Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6976 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6976 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
Oggetto: Preavviso di iscrizione ipotecaria -Notifica a mezzo posta – Art. 26 d.P.R. n. 602/1973 -Mancata notifica di atto presupposto – Art. 19 co. 3 d.lgs. n. 546/1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30662/2019 R.G. proposto da: NOME COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dei difensori;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore , domiciliate in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ope legis ;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 242/01/2019, depositata in data 20 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’ RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME il preavviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA sulla base di due cartelle esattoriali relative ad IRPEF 2010 e 2011, e di tre avvisi di accertamento, due relativi ad IRPEF 2009 e 2010, il terzo ad IVA 2008.
Il contribuente impugnava l’atto dinnanzi alla C ommissione tributaria provinciale di Isernia, che rigettava il ricorso.
Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado di giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise, deducendo: a) la nullità della sentenza per difetto di motivazione su punti decisivi della controversia; b) la mancanza di relata di notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria; c) la nullità della sentenza per non aver dichiarato la nullità dell’avviso per la mancata notifica degli atti presupposti; d) l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.
La CTR rigettava il gravame dichiarando inammissibile, in quanto generico, il primo motivo di appello e rigettando gli altri nel merito.
Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’ADER resistono con controricorso .
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 20/12/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta «la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione al l’ art. 26 DPR 602/1973 e incostituzionalità dello stesso ai sensi degli articoli 3, comma 1, 24 commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione. Sulla notifica a mezza posta». Deduce, in particolare, che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto legittima la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, effettuata a mezzo posta dall’Agenzia direttamente,
senza avvalersi, cioè, dei soggetti indicati nell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, e la sufficienza, ai fini de quibus , dell’avviso di ricevimento. Sostiene, infatti, che detta notifica debba ritenersi nulla e richiama a sostegno dell’assunto alcune pronunce di merito . Eccepisce, poi, l’incostituzionalità della norma in commento per contrarietà agli articoli 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione, riportando i passi principali dell’ordinanza della CTR di Milano del 22/11/2016 con cui era stata sollevata la relativa questione di costituzionalità e cita l’ordinanza del giudice delle leggi ‘del 20 giugno’ (pag. 8 del ricorso).
Il motivo è infondato.
1.1. Come costantemente affermato da questa Corte (da ultimo, Cass. 14/05/2024, n. 14649; Cass. 22/12/2023, n. 35822) «ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ‘ratione temporis’, anche dopo che l’art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l’inciso ‘da parte dell’esattore’, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento». Inoltre, «qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma ‘semplificata’ di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la ris cossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (Cass. 12/11/2018, n. 28872). Ancora, «la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 197 3, prevede una
modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzion ato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittim ato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartell a con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione » (Cass. n. 19/07/2018, n. 19270).
La CTR ha, quindi, fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte.
1.2. Inoltre, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è stata già decisa dalla Corte costituzionale, come ben noto anche al contribuente, con sentenza n. 175/2018 del 23 luglio 2018, con cui è stata dichiarata non fondata, con riferimento ai medesimi parametri indicati dall’odierno ricorrente .
1.2.1. La Corte ha, con riferimento alla denunciata mancanza di giustificazione (ex art. 3, primo comma, Cost.) del regime differenziato della notificazione “diretta”, quale asserito privilegio in favore dell’agente della riscossione, affermato che «la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l’agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l’esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività del primo, il quale, secondo l’espressa previsione dell’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato
dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede per legge alla riscossione coattiva. Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. Ciò è tanto più vero a seguito dell’istituzione del sistema nazionale della riscossione, secondo la previsione dell’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, con l’attribuzione delle relative funzioni all’Agenzia delle entrate che le ha esercitate, fino ad epoca recente, mediante una società a capitale interamente pubblico (RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE). Le società facenti parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE sono, quindi, soggetti pubblici, ancorché aventi la struttura privatistica della società per azioni, tant’è che, coerentemente, risultano inserite nell’elenco delle amministrazioni centrali del cosiddetto “conto economico consolidato”, predisposto in attuazione dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)». «Dal 1º luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono state sciolte e l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione è ora demandato all’Agenzia delle entrateRiscossione per i contribuenti e gli enti creditori, nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate; ente che ha connotazioni ancora più marcatamente pubblicistiche. Questa Corte ha più volte evidenziato come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che «la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011). In questo contesto, l’agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. È questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione
della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento».
1.2.2. La Corte, con riferimento alla denunciata diminuzione di garanzie per il soggetto notificatario quando l’agente per la riscossione procede alla notifica “diretta” delle cartelle di pagamento (ex art. 24, primo e secondo comma, Cost.), ha affermato che lo scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, consistente nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982 (relazione deputata ad attestare i dati significativi dell’avvenuta notificazione), è compensato dal «completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo; plico recante, di norma, l’originale della cartella di pagamento, estratta dal ruolo formato da parte dell’amministrazione finanziaria e consegnato all’agente della riscossione per essere notificato al contribuente quale atto di avvio del procedimento di riscossione coattiva, assimilabile all’atto di precetto nell’ordinaria esecuzione forzata Vi è poi che per la consegna del plico l’operatore postale segue l’ordine previsto dal decreto del Ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), il cui art. 39 prevede che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere. Tale ordine, anche se non è pienamente sovrapponibile a quello dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, ha una fonte legale (la citata normativa subprimaria) ed assicura che il plico sarà consegnato dall’operatore postale allo stesso destinatario o a persona legittimata a riceverlo in ragione del rapporto (familiare, di lavoro o di collaborazione) che lo lega al destinatario.
Inoltre, con riferimento al tratto differenziale più significativo rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo posta , ovvero alla mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN), il giudice delle leggi, dopo aver premesso che «l’obbligo della comunicazione informativa è stato introdotto nel citato art. 7 l. 890/1982 (dopo il quinto comma) dal comma 2-quater dell’art. 36 d.l. n. 248 del 2007; disposizione questa che, in un’ottica di rafforzamento delle garanzie del notificatario, ha previsto che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia a quest’ultimo della sua avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata» ha ricordato che «nella materia tributaria, la comunicazione di avvenuta notifica continua ad essere prevista dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 37, comma 27, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che, in materia di notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, prescrive in generale che ‘ se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso ‘ l’agente notificatore, oltre a svolgere una serie di formalità che condizionano l’integrazione della conoscenza legale e quindi il perfezionamento della notifica, dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera raccomandata, rafforzando così la tutela del destinatario dell’atto».
Ha, poi, precisato che l’obbligo dell’invio della comunicazione di avvenuta notifica, con un contenuto più o meno esteso, atto ad integrare le formalità del procedimento notificatorio «vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell’atto. Ma non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione
indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto» e richiama, sul punto, l ‘ordinanza n. 131/2007, con la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell ‘art. 7 della l. 890/1982 nella sua formulazione originaria, nella parte in cui non prevedeva che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, fosse data notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, evidenziando che «non è irragionevole non prevedere l’invio di una lettera raccomandata da parte dell’ufficiale postale che ha proceduto alla consegna dell’atto al portiere in quanto tale raccomandata avrebbe le medesime caratteristiche “postali” dell’atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario».
La mancata previsione, nella norma censurata, dell’obbligo della comunicazione dell’avvenuta notificazione (tra l’altro, successivamente, ovvero con la legge n. 205/2017, espunto anche dall’art. 7 cit.), risponde alla semplificazione che il legislatore ha voluto per la notificazione “diretta”, ad opera dell’agente della riscossione, delle cartelle di pagamento al fine di accelerare e snellire le operazioni della riscossione coattiva.
1.2.3. In conclusione, la Corte costituzionale ha affermato che «considerati nel loro complesso, i rilevati scostamenti della disposizione censurata rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, che costituiscono il proprium della semplificazione insita nella notificazione “diretta” ex art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 segnano sì un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto, ma non superano il limite di compatibilità con i parametri evocati dalla CTR rimettente le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte – della ‘ effettiva possibilità di conoscenza ‘ dell’atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003). La disposizione censurata non viola i parametri evocati dalla CTR rimettente, sotto il profilo della
ipotizzata violazione del diritto di azione e di difesa del notificatario (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) e del principio della “parità delle armi” integrato dal canone del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.) perché non è superato quel ‘ limite inderogabile ‘ che la giurisprudenza di questa Corte pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio, in particolare prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell’atto da notificare. Questa Corte ha infatti affermato in proposito che rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il ‘ limite inderogabile ‘ derivante dal diritto di difesa del notificatario, al quale deve essere assicurata una ‘ effettiva possibilità di conoscenza ‘ dell’avvenuto deposito dell’atto. E ha, altresì, precisato che la discrezionalità del legislatore deve comunque assicurare il ‘ fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli ‘ (sentenza n. 346 del 1998)».
Con il secondo motivo il contribuente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’art. 148 c.p.c. Sulla mancanza della relata di notifica ». Lamenta la mancanza della relata di notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria e la genericità della sentenza di appello sul punto.
Il motivo è infondato.
Avendo l’Agenzia proceduto alla notifica dell’atto a mezzo posta, in via del tutto legittima alla luce di quanto esposto in sede di esame del primo motivo, nessuna relata di notifica doveva (e poteva) accompagnare la notifica stessa, essendo sufficiente l’ avviso di ricevimento dell’atto. Correttamente la CTR ha rigettato, con
motivazione tutt’altro che generica, la relativa doglianza sollevata o, recte , ribadita in appello dal contribuente.
3. Con il terzo motivo il contribuente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 e al combinato disposto degli art. 26, co. 4 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602 e art. 140 c.p.c. ed ai requisiti necessari per il perfezionamento della notifica. Mancata notifica degli atti presupposti al preavviso di ipoteca impugnato ( cartella esattoriale e avvisi di accertamento)». Censura la sentenza della CTR sia nella parte in cui ha ritenuto che la nullità della notifica dell’atto presupposto non comporta la nullità dell’atto conseguente sia nella parte in cui ha ritenuto provate le notifiche degli atti presupposti all’avviso di iscrizione ipotecaria. Sotto quest’ultimo aspetto evidenzia che sia i due avvisi di accertamento (nn. TR401T200557/2014 e TR401T200558/2014) sia l’atto n. NUMERO_DOCUMENTO non sono mai stati conosciuti dal contribuente, mentre le due cartelle di pagamento (nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA) sarebbero state notificate con la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ. senza il rispetto dei relativi adempimenti.
Il motivo è fondato.
Va opportunamente premesso che alla base del rigetto del terzo motivo di appello (relativo alla nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per nullità della notifica degli atti presupposti) la CTR ha posto due distinte rationes decidendi , l’una basata sulla irrilevanza dell’omessa notificazione dell’atto presupposto sulla validità di quello conseguente, l’altra fondata sulla circostanza che in ogni caso gli atti presupposti sarebbero stati notificati al contribuente.
Entrambe le suddette rationes vengono attaccate con il terzo motivo.
3.1. Sotto il primo profilo, va ricordato che secondo il costante insegnamento di questa Corte (a partire dalla sentenza delle Sez. U.
n. 16412/2007), «la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall’art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti».
Nel caso in cui si contesti il regolare procedimento notificatorio degli atti, come nel caso di specie, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’onerare l’amministrazione procedente di provare il corretto perfezionamento della procedura notificatoria. In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente destinatario. Secondo tale impostazione, l’omissione della notifica di un atto presupposto, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto conseguenziale anche se regolarmente notificato.
Il contribuente può, infatti, impugnare, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, solo l’atto conseguenziale notificatogli (ad es. avviso di mora o cartella di pagamento) deducendo il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (negli esempi , rispettivamente la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento).
La CTR, affermando l’irrilevanza dell’omessa notificazione dell’atto presupposto sulla validità di quello conseguente, non si è attenuta ai suddetti principi. È, di contro, necessario, al fine di considerare valido l’atto successivo, verificare che quello immediatamente precedente sia stato ritualmente notificato.
3.2. Sotto il secondo profilo, il contribuente contesta l’affermazione della CTR circa l’avvenuta notifica di tutti gli atti presupposti ‘(indicati nell’avviso di iscrizione insieme con le date di notificazione)’ ‘nelle date indicate nell’avviso impugnato, che corrispondono a quelle che lo stesso contribuente indica nel ricorso introduttivo’ (pag. 2 della sentenza) . Il ricorrente deduce, di contro, di non aver mai ricevuto la notifica dei due avvisi di accertamento e dell’atto di intimazione di pagamento, e che le due cartelle di pagamento risultano notificate con la procedura prevista dagli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 140 cod. proc. civ., senza l’affissione dell’avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario.
Anche sotto tale profilo, in assenza di specifiche indicazioni, da parte del giudice del gravame, di come siano state effettuate le notifiche degli atti non impugnati innanzi alla CTP e perché debbano ritenersi rituali e regolari, il motivo va accolto nei termini che seguono.
Invero, il fatto che alcuni atti, dei quali si deduce l’omessa notifica, siano stati impugnati innanzi all’A.G. e, pertanto, la loro notifica debba ritenersi regolare, non esclude che la notifica degli altri atti possa essere invalida.
3.3. S’impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise perché, in diversa composizione, proceda, in primo luogo, alla specificazione degli atti presupposti rilevanti non impugnati e, in secondo luogo, alla verifica, per ciascuno dei detti atti, della regolarità della relativa notifica (indicandone le modalità).
Con il quarto (ed ultimo) motivo il contribuente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2948 c.c. e n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Prescrizione del credito vantato». Deduce che in difetto della notifica delle cartelle esattoriali presupposte
sarebbe maturata la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme.
Le controricorrenti hanno eccepito (pag. 7 del controricorso) l’inammissibilità del motivo in esame (e solo di esso) perché si è in presenza della cd. doppia conforme.
Il motivo, prima e a prescindere dalla questione della sua inammissibilità (totale o parziale), deve ritenersi assorbito nell’accoglimento del terzo.
In definitiva, rigettati i primi due motivi di ricorso, assorbito il quarto, va accolto il terzo motivo; la sentenza gravata va cassata ed il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, con riferimento alla censura accolta, nonché provveda alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo e, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo e motivato esame e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024.