Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14739 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12443 -2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
-resistente-
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 5655/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 6.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1156/2020 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di imposta di successione.
Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione ; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per difetto di motivazione avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di fornire «una motivazione adeguata riguardo alla validità della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione …».
1.2. La doglianza va disattesa.
1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. Sez. Unite n.
22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del 2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
1.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi circa la ritualità della notificazione dell’avviso di liquidazione in oggetto con «invio dell’avviso di ricevimento per il ritiro della raccomandata, non effettuato», consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con il restante motivo, la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori in fatto che, secondo la ricorrente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 8 della Legge n. 890 del 1982 e dell’art. 2697 c.c. per avere i Giudici d’appello « ritenuto valida la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta nonostante la mancanza di prova della consegna dell’atto al destinatario e dell’invio della raccomandata informativa», ed in particolare lamenta la violazione dell’art. 8 della Legge n. 890 del 1982 relativo alla notifica degli atti tramite il servizio postale, allorché il destinatario sia temporaneamente assente, mancando la prova dell’invio della raccomandata informativa (C.A.D.), risultando illeggibile la data di spedizione sull’avviso di ricevimento, essendo stata omessa la compilazione e firma dell’agente notificatore sull’avviso di ricevimento e sussistendo discordanza tra il numero riportato sull’avviso di ricevimento e quello sulla busta contenente l’atto impositivo.
2.2. La doglianza va accolta nei termini di seguito illustrati.
2.3. Gli atti impositivi possono essere, infatti, notificati alternativamente nelle forme degli artt. 137 ss. c.p.c., con le modifiche previste dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 , o anche direttamente a mezzo
posta ai sensi dell’art. 14, legge n. 890 del 1982, senza l’intermediazione di un agente notificatore.
2.4. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982 ( ex plurimis , Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).
2.5. Questa Corte ha altresì ribadito che «in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile) (cfr. Cass. n. 10131 del 2020; Cass. n. 2339 del 2021).
2.6. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia
prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 1631 del 2023), con la precisazione che, persino se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l’atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (Cass. n. 4275 del 2018; Cass. n. 26688 del 2022).
2.7. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l’applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l’invio di comunicazione di avvenuta notifica).
2.8. La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina -che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo -non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).
2.9. Diversa è, invece, l’ipotesi di notifica effettuata con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 in relazione alla quale si è espressa questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10012/2021, affermando il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
2.10. Posto che, nella specie, come emerge dall’esame della documentazione riprodotta dalla stessa ricorrente nel ricorso, trattavasi di notifica con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 e non già di notificazione diretta a mezzo piego raccomandato, il giudice di appello -ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento, prodromico della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) -non si è dunque conformato ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità, con assorbimento di ogni altra censura.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo motivo con cui si denuncia violazione degli artt. 115, 116 e 221 c.p.c. e dell’art. 8 della Legge n. 890 del 1982 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado affermato che eventuali contestazioni sulla notifica avrebbero dovuto essere oggetto di querela di falso.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo ed assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.5.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)