Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28848 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28848 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 24371-2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2249/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 3.3.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 5762/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamento e prodromiche cartelle esattoriali.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa la denunciata inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento, effettuata ex art. 140 c.p.c. presso un indirizzo errato, privo di collegamento con il destinatario, essendo stata effettuata la notifica presso la precedente residenza del contribuente, laddove non vi sarebbe più stato alcun recapito.
1.2. La doglianza va disattesa sul dirimente rilievo che i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (cfr. n. 11137/2006, 13107/2016), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell’art. 1334 c.c. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati),
la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (cfr. Cass. nn. 27017/2023, 22286/2022, 2054/2022, 9/2022, 26310/2021, 20683/2021, 21071/2018, 18480/2016, 8374/2015, 654/2014), non ostando la natura non processuale dell’atto impositivo all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale – essendovi in proposito espresso richiamo nella disciplina tributaria – e quindi all’applicazione del regime RAGIONE_SOCIALE nullità e RAGIONE_SOCIALE sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l’impugnazione dell’atto impositivo da parte del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c. (sanatoria operante solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza e previsto dalle singole leggi d’imposta -per l’esercizio del potere impositivo) (cfr. Cass. n. 33175/2023).
1.3. Incontestata la tempestiva impugnazione dell’intimazione di pagamento, ogni eventuale vizio di invalidità della notifica non ha dunque inficiato la validità formale e sostanziale dell’atto in questione .
1.4. È opportuno inoltre evidenziare che il concetto di «notifica inesistente» è da riservare ad ipotesi eccezionali come quella in cui nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario (cfr. Cass. n. 11481/2018), circostanze che esulano del tutto dalla presente fattispecie , in cui l’atto risulta consegnato al destinatario sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, riprodotta dal l’Ufficio nel controricorso , né nell ‘avviso di deposito riprodotto dal ricorrente si dà in alcun modo atto
dell’irreperibilità del destinatario all’indirizzo in questione per trasferimento.
2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell ‘ art. 26 DPR n. 602/1973 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto la doglianza circa la mancata notifica della cartella n. NUMERO_CARTA per assenza della raccomandata informativa, necessaria al perfezionamento della notificazione.
2.2. Va premesso che è incontestato, oltre che documentalmente provato, che la notificazione è stata eseguita direttamente dall’agente della RAGIONE_SOCIALE a mezzo posta.
2.3. Costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 ( ex multis , cfr. Cass. n. 8293/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10131/2020, in motivazione; cfr. Cass. n. 12083/2016, in tema di RAGIONE_SOCIALE; conf. Cass. nn. 6702/2025, 2339/2021).
2.4. Si è quindi concluso che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di
deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela RAGIONE_SOCIALE preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile) (Cass. n. 10131/2020, cit.).
2.5. Ciò posto, la sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), sul rilievo che, «nei casi di mancato recapito … la notifica si può perfezionare “per compiuta giacenza” all’esito del deposito dell’atto presso la casa comunale in funzione della successiva affissione», si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità.
3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 139 c.p.c. e dell ‘ art. 26 DPR n. 602/1973 per avere la Commissione tributaria regionale respinto la doglianza circa la notifica della cartella n. NUMERO_CARTA, effettuata con consegna ad un soggetto diverso dal destinatario e in luogo diverso dalla residenza, senza invio della raccomandata informativa, ritenendo erroneamente sufficiente l’attestazione del notificatore.
3.2. La doglianza va parimenti disattesa.
3.3. Quanto alla pretesa consegna in luogo diverso dalla residenza, come correttamente evidenziato dalla Commissione tributaria regionale,
con accertamento in fatto non sindacabile nella presente sede, «non risulta provato che il contribuente abbia comunicato il mutamento del domicilio fiscale».
3.4. Va dunque fatta applicazione del disposto dell’art. 60, comma 1, lett. c) del d.P.R. 29/9/1973, n. 600, richiamato dall ‘art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, ultimo comma – secondo cui «salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario».
3.5. A seguire, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982 (cfr. ex plurimis , Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).
3.6. Questa Corte ha altresì ribadito, come si è detto, che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (e non di irreperibilità), la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela RAGIONE_SOCIALE preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile) (cfr. Cass. n. 10131 del 2020; Cass. n. 2339 del 2021).
3.7. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. nn. 1631/2023, 9111/2012), con la precisazione che, persino se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l’atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (Cass. nn. 26688/2022, 4275/2018).
3.8. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di RAGIONE_SOCIALE mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l’applicazione RAGIONE_SOCIALE modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l’invio di comunicazione di avvenuta notifica).
3.9. La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina -che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo -non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del
destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della RAGIONE_SOCIALE e trovando fondamento nel regime differenziato della RAGIONE_SOCIALE coattiva RAGIONE_SOCIALE imposte che, a sua volta, risp onde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).
3.10. Diversa è, invece, l’ipotesi di notifica effettuata con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 in relazione alla quale si è espressa questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10012/2021, affermando il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
3.11. Posto che, nella specie, come emerge dalla sentenza impugnata e dalla stessa documentazione riprodotta dalla stessa ricorrente nel ricorso, trattavasi di notificazione diretta a mezzo piego raccomandato e non già di notifica con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, il giudice di appello -ritenendo valida la notifica della cartella esattoriale, prodromic a dell’intimazione di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) -si è dunque conformato ai principi di diritto sopra richiamati, cui
il Collegio intende dare continuità, con assorbimento di ogni altra censura.
Sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va dunque respinto.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente , liquidandole in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME