Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5404/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, socio accomandatario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – MESSINA n. 331/27/2016, depositata in data 25/1/2016;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024;
Rilevato che:
In data 22/1/2004 l’RAGIONE_SOCIALE notificò al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, una cartella di pagamento relativa ad un atto di contestazione notificato il 22/1/2003, nonché relativa ad un avviso di accertamento del 2003 notificato anc h’esso il 22/1/2003 per Irpef e addizionale Irpef.
La RAGIONE_SOCIALE propose ricorso deducendo la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento per omessa notificazione degli atti presupposti da cui traeva origine.
La RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso affermando la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento ad un soggetto dopo la dichiarazione di fallimento.
Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado, sul presupposto che la cartella di pagamento era stata notificata al soggetto dichiarato fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME è rimasta intimata.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 49 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per difetto di reale motivazione, avendo i giudici di appello frainteso il thema decidendum .
In particolare, i giudici di merito non si sarebbero pronunciati sulla domanda spiegata dal curatore, che aveva chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento , a lui notificata, per l’omessa notifica (sempre a lui) degli atti tributari presupposti.
La RAGIONE_SOCIALE, così come la RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe pronunciata su una domanda mai spiegata dal curatore, cioè quella di annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento in quanto notificata al debitore nonostante che quest’ultimo fosse già stato dichiarato fallito al tempo RAGIONE_SOCIALE notifica.
Si tratterebbe, dunque, di un totale fraintendimento RAGIONE_SOCIALE domanda che si sarebbe tradotta in una assoluta carenza motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
1.1. Il motivo è fondato.
Risulta dall’esame degli atti allegati al fascicolo d’ufficio del giudizio di legittimità che la cartella di pagamento era stata notificata al curatore e che quest’ultimo l’aveva impugnata non perché essa fosse stata notificata al fallito, ma perché al curatore medesimo non sarebbero stati notificati gli atti impositivi presupposti.
I giudici di merito, dunque, hanno totalmente frainteso la domanda RAGIONE_SOCIALE curatela, e dovranno procedere ad un nuovo giudizio, dovendo rispondere, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, previa la corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale spiegata in primo grado, ai quesiti se, nella fattispecie di causa, gli atti impositivi presupposti alla
cartella avrebbero dovuto essere notificati al curatore, se tali atti gli fossero stati notificati o meno e se, nel caso in cui non gli fossero stati notificati, la cartella di pagamento fosse per tale eventuale omissione viziata.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti motivi.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.