Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 13/10/2025
Preavviso iscrizione ipotecaria – notifica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2635/2018 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore,
-resistente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO n. 644/2017, depositata il 07/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME impugnava innanzi alla CTP di Vicenza preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli il 15 ottobre 2013 in relazione a diciassette cartelle di pagamento, notificate nelle date del 28 luglio 2001, 8 giugno 2002 e 16 luglio 2004, eccependo la prescrizione decennale in assenza di atti interruttivi successivi alla notifica di dette ultime.
La CTP accoglieva il ricorso dichiarando che per dodici cartelle era decorso il termine di prescrizione decennale e che per le cinque residue l’importo, pari ad euro 8.455,67 , era inferiore al limite di euro 20.000,00, al di sotto del quale non poteva iscriversi ipoteca ex art. 7 d.l. n. 70 del 2011.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE prestava acquiescenza alla sentenza di primo grado con riferimento a nove cartelle; invece, la impugnava nella parte in cui aveva ritenuto che non vi fosse prova della interruzione della prescrizione, in virtù RAGIONE_SOCIALE seguenti intimazioni di pagamento:
124 2014 9002911113 (relativa alla cartella NUMERO_CARTA)
124 2014 9002911214 (relativa alla cartella NUMERO_CARTA)
124 2014 9002911315 (relativa alla cartella NUMERO_CARTA)
Osservava, in proposito che le intimazioni sub a) e b) erano state notificate il 10 luglio 2014 in un unico plico unitamente ad altra intimazione ( la n.NUMERO_DOCUMENTO); che anche l’intimazione sub c) era stata notificata il 10 luglio 2014 in un unico plico insieme ad altre intimazioni (le nn. 124 2014 9002911416 124 2014 9002911517); che gli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate contenenti plurime intimazioni recavano l’ indicazione dei numeri di queste ultime.
La CTR accoglieva l’appello e, per l’effetto, riteneva che il termine di prescrizione fosse stato interrotto con riferimento alle relative cartelle. Osservava, infatti, che l’indicazione dei numeri RAGIONE_SOCIALE singole intimazioni di pagamento sugli avvisi di ricevimento facesse presumere che gli atti fossero contenuti nell’unico plico recapitato, dovendosi considerare assolto da parte di RAGIONE_SOCIALE l’onere della prova e non risultando prova contraria.
Avverso detta sentenza il contribuente ricorre nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE la quale ha depositato nota intestata «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso.
Con successiva nota il difensore del contribuente ha dato atto del decesso di quest’ultimo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Osserva che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto di aver provato la notificazione, se pure cumulativa RAGIONE_SOCIALE tre intimazioni di pagamento; che, invece, secondo la propria prospettazione, l’indicazione dei relativi numeri sull’avviso di ricevimento non era probante. Per l’effetto, sostiene che la prova dell’avvenuta notifica, cumulativa, era controversa e decisiva. Aggiunge che la sentenza è affetta da vizio di omessa motivazione in quanto caratterizzata da affermazioni, assertive e slegate, inidonee a far conoscere la reale ratio decidendi.
Il ricorso va deciso, nonostante il decesso della parte, atteso che, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto
dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una RAGIONE_SOCIALE parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. 29/01/2016, n. 1757).
Il motivo di ricorso, declinato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile.
3.1. Poiché la sentenza impugnata è stata RAGIONE_SOCIALEta in data 7 giugno 2017, trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello RAGIONE_SOCIALEte dall’11 settembre 2012, donde l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure prospettate secondo la precedente disciplina del vizio di motivazione.
3.2. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).
3.3. Anche a riqualificare il vizio denunciato come error in procedendo per omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc civ. il motivo è comunque inammissibile
Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al c.d. «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
La sentenza non incorre nel vizio in esame, avendo chiaramente esplicitato le ragioni per le quali doveva ritenersi che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in assenza di prova contraria, avesse provato la notifica cumulativa di più intimazioni, incluse quelle oggetto del contendere. Infatti, la CTR in primo luogo ha precisato che dall’esame degli atti risultava che i numeri degli atti contenuti nelle buste recapitate erano riportati sull’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario il quale, pertanto, aveva dato atto della ricezione del plico con il contenuto indicato; In secondo luogo ha dato rilievo al ruolo ricoperto dalla RAGIONE_SOCIALE. Per l’effetto, ha concluso che tutto ciò, in assenza di prova contraria, che gli atti
indicati fossero contenuti nell’involucro e che il destinatario ne avesse preso conoscenza, restando così interrotta la prescrizione. La congruità della motivazione trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel caso di più atti contenuti in un unico involucro, l’indicazione dei numeri relativi sull’avviso di ricevimento n quanto sottoscritto dal destinatario, pur non assumendo fede privilegiata ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova (Cass. 02/10/2014, n. 20786).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME