Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25249 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25249 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28832/2019 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE con l’avvocato NOME COGNOMEricorrente- contro
COGNOME con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Catania n. 947/2019 depositata il 18/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR in epigrafe, che in accoglimento dell’appello del contribuente, rilevando il difetto di notifica dell’ avviso di accertamento presupposto, ha accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la cartella di pagamento relativa ad IRPEF 2005.
Il contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’ Agente per la riscossione denuncia la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 26, primo comma, ultima parte, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 14 della L. 20.11.1982 n. 890) in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.) -Erronea applicazione dell’art. 60 D.P.R. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
1.1. Lamenta parte ricorrente che i giudici di appello, in maniera irragionevole e immotivata, non abbiano preso atto della documentazione prodotta dall’ Agente della riscossione, idonea a provare il regolare svolgimento dell’attività notificatoria, regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 14 della L. n. 890/1982, non dovendosi ritenere applicabile la disciplina dell’art. 140 c.p.c. in materia di temporanea assenza del destinatario.
Il motivo è fondato.
2.1. In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi
presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile) (Cass. Sez. 5, 28/05/2020, n. 10131, di recente Cass. n. 6702/2025).
Il giudice di appello non si è conformato ai richiamati principi.
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/09/2025.