Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6690 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6690  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso incidentale, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Vibo Valentia che ha indicato recapito PEC. La contribuente ha dichiarato di eleggere domicilio alla INDIRIZZO in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso
la  sentenza  n.  698,  pronunciata  dalla  Commissione  Tributaria Regionale della Calabria il 25.2.2021, e depositata l’8.3.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto:
intimazione di
pagamento
–
Difetto
di
notifica
–
Estensione
del
giudicato.
Con  ricorso  depositato  il  12.03.2018,  notificato  all’Agente della riscossione e incardinato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale  di  Vibo  Valentia,  la  signora  NOME  proponeva impugnazione  avverso  l’intimazione  di  pagamento  n.  139  2017 9003062851000,  notificata  il  7.2.2018  da  RAGIONE_SOCIALE e le cartelle ivi riportate.
La contribuente si doleva dell’omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle nonché dell’intervenuta prescrizione dei crediti tributari. Chiedeva inoltre, con memoria ex art. 32 dpr 546 del 1992, l’estensione del giudicato costituito dalla sentenza n. 748/2018 emessa dalla CTP di Vibo Valentia, pubblicata il 4 maggio 2018, nel ricorso n. 1108/17 RG tra l’RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, suo marito, con il quale aveva presentato dichiarazione congiunta dei redditi ed era perciò coobbligato in solido per il pagamento dei medesimi tributi. La sentenza è passata in giudicato, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, pronunciata con la sentenza n. 1823/2018 della CTR della Calabria, pubblicata il 22 maggio 2019.
L’Amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e depositando copia della relata di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli atti ritenuti interruttivi della prescrizione.
Con  sentenza  n.  1362,  depositata  il  16  novembre  2018,  la CTP di Vibo Valentia, ritenendo non correttamente fornita la prova della  notificazione  della  comunicazione  di  iscrizione  ipotecaria, rilevante  quale  atto  interruttivo  della  prescrizione,  accoglieva  il ricorso della contribuente condannando l’Agente della riscossione al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
L’Ente impositore spiegava appello avverso la sentenza della CPT, chiedendone la parziale riforma, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e
139920010020758932001, per le quali il termine prescrizionale a suo  dire  è  stato  interrotto  dalla  notifica  della  comunicazione  di avvenuta iscrizione ipotecaria prodotta in primo grado.
NOME  si  costituiva  in  giudizio  ed  insisteva  per  la reiezione  del  gravame  poiché  infondato  in  fatto  ed  in  diritto, riproponendo anche la ricordata richiesta di estensione del giudicato.
Con sentenza n. 698, pubblicata in data 8.3.2021, la CTR di Reggio Calabria rigettava il gravame ritenendo che la documentazione prodotta dall’appellante, attestante l’avvenuta notifica dell’atto interruttivo, non fosse idonea a provarne la riferibilità alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, ritenendo che l’RAGIONE_SOCIALE avesse opposto le conclusioni della CTR solo con mere deduzioni ‘senza fornire alcun atto utile a dimostrare la riferibilità dell’avviso di ricevimento in atti’ all’avviso di iscrizione ipotecaria.
L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi  ad  un  motivo  di  gravame.  La  contribuente  resiste mediante  controricorso,  ed  ha  proposto  ricorso  incidentale  con motivo unico.
Motivi della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 26 Dpr n. 602 del 1973, e dell’art. 2948 cod. civ., in quanto la CTR ha indicato  in  sentenza  un’informazione  probatoria  diversa  da  quelle emergenti dagli atti di causa, perché dalla documentazione prodotta  risulta  provata  la  regolare  notifica  dell’atto  interruttivo della prescrizione.
 Con  il  suo  motivo  di  ricorso  incidentale,  introdotto  ai  sensi dell’art.  360,  primo  comma,  n.  4,  cod.  proc.  civ.,  la  contribuente censura  la  pronuncia  del  giudice  dell’appello  per  non  aver  esteso
alla ricorrente il giudicato intervenuto tra l’Amministrazione finanziaria  e  suo  marito  COGNOME  NOME,  con  il  quale  aveva presentato  dichiarazione  congiunta  ed  era  perciò  condebitore  in solido per l’obbligazione tributaria.
L’Amministrazione finanziaria contesta, con il suo strumento d’impugnazione, l’erroneità della decisione del giudice dell’appello, per  non  aver  rilevato  la  sicura  riferibilità  della  comunicazione  di iscrizione ipotecaria alle cartelle esattoriali riportate nell’intimazione di  pagamento  impugnata,  con  la  conseguenza  che  la  prescrizione dei crediti tributari è stata interrotta, e perciò non è maturata.
La CTR scrive che ‘la relata in atti, concernente la notifica in data  19.1.2010  di  una  raccomandata,  non  è  idonea  a  provare  la riferibilità  della  stessa  all’iscrizione  ipotecaria,  né  alle  cartelle’ (sent. CTR, p. 1), ed in conseguenza manca la prova della regolare notificazione di un atto interruttivo della prescrizione.
4.1. Dalla documentazione prodotta dall’Agente per la riscossione, peraltro diligentemente riprodotta nello stesso ricorso proposto in sede di legittimità, emerge che la comunicazione di iscrizione ipotecaria datata 18.12.2009, trasmessa da RAGIONE_SOCIALE alla NOME (P_IVA), è relativa proprio al debito recato nelle cartelle esattoriali ricomprese anche nell’intimazione di pagamento per cui è causa in questa sede, che sono dettagliatamente riportate nel prospetto richiamato ed allegato. Non risulta pertanto dubbia la riferibilità dell’atto alle cartelle.
Dalla relata di notificazione della comunicazione emerge che la stessa è stata consegnata nelle mani proprie di NOME, che ha sottoscritto la ricevuta, in data 19.1.2010. La cartolina riporta stampata in alto l’annotazione che trattasi dell”avviso di ricevimento NUMERO_DOCUMENTO, pertanto attinente all’iscrizione ipotecaria n. 7229 del 2009, ed il numero corrisponde a quello riportato nel testo della comunicazione. La notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria risulta pertanto regolare, notificata in mani
proprie e relativa alle stesse cartelle esattoriali poi riportate nell’intimazione di pagamento.
Il ricorso proposto dall’Agente per la riscossione risulta pertanto fondato e deve essere perciò essere accolto.
 Con  il  suo  motivo  di  ricorso  incidentale  la  contribuente contesta la mancata estensione in suo favore da parte del giudice dell’appello  della  sentenza  della  CTR  della  Calabria  n.  1823,  dep. 22.5.2019, emessa nei confronti di suo marito COGNOME NOME, prodotta in atti con certificazione attestante l’intervenuto passaggio in giudicato.
5.1. Occorre allora osservare che dalla lettura dell’intestazione RAGIONE_SOCIALE due pronunce emerge che l’odierno giudizio attiene a pretese tributarie diverse. Nei confronti della odierna ricorrente incidentale si contesta maggiore Irpef per gli anni 1993 e 1995, mentre nei confronti del marito le contestazioni sono di maggior Irpef 1996, 2001, 2002, oltre Tarsu 2005 e 2006. Non solo. Il giudizio nei confronti del coniuge è stato definito con pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per difetto della procura, pertanto per ragioni procedurali.
Il  ricorso  incidentale  risulta  quindi  infondato  e  deve  essere rigettato.
6. In definitiva deve essere accolto il ricorso principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE,  cassandosi la decisione impugnata  con  rinvio  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo grado della Calabria perché proceda a nuovo giudizio, mentre deve essere  rigettato  il  ricorso  incidentale  proposto  dalla  contribuente, dandosi atto, peraltro, che risultano integrati i presupposti processuali per il versamento  da  parte sua del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , cassa la sentenza impugnata  e  rinvia innanzi  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della Calabria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Rigetta il ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, dando atto  che,  ai  sensi  del  d.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  art.  13, comma  1 quater , sussistono i presupposti processuali per il versamento,  da  parte  della  ricorrente  incidentale,  dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22.1.2025.