 del 20/07/2021; Cass. n. 18472 del 12/07/2018; Cass. n. 24823 del 05/12/2016).
1.4. Posto che non è necessario che l’ufficiale postale compia un vero e proprio accertamento in ordine all’assenza del destinatario della raccomandata (accertamento non richiesto dalla legge), deve, invece, ritenersi che la semplice attestazione dell’invio di una raccomandata non è idoneo a coprire di fede privilegiata la circostanza che detta raccomandata sia stata effettivamente spedita al destinatario non reperito in loco, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello.
1.5. La causa va, comunque, rinviata alla CTR affinché verifichi la sussistenza in atti di una valida prova dell’intervenuta notificazione al destinatario, accertamento non compiuto dal giudice di appello, che ha ritenuto sic et simpliciter la validità della notificazione.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione dell’art. 36, comma 4 ter , del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con modif. nella l. 28 febbraio 2008, n. 31, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’indicazione del responsabile del procedimento nella persona del direttore dell’ufficio non sia elusiva della previsione di legge.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Secondo un orientamento di questa Corte che il Collegio condivide: « l’indicazione del responsabile del procedimento prevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deve intendersi riferita alla persona responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata, essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa » (Cass. n. 29652 del
14/11/2019; si veda anche Cass. n. 12687 del 13/05/2019; contra Cass. n. 33565 del 28/12/2018, citata da parte ricorrente, che deve ritenersi espressione di un orientamento ormai superato).
2.3. Nel caso di specie, è pacifico che il responsabile del procedimento sia stato indicato nella persona del direttore dell’Ufficio e, correttamente, la CTR ha ritenuto tale indicazione sufficiente al rispetto RAGIONE_SOCIALE garanzie del cittadino che la disposizione in discorso (peraltro abrogata a far data dal 18/01/2024 dall’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219) intende tutelare.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 12, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTR ritenuto irrilevante la circostanza che il ruolo non sia stato sottoscritto, formalità necessaria a renderlo esecutivo.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal giudice di appello, « l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 » (Cass. n. 27561 del 30/10/2018; conf. Cass. n. 19405 del 08/07/2021).
3.3. Del resto, come correttamente osservato dalla difesa erariale, il ruolo è un atto interno all’ufficio, che viene portato a conoscenza del contribuente attraverso la notificazione della cartella di pagamento, di cui fa parte integrante. Ciò che, dunque, rileva per il contribuente sono gli eventuali vizi della cartella di pagamento.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, della l. 27 luglio 2000, n. 212 , per avere la CTR ritenuto la legittimità dell’atto impugnato quanto all’indicazione di sanzioni e interessi.
4.1. Il motivo è in parte assorbito e, per il resto, va rigettato.
4.2. Il motivo è assorbito con riferimento agli interessi e alle sanzioni indicate negli atti prodromici, atteso che ogni valutazione in merito è subordinata alla verifica del giudice del rinvio in ordine alla regolare notificazione dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione sanzioni. È chiaro, infatti, che la regolare notifica di tali atti implicherebbe l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE contestazioni effettuate con la cartella di pagamento, che sarebbero tardive.
4.3. Quanto, invece, agli interessi successivamente maturati, il motivo va rigettato in quanto gli stessi sono stati specificamente indicati e calcolati nel dettaglio nel contesto dell’atto impugnato (come si evince dalla cartella di pagamento prodotta unitamente al ricorso per cassazione), con la conseguenza che è pienamente rispettato anche il disposto di Cass. S.U. n. 22281 del 14/07/2022.
In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo di ricorso e rigettato nel resto, dovendo dichiararsi parzialmente assorbito il quarto motivo, nei termini di cui sopra si è detto. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, parzialmente assorbito il quarto, nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 31/05/2024.